Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19928 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 29/09/2011), n.19928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Casa di cura GE.P.O.S. s.r.l., elett.te dom.ta in Roma, via XX

settembre 3, presso lo studio Sandulli, rappresentata e difesa

dall’avv.to Nardone Antonio, per procura a margine del ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

D.S.S., elett.te dom.ta in Roma, via Baiamonti 10, presso

lo studio dell’avvocato Francesca Caldoro, rappresentata e difesa

dall’avvocato De Maio Carlo, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1778/2006 della Corte di appello di Napoli, 1^

sezione civile, emessa il 17 maggio 2006, depositata il 1 giugno

2006, R.G. 2905/04;

udita la relazione della causa svolta all’udienza dell’8 marzo 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per la dichiarazione di

estinzione del giudizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con memoria sottoscritta dai rispettivi difensori, le parti hanno dichiarato di aver transatto la controversia e hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali;

ritenuto che il giudizio va dichiarato estinto e che deve farsi luogo alla compensazione delle spese processuali per l’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa interamente le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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