Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19928 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/10/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26931/2011 proposto da:

INFOBYTE S.P.A., giusta delega in atti C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

GIGLIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.P.M., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7095/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2010 R.G.N. 5753/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

Udito l’Avv. GIGLIO ANTONELLA;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 5 novembre 2010, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da Infobyte s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore di D.P.M. (richiedente in principalità, quale invalido civile al 75% avviato al lavoro con provvedimento 13 luglio 2004, l’accertamento di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato dal 15 novembre 2004 con le relative conseguenze retributive) e a titolo risarcitorio per inadempimento al proprio obbligo di collocamento obbligatorio, di somma pari alla retribuzione mensile prevista per un dipendente inquadrato nella categoria C1 aziende grafiche ed editoriali con orario di 25 ore settimanali dal 17 novembre ad oggi, oltre accessori.

A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva il difetto di prova, già ritenuto dal Tribunale e di cui la società era onerata, dell’impossibilità di inserimento del lavoratore avviato obbligatoriamente nella propria organizzazione aziendale, tenuto conto della disciplina in materia (in particolare L. n. 68 del 1999, art. 9, e L. n. 482 del 1968) criticamente disaminata alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale di legittimità richiamata: prova non offerta nè documentalmente (in particolare mediante libro matricola o organigrammi aziendali), nè attraverso le formulate istanze di prova orale, in quanto inammissibili alla luce del critico scrutinio fattone.

Con atto notificato il 3 (8) novembre 2011, Infobyte s.p.a. ricorre per cassazione con unico motivo, mentre D.P.M. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, artt. 2, 9 e 22, e della L. n. 482 del 1968, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inesistenza del proprio obbligo di collocamento del lavoratore avviato, erroneamente ravvisato dalla Corte territoriale sulla base della legge n. 482/1968 (abrogata dalla L. n. 68 del 1999, art. 22), anzichè di quest’ultima legge, ispirata alla diversa ratio del passaggio dalla disciplina dell’assunzione obbligatoria a quella del collocamento mirato, coerente con l’inoltro di richieste qualificate e comportante la corrispondenza del profilo professionale indicato dall’impresa richiedente con le capacità del lavoratore: insussistente nel caso di specie, per l’iscrizione di D.P.M. nelle liste di collocamento con la qualifica di “Personale di segreteria”, diversa da quella richiesta di un impiegato tecnico di V categoria, per mansioni di operatore grafico per trasmissioni TV in diretta (esigenti la conoscenza di elementi di informatica di base, nozioni di grafica sia di messa in onda che software, cultura sportiva di base, nonchè capacità di interloquire con il regista, ricevendone indicazioni e informazioni da mandare in onda in tempo reale, destrezza nell’inserimento di dati e rapidità di esecuzione sull’intero turno, mediamente di sei ore, di messa in onda), per le quali il predetto lavoratore invalido assolutamente inidoneo per deficit fisici e difetto di competenze.

Il motivo è fondato.

Ed infatti, la Corte territoriale, benchè edotta della ratio della L. n. 68 del 1999, art. 9, (come chiaramente si evince dal primo capoverso di pg. 3 della sentenza), ha tuttavia applicato al caso di specie, ancorchè abrogata dall’art. 22, L. cit., la normativa prevista dalla L. n. 482 del 1968 (secondo le ragioni esposte dal secondo al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), senza affrontare il nodo della corrispondenza della qualifica richiesta da Infobyte s.p.a. con le capacità tecniche e professionali del lavoratore obbligatoriamente avviato.

Essa ha così contravvenuto al consolidato principio, secondo cui: “La ratio della L. n. 68 del 1999, art. 9, (che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato) va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, l’indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico – professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale indicazione dell’atto di avviamento, al fine di una sua collocazione nell’organizzazione aziendale che sia utile all’impresa e, nello stesso tempo, per consentire che l’espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Sicchè, il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all’atto di avviamento, diversa, ma anche di uno con qualifica simile a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dalla stessa L. n. 68 del 1999, art. 12” (Cass. 25 marzo 2011, n. 7007; Cass. 22 giugno 2010, n. 15058; Cass. 12 marzo 2009, n. 6017).

Nel caso in esame, la qualifica richiesta da Infobyte s.p.a. (di impiegato tecnico di 5^ categoria, con indicazione del seguente profilo professionale: “Mansioni e compiti da assegnare al lavoratore: Operatore grafico per trasmissioni TV in diretta. Si richiede conoscenza di elementi di informatica di base (utilizzo pc), nozioni di grafica sia di messa in onda (sottopancia, cartelli) che software (photoshop). Cultura sportiva di base. Capacità di interloquire con il regista e ricevere indicazioni e informazioni da mandare in onda in tempo reale, destrezza nell’inserimento dei dati e rapidità nell’esecuzione sull’intero turno, di messa in onda (media 6 ore)”: come trascritta al terzo capoverso di pg. 3 del ricorso) non ha trovato corrispondenza nelle capacità tecnico – professionali di cui il lavoratore avviato avrebbe dovuto essere provvisto.

Ed infatti, D.P.M. è risultato non avere nè la qualifica richiesta di impiegato tecnico di 5^ categoria (avendo invece quella di “Personale di segreteria”, come documentato dall’indicazione al secondo capoverso di pg. 9 del ricorso), nè la pratica delle mansioni specificamente richieste (come dallo stesso dichiarato nell’interrogatorio libero reso all’udienza del 15 dicembre 2005, nella trascrizione al terzo capoverso di pg. 4 del ricorso).

Sicchè, la Corte territoriale, decidendo la causa sulla base della disciplina previgente, non ha valutato la corrispondenza o meno delle mansioni (o competenze professionali), quali emerse dagli atti di causa, alla V categoria (qualifica) richiesta.

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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