Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19927 del 30/08/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19927 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi,
Roma0 fig
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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IXPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
g-2d1
À3
3 A60. 2013
Data pubblicazione: 30/08/2013
Ct.17745/09 (Avv. Pucciariello)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 7000430/?9Ù9
40.0
2 1.E 251(
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello
Stato
(C.F.
80224030587
fax:
0696514000,
PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor Bonaparte Milena
resistente
in punto
annullamento della
sentenza n. 72/1/08
emessa
inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Ancona.
PREMESSO
Che con nota 53248/2012 la Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 15.10.2012
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale