Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19927 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 23/07/2019), n.19927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16310/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO;

– ricorrente –

contro

S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOUCHE’, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4265/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA

depositata il 12/08/2013 R.G.N. 10386/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città di condanna dell’I.N.P.S. a pagare a S.A.M., inquadrata come ispettore generale, le differenze retributive riconnesse allo svolgimento da parte della medesima di funzioni di dirigente dell’area vigilanza svolte presso la sede territoriale subprovinciale I.N.P.S. di (OMISSIS);

la Corte territoriale ha ritenuto che, sulla base del Contratto Nazionale Integrativo del 2001 la preposizione all’area vigilanza avesse carattere dirigenziale e che essa potesse essere attribuita anche ad un funzionario con qualifica di Ispettore Generale/Direttore di Divisione il quale, in tal caso, ha diritto a percepire la corrispondente retribuzione, tanto più quando si occupi, anche in sede provinciale o subprovinciale, della programmazione e gestione dell’attività di vigilanza.

2. l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso della S., poi illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo l’INPS denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.in relazione al C.C.N.I. Inps per l’anno 2001, sottoscritto il 25/7/2001; violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e segg., con riferimento alla circolare INPS n. 131/2001, nonchè violazione o falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 1 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3; violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 27; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52”;

il ricorrente, dopo aver trascritto nel motivo gli articoli del CCNI 2001 rilevanti ai fini di causa, addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato l’intera disciplina dettata per l’attività di vigilanza e, quindi, di non avere colto le differenze fra i compiti svolti dalla Direzione Regionale e quelli assegnati alle Direzioni Provinciali e sub provinciali;

il ricorrente precisa poi che solo alla prima competono il governo complessivo, la responsabilità dell’attività ed il coordinamento a livello regionale, mentre alle altre è assegnata l’attuazione delle linee di pianificazione e la realizzazione del piano operativo e che detta distinzione incide sulla qualificazione degli uffici perchè, mentre l’area di vigilanza regionale deve essere necessariamente assegnata ad un dirigente, quella provinciale o sub provinciale può essere affidata anche ad un funzionario in possesso della qualifica di Ispettore Generale o di Direttore di Divisione;

aggiunge ancora l’I.N.P.S. che la Corte, anche in ragione di quanto sopra, aveva finito per mal applicare la normativa della L. n. 88 del 1989, art. 15 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, dovendosi evidenziare come quest’ultima norma consentisse di assegnare ai dipendenti in possesso della qualifiche c.d. ad esaurimento “funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente”;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è denunciata la omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio;

l’Istituto richiama la Delib. Riorganizzazione Funzionale n. 799 del 1998, nonchè la circolare n. 17 del 2 febbraio 1999 per evidenziare che nelle sedi provinciali e sub provinciali solitamente opera un unico dirigente che, di regola, è il Direttore, mentre solo nelle sedi di maggiore estensione è prevista la presenza di un numero massimo di tre dirigenti che vengono preposti rispettivamente: alla gestione ed al coordinamento, ai processi ed alle risorse, alla contabilità e finanza;

non esiste, pertanto, una figura dirigenziale che nelle sedi provinciali o sub provinciali si occupi esclusivamente dell’area di vigilanza e per questa ragione il CCNI e la circolare n. 131 del 2001 hanno previsto che la funzione possa essere affidata anche ad un funzionario apicale;

la presente causa riguarda, sulla base di identiche pretese e ragioni, la rivendicazione delle differenze retributive per il periodo dal dicembre 2005 al luglio 2007, immediatamente successivo a quello, fino al novembre 2005, che è stato oggetto del precedente giudizio, nel quale la pronuncia di secondo grado è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello per il riesame di merito;

3. le ragioni che portarono alla cassazione di quella prima pronuncia sono qui pienamente condivise dal collegio e vanno quindi ribadite;

3.1 entrambi i motivi di ricorso, da trattarsi unitariamente perchè connessi, sono infatti fondati;

i contratti collettivi integrativi, disciplinati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e 40 bis, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, se pure di rilievo nazionale in ragione della organizzazione dell’amministrazione interessata, hanno carattere decentrato rispetto ai comparto e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8;

in sede di legittimità, pertanto, non è consentita la interpretazione diretta di detti contratti, potendo essere unicamente denunciata la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. (in tal senso fra le più recenti Cass. 17.2.2014 n. 3681);

3.2 nel caso di specie l’Istituto ricorrente ha correttamente formulato la censura, poichè ha indicato i canoni esegetici violati dalla Corte territoriale, alla quale ha sostanzialmente addebitato di non avere considerato nella loro interezza le clausole contrattuali dedicate alla attività di vigilanza e di non avere valutato, al fine di individuare la volontà delle parti collettive, il quadro normativo di riferimento e gli atti organizzativi adottati dall’INPS nell’esercizio del potere conferitogli dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27;

entrambi i rilievi sono fondati, poichè nella interpretazione del contratto collettivo è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, in quanto l’espressione “senso letterale delle parole” va riferita all’intera dichiarazione negoziale e non soltanto ad una parte della stessa (Cass. 19.9.2014 n. 19779);

è, altresì, centrale il canone di coerenza fra contenuti normativi legali e contenuti normativi contrattuali (cfr. Cass. 7.4.2004 n. 8741) che assume particolare rilievo nell’impiego pubblico contrattualizzato, alla luce del disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2;

3.3 va poi rilevato che il CCNI 25.7.2001, nel disciplinare le competenze, l’organizzazione e le funzioni della attività di vigilanza, stabilisce che compete alla Direzione Regionale “il governo complessivo della responsabilità dell’attività di vigilanza ed il relativo coordinamento a livello regionale” che comportano la determinazione delle linee di indirizzo, la formulazione del piano annuale delle attività, la verifica dei risultati della attività ispettiva, la distribuzione delle risorse sul territorio, finalizzata anche ad assicurare l’uniformità dell’azione ispettiva;

quanto alla dotazione organica il contratto prevede che “presso ogni Direzione Regionale è costituita un’area vigilanza da attribuire ad un dirigente in forza alla direzione stessa, senza che ciò comporti la ridefinizione della relativa pianta organica” e che “tale dirigente potrà essere coadiuvato da un art. 15 o, in subordine, da un funzionario apicale (C4/C5) di profilo amministrativo con compiti di organizzazione coordinamento”;

alle direzioni provinciali e sub provinciali è, invece, attribuita “l’attuazione delle linee di pianificazione regionale attraverso la realizzazione del piano operativo assegnato dalla direzione regionale”, alla quale resta riservata la funzione di “regia”;

il contratto collettivo stabilisce inoltre che “presso ciascuna direzione l’area di vigilanza è affidata ad un dirigente, senza che ciò comporti la ridefinizione della relativa pianta organica o, in carenza, è assunta ad interim dal direttore; la funzione, pur in presenza di un dirigente, può essere attribuita anche ad un funzionario con la qualifica di ispettore generale/direttore di divisione… resta inteso che la programmazione, la gestione dell’attività nonchè la verifica dei comportamenti è di esclusiva competenza della funzione dirigenziale che si avvarrà, come illustrato in sede di descrizione dei profili, della collaborazione del personale ispettivo con profilo C/4”;

la Corte territoriale, nell’interpretare le disposizioni contrattuali sopra richiamate, ne ha valorizzato solo una parte, senza verificare la compatibilità del risultato esegetico raggiunto con la possibilità, espressamente prevista dalle parti collettive, di attribuire la “funzione”, anche in presenza di un dirigente, “ad un funzionario con qualifica di ispettore generale/direttore di divisione”;

quanto ai compiti affidabili al personale del ruolo ad esaurimento nell’ambito della attività di vigilanza, ha omesso di comparare la organizzazione prevista per le direzioni regionali con quella dettata per le sedi provinciali e sub provinciali;

infine il giudice di appello non ha considerato che le parti collettive hanno fatto chiaro riferimento alla pianta organica, sicchè, al fine di valutare se la funzione attribuita alla S. potesse avere valenza dirigenziale, occorreva esaminare il regolamento di organizzazione dell’ente, adottato con la Delib. n. 799 del 1998, e la circolare INPS n. 17/1999, con i quali sono stati previsti il numero e le competenze dei dirigenti da assegnare alle sedi provinciali e sub provinciali;

va osservato al riguardo che ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, sono necessarie l’allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite (Cass. 19.4.2007 n. 9328), sicchè ove la funzione dirigenziale comporti una pluralità di competenze diverse, seppure interagenti fra loro, non è sufficiente che il potere di direzione sia stato esercitato in relazione ad una parte di detti compiti;

la sentenza impugnata ha poi finito per non fare buon governo della disciplina di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3;

giudicando in fattispecie analoga, questa Corte ha infatti osservato che ai funzionari apicali delle qualifiche ad esaurimento poteva essere attribuita, per espressa previsione di legge, la funzione di direzione di uffici di particolare rilevanza, e da ciò ha desunto che la assegnazione dell’area di vigilanza delle direzioni provinciali o sub provinciali non potesse legittimare la pretesa di differenze retributive, rilevando che “era previsto che il trattamento economico di questi particolari dipendenti pubblici (sostanzialmente quadri, destinati poi a confluire nella qualifica di dirigenti a seguito di procedure selettive) era demandato alla contrattazione collettiva integrativa” ivi concludendo che ciò era “quanto si è verificato nella specie perchè sulla base della contrattazione collettiva integrativa a questi dipendenti, con qualifica apicale non dirigenziale, cui era assegnata la direzione di uffici di particolare rilevanza, non riservati al dirigente, oppure la reggenza di uffici la cui direzione era riservata a dirigenti in attesa dell’espletamento della procedura selettiva per la copertura del posto, era attribuito un trattamento economico aggiuntivo che non necessariamente doveva coincidere con il trattamento economico da dirigenti” (Cass. 7 luglio 2015 n. 14038);

4. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e dei principi di diritto sopra richiamati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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