Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19929 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/10/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10502-2011 proposto

P.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AGOSTINO CALIFANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EDILIZIA LEVANTE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

MANCA BITTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO BURATTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/04/2010 R.G.N. 122/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito l’Avvocato AURELI MICHELE per delega verbale Avvocato BURATTI

MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con sentenza depositata il 16 aprile 2010 la Corte d’appello di Genova confermò la decisione del giudice di primo che aveva accolto la domanda proposta dalla Edilizia Levante s.r.l. al fine di ottenere il rilascio di un immobile concesso a P.P. in comodato e respinto la domanda proposta da quest’ultimo in via riconvenzionale, volta all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, o, in subordine, di una collaborazione coordinata e continuativa nei confronti della società.

2. I giudici del merito, premesso che era stato accertato che la predetta società constava di due soci al 50%, uno dei quali padre del ricorrente, rilevò che l’attività svolta da quest’ultimo si inquadrava, per un primo periodo, in ragione del rapporto di convivenza con il genitore protrattosi dal (OMISSIS), nell’ambito della solidarietà familiare, cui era associata la presunzione di gratuità. Osservò che tale ricostruzione non veniva meno in ragione del fatto che la prestazione fosse resa per la società, in liquidazione, poichè la medesima, ancorchè avente struttura di srl, era in sostanza società a gestione familiare, essendo formata da due soci senza dipendenti, la cui sola attività consisteva nella gestione e vendita di alcuni immobili. In relazione al secondo periodo, protrattosi dal (OMISSIS), epoca in cui il ricorrente ebbe la disponibilità del bene concesso in comodato (continuando a collaborare con prestazione ridotta rispetto al passato, a seguito di intrapresa di un’attività in proprio nel campo dell’informatica), ritenne la Corte che la prestazione non avesse mutato natura, nè fosse possibile riconoscere un corrispettivo superiore a quello costituito dal godimento dell’immobile.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il P. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la società. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente deduce con il primo motivo violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva che, in ragione della struttura di società di capitali della Edilizia Levante s.r.l., mancano quei vincoli di solidarietà e affettività che soli sono idonei a costituire causa di prestazioni gratuite, non essendo sufficiente che i predetti vincoli sussistano con uno soltanto dei soci.

1.2. La censura concerne la violazione delle norme in tema di prova e del relativo onere. Una violazione di tal genere non è ravvisabile nel ragionamento della Corte territoriale, la quale, peraltro in conformità all’indirizzo espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 5294 del 07/05/1993, Rv. 482269; Sez. L, Sentenza n. 5363 del 29/05/1998, Rv. 515971, i cui principi sono stati ritenuti applicabili in ragione della struttura sostanzialmente a gestione familiare della società, ancorchè in veste di s.r.l.), ha tratto l’operatività della presunzione di gratuità della prestazione in oggetto a seguito di una compiuta indagine che ha evidenziato la struttura semplice della società, costituita da due soci, la natura delle operazioni svolte dalla medesima, la fase di liquidazione in cui essa si trovava, il rapporto di stretta familiarità del ricorrente con uno dei soci. In sostanza la censura, lungi dall’investire l’interpretazione di norme di diritto, involge la valutazione dei fatti compiuta dai giudici del merito mediante operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335: “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti”).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi della causa art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva che la Corte d’appello, a conferma della gratuità della prestazione, invoca il fatto che il ricorrente abbia collaborato per oltre sei anni senza chiedere alcun compenso, pur dando atto della dichiarazione del fratello di costui secondo la quale l’immobile sarebbe stato concesso in comodato d’uso in attesa di procedere, a seguito della liquidazione della società, al trasferimento del bene quale compenso per l’attività svolta.

2.2. Il motivo è innanzitutto generico, poichè si limita a richiamare la testimonianza del fratello del P. senza allegare perchè se ne dovrebbe trarre una pattuizione di onerosità della prestazione, in luogo di una mera promessa. Per altro verso è da rilevare che non risulta censurato il punto sub pg 10-11 della sentenza, in cui si svaluta la rilevanza della testimonianza sul piano probatorio, dandosi atto che il contenuto della medesima “ha ad oggetto una mera ipotesi di accordo tra il padre e il fratello che non è stata posta a conoscenza dell’altro socio e non ha avuto esito”.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva che, in relazione al secondo periodo individuato in sentenza, l’indagine condotta dalla Corte territoriale è stata inutilmente rivolta alla quantità della prestazione piuttosto che ai caratteri della subordinazione.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi della causa. Art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva che, in relazione al secondo periodo preso in considerazione dalla Corte territoriale, è stata esclusa la subordinazione con motivazione carente, poichè la riduzione dell’attività rilevata incide sulla quantità ma non sulla qualità della stessa e non può valere a far escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

4.2. I motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione dell’intima connessione. In primo luogo va rilevata la genericità delle censure, giacchè il ricorrente non dà conto degli elementi dimostrativi dell’esistenza della subordinazione, in contrapposizione al ragionamento della Corte territoriale. In secondo luogo le stesse non sono idonee a porre in crisi il ragionamento seguito dai giudici del merito che, sulla base della valutazione del complesso delle risultanze istruttorie (tra le quali la circostanza dell’esercizio da parte del ricorrente di altra attività lavorativa nell’ambito dell’informatica e la contestuale riduzione dell’attività in favore del ricorrente) e non esclusivamente del fattore attinente alla quantità delle prestazioni, hanno rilevato la permanenza dei vincoli di solidarietà ed affettività familiare, nonostante la cessazione della convivenza. Di conseguenza anche i suddetti motivi si risolvono nella prospettazione di una lettura dei fatti alternativa rispetto a quella offerta dalla Corte territoriale, non consentita in sede di legittimità.

5. Sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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