Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19928 del 29/09/2011
Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 29/09/2011), n.19928
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Casa di cura GE.P.O.S. s.r.l., elett.te dom.ta in Roma, via XX
settembre 3, presso lo studio Sandulli, rappresentata e difesa
dall’avv.to Nardone Antonio, per procura a margine del ricorso per
cassazione;
– ricorrente –
contro
D.S.S., elett.te dom.ta in Roma, via Baiamonti 10, presso
lo studio dell’avvocato Francesca Caldoro, rappresentata e difesa
dall’avvocato De Maio Carlo, per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1778/2006 della Corte di appello di Napoli, 1^
sezione civile, emessa il 17 maggio 2006, depositata il 1 giugno
2006, R.G. 2905/04;
udita la relazione della causa svolta all’udienza dell’8 marzo 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta che ha concluso per la dichiarazione di
estinzione del giudizio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con memoria sottoscritta dai rispettivi difensori, le parti hanno dichiarato di aver transatto la controversia e hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali;
ritenuto che il giudizio va dichiarato estinto e che deve farsi luogo alla compensazione delle spese processuali per l’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011