Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19928 del 27/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19928 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso 9618-2017 proposto da:
ANZIM AN
;\ ASS MO,
elet tivamente
domiciliato
in
RON1A,
1,1 1 NGO1PA1IRL. ARNAIDO DA BRKSCIA 11, presso lo studio
dell’avvocato AND )N10 MART()N1., che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato \1 1(1 111 , I \IZT( )’,.N
– ricorrente CO 111-
r0
\ 1″,N Z 1A 1)11,1,1′, 1NTIZA1I”, 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in I« MIA VIA 1)11 P( )RD )(; I I I”,81 1 2 ,
presso l’AVVOLVIt \ \ I 1l 1)11,1,0 S’I’ \TO, che la rappresenta
e chtende ope lcis
– controricorrente –
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Data pubblicazione: 27/07/2018
PROC. Nr. 9618/2017 RG
avverso la sentenza n. 4680[2_016 della CORTk D’AI-1 3 1M() di ROMA,
depositata il 11/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCKSCA SP1′,N
che con sentenza in data 7- 11 ottobre 2016 numero 4680, la Corte
d’Appello di Roma, giudice del reclamo, ex articolo 1 commi 58 e seguenti
legge 92/2012, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che
aveva respinto il ricorso proposto da MASSIMO ANZIMANI per
l’impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli dall’AGENZIA
DELLE ENTRATE per avere, in concorso con altri, creato un falso domicilio
fiscale ed un falso rappresentante fiscale in Italia della società estera
PERALTA s.a., impedendo così la riscossione delle imposte;
che la Corte territoriale osservava che il coinvolgimento dell’ ANZIMANI
nella vicenda era provato:
– dal fatto che egli aveva effettuato in data 12 luglio 2002 una
interrogazione dell’anagrafe tributaria dopo appena 20 minuti dalla
variazione del domicilio fiscale della PERALTA s.a., che era stata
materialmente eseguita da altro collega;
– dal fatto che nel corso di una perquisizione effettuata dalla Guardia di
Finanza presso il signor GIOVANNI FRANCESCO ILARDO, titolare di quote
rilevanti della società PERALTA, erano state rinvenute le stampe anche di un
secondo accesso alla anagrafe tributaria effettuato dall’ANZIMANI in data
29 luglio 2012, che questi aveva giustificato genericamente come compiuto
su richiesta di un utente o di un collega: i tabulati rinvenuti risultavano
destinati ad uso interno dell’ufficio e quindi non potevano essere stati
rilasciati a domanda dell’utenza; neppure si comprendeva per quale
ragione un collega di lavoro si sarebbe rivolto all’ANZIMANI invece di
effettuare direttamente l’accesso;
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RILEVATO
PROC. Nr. 9618/2017 RG
che avverso la sentenza ha proposto ricorso MASSIMO ANZIMANI,
articolato in due motivi, cui ha fatto opposto difese la AGENZIA DELLE
ENTRATE con controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di
CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto:
-con il primo motivo: violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e
2729 codice civile nonché dell’articolo 421 codice di procedura civile;
omessa valutazione di circostanze decisive; contraddittorietà ed illogicità
della motivazione, censurando la sentenza per aver ritenuto la sua
responsabilità in assenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Ha esposto che non potevano fondare la prova per presunzioni le due
interrogazioni all’anagrafe tributaria effettuate, alle date del 12 luglio e del
29 luglio 2002, sul conto della società estera. Egli aveva sempre sostenuto
che le interrogazioni erano state effettuate in assoluta buona fede, su
richiesta del collega ROCCO TREZZA, che materialmente aveva effettuato la
variazione dei dati fiscali e si era poi rivolto a lui per verificare il buon esito
della operazione;
– con il secondo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo del
giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nella disparità di
trattamento rispetto al collega ROCCO TREZZA, direttamente responsabile
della creazione del falso profilo, che era stato assolto in sede penale per
non aver commesso il fatto e sanzionato in sede disciplinare con una
sanzione conservativa. Egli era stato invece licenziato nonostante la
dichiarazione di prescrizione del reato resa nella sede penale e pur non
avendo provveduto all’ inserimento dei dati falsi. La sentenza si era limitata
ad escludere la disparità di trattamento affermando la minore gravità della
responsabilità del TREZZA, che non aveva effettuato accessi presso
l’anagrafe tributaria con riferimento alla PERALTA s.a. ed era stato assolto
in sede penale ;
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procedura civile
PROC. Nr. 9618/2017 RG
che ritiene il Collegio si debba dichiarare la inammissibilità del ricorso a
norma dell’articolo 348 ter commi 4 e 5 cod.proc.civ, applicabile ratione
temporis ( il ricorso in appello è stato iscritto nell’anno 2014);
che invero i due motivi, pur denunziando anche la violazione di norme
di diritto, nei contenuti impugnano l’accertamento di fatto compiuto in
creazione di un falso profilo fiscale della società estera PERALTA (primo
motivo) ed in ordine alla gravità della sua responsabilità disciplinare
(secondo motivo). Trattandosi di accertamento del fatto storico la sua
contestazione in questa sede di legittimità è ammissibile nei limiti di
deducibilità del vizio di motivazione ; invero l’apprezzamento della gravità,
precisione e concordanza degli elementi di prova indiziari acquisiti in causa
è espressione di un giudizio di fatto, costituente tipico esercizio della
funzione di merito e non di un giudizio di diritto. La deducibilità del vizio di
motivazione resta tuttavia esclusa dalla pronunzia conforme sulle predette
circostanze di fatto resa nei due gradi di merito;
che ,pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso
può essere definito con ordinanza in Camera di Consiglio ex articolo 375
cod.proc.civ. ;
che
le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la impugnazione integralmente rigettata .
PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C
3.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di
legge.
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sentenza in ordine al concorso dell’ANZIMANI nella frode commessa con la
PROC. Nr. 9618/2017 RG
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 10 maggio 2018
RESIDENTE