Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19927 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19927 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
SUI ricorso 7199-2017 pniposto ela:

PATRICH i l ROBI4ZTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
1)IIiI
V. \I i i

\-111,11.11.

114,

presso

lo

studio

dell’avvocato

\ INT( )N1( )

\, che lo rappresenta e difende;

– ricorre-nte contro
NITNIBIR I 1,0GISTIC GROUP SPA, in persona del legale rappresentante
pF() tetnpore, elettivamente domiciliata in RONIA, \IA/71N1

2 7,

presso lo studio dell’avvocato S.\ I ,V.\TORr. TR111R0′, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ST11 \N() R \ \ 11;A« )N..,

controricorrente –

1

Data pubblicazione: 27/07/2018

PROC. Nr. 7199/2017 RG

avverso la sentenza n. 338/2017 della CORTI’, D’AMI:J.1,0 di RON1A,
depositata il 24/0 1 /2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. I R \\(Thisc,\ sprN \.

che con sentenza del 20- 24 gennaio 2017 nr. 338 la Corte d’Appello di
Roma— giudice del reclamo ex articolo 1, commi 58 e seguenti, legge
92/2012— confermava la sentenza del Tribunale di Velletri, che aveva
respinto la domanda proposta da ROBERTO PATRICELLI per l’impugnazione
del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli dalla
società NUMBER ONE LOGISTIC GROUP S.p.A.;

che, per quanto rileva in causa, la Corte territoriale osservava che il
licenziamento del lavoratore era fondato sul fatto che alla scadenza della
aspettativa non retribuita, concessagli a norma del contratto collettivo,
questi non era rientrato in servizio per i successivi 12 giorni; la assenza,
successiva alla scadenza del comporto, ne determinava il superamento, in
quanto ingiustificata e volontaria. La mancata accettazione della proposta
di trasferimento della società imponeva, infatti, al PATRICELLI di riprendere
servizio presso l’originaria sede di lavoro mentre egli era restato
volontariamente assente .

che avverso la sentenza ha proposto ricorso ROBERTO PATRICELLI,
articolato in un unico motivo, al quale ha opposto difese la società NUMBER
ONE LOGISTIC GROUP S.p.A. con controricorso;

che la proposta del relatore stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di
procedura civile;

che le parti hanno depositato memoria
CONSIDERATO
che con l’unico motivo la

parte

ricorrente ha dedotto – ai sensi

dell’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile- violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2110 del codice civile, per avere la Corte di merito

2

RILEVATO

PROC. Nr. 7199/2017 RG

erroneamente affermato che il periodo di 12 giorni successivo alla
cessazione dell’aspettativa non retribuita doveva essere computato nel
periodo di comporto. Ha esposto che tale assenza non era dovuta a
malattia- mai comunicata al datore di lavoro né giustificata da certificazioni
mediche- ma al suo rifiuto di accettare la proposta di trasferimento ad altra

Il periodo di comporto comprendeva i soli giorni di assenza per malattia
e non i giorni di assenza (ingiustificata) dal servizio per cause diverse. Ha
censurato la sentenza per avere ritenuto computabile nella durata del
comporto il periodo di assenza dal lavoro, successivo alla scadenza della
aspettativa, richiamando erroneamente le pronunzie di questa Corte che,
piuttosto, affermavano che il periodo di aspettativa era di valenza neutra ai
fini del comporto.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
che invero erroneamente la sentenza ha ritenuto computabile nel
periodo di comporto la assenza successiva al termine della aspettativa in
ipotesi in cui il mancato rientro in servizio del lavoratore era «volontario»
ed «ingiustificato».
La attribuibilità della assenza ad una condotta volontaria ed
ingiustificata del lavoratore ( nella specie, mancata accettazione della
proposta di trasferimento) configurava una fattispecie diversa dalla
malattia— nel cui ambito rileva il periodo di conservazione del posto di
lavoro previsto dalle parti collettive— ed, in particolare, una ipotesi di
illecito disciplinare, operante su un piano ben diverso dal comporto. In
sostanza, la sentenza ha confuso il periodo di comporto, che presuppone
una assenza dal lavoro «giustificata» dalla malattia ed individua il momento
in cui la tutela del lavoratore recede rispetto agli interessi oggettivi della
impresa, con le ipotesi di assenza volontaria «ingiustificata» del lavoratore,
che, per ciò solo, sono incompatibili con la malattia (e non rilevano ,
dunque, ai fini del comporto). In tal guisa ha altresì operato un mutamento
del titolo del licenziamento, che è stato intimato dal datore di lavoro per un
motivo oggettivo ( è tale il recesso per superamento del periodo di
comporto) e non per ragioni disciplinari.
3

h

sede di lavoro, come accertato nella sentenza impugnata.

PROC. Nr. 7199/2017 RG

Per sfuggire a tali rilievi la società controricorrente nella memoria ex
articolo 378 cod.proc.civ. sostiene che la malattia del Patricelli doveva
presumersi anche nel periodo successivo alla cessazione della aspettativa
(1-12-settembre 2014); a tali difese è sufficiente opporre che di diverso
segno è l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, nella

accettazione della proposta di trasferimento.

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, la causa
può essere definita in camera in Camera di Consiglio ex articolo 375
cod.proc.civ. con la cassazione della sentenza impugnata in applicazione
del seguente principio di diritto : «Per la computabilità nel periodo di
comporto del periodo di assenza del lavoratore successivo alla scadenza del
periodo di aspettativa per malattia previsto dal contratto collettivo è
necessario accertare, anche in via presuntiva, che il mancato rientro in
servizio del lavoratore — o la sua successiva assenza—siano dovuti ad una
condizione di malattia, non essendo invece rilevanti le assenze imputabili
ad una sua scelta volontaria»;

che la causa deve essere rinviata alla Corte d’Appello di Roma in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente grado
affinchè provveda alla applicazione del principio di diritto sopra esposto

PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia— anche per le spese— alla Corte
di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 m

IL

io 2018

SIDENTE

quale si assume la assenza volontaria del PATRICELLI per mancata

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