Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19928 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 23/09/2020), n.19928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13470-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

AZIENDA ELETTRICA TICINESE ITALIA S.R.L. (GIA’ AZIENDA ELETTRICA

TICINESE ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t.,

rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso,

dagli Avv.ti ABERTO MARIA GAFFURI e GABRIELE PAFUNDI, presso lo

studio del quale sono tutti elett.te dom.ti in ROMA, al V.LE GIULIO

CESARE, n. 14;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5612/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

che la AZIENDA ELETTRICA TICINESE ITALIA S.R.L. (già AZIENDA ELETTRICA TICINESE ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t. (d’ora in avanti, breviter, “AZIENDA ELETTRICA”), impugnò, innanzi alla C.T.P. di Milano, il provvedimento di irrogazione della sanzione notificatole dall’Ufficio per tardiva presentazione della dichiarazione di consumo dell’energia elettrica relativamente all’anno 2010 nonchè per ritardi nel pagamento dei conguagli;

che la C.T.P rigettò il ricorso con sentenza n. 5699/2015, avverso la quale la AZIENDA ELETTRICA propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia; quest’ultima, con sentenza 5612/2017, depositata il 22.12.2017, accolse il gravame rilevando l’illegittimità del provvedimento impugnato, siccome emesso nonostante (a) la ricorrenza, nella specie, dell’esimente della forza maggiore (ravvisata nel mancato funzionamento del sistema informatico della società contribuente, quale causa – indipendente dalla volontà della AZIENDA ELETTRICA – di impedimento all’estrazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione) e (b) il tempestivo accesso della società contribuente al ravvedimento operoso D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13, comma 1-ter;

che avverso tale decisione l’AGENZIA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso la AZIENDA ELETTRICA, la quale ha depositato altresì memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che con il secondo motivo – da esaminare per primo, per evidenti ragioni di pregiudizialità logica – parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto la AZIENDA ELETTRICA ancora abilitata ad aderire al ravvedimento operoso contemplato dalla richiamata disposizione, nonostante fosse iniziata nei confronti della stessa un’attività ispettiva o di accertamento, come comprovato dalle note del 15.4.2011 e del 27.7.2011 notificate alla società contribuente;

che il motivo – che sottende, in realtà, un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – è inammissibile, mirandosi con esso ad una rivalutazione degli accertamenti in fatto compiuti dalla C.T.R. circa l’inesistenza (quale causa ostativa all’adesione al ravvedimento operoso da parte della contribuente) di attività ispettiva o di accertamento in atto al momento della presentazione della dichiarazione (cfr. motivazione della gravata decisione, p. 3);

che il rigetto del secondo motivo determina l’assorbimento del primo (con cui parte ricorrente lamenta – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, per avere la C.T.R. erroneamente ravvisato la ricorrenza, nella specie, dell’esimente della forza maggiore);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente condanna dell’AGENZIA al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;

PQM

Rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del direttore p.t., al pagamento, in favore della AZIENDA ELETTRICA TICINESE ITALIA S.R.L. (già AZIENDA ELETTRICA TICINESE ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 16 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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