Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19927 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 21/09/2010), n.19927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34094/2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, M.A., REGIONE

TOSCANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1677/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/12/2005 R.G.N. 1833/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega ALESSANDRO RICCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva appello avverso la sentenza n. 520/2002 del Tribunale di Lucca, che decidendo sul ricorso di M.A., diretto ad ottenere la pensione di invalidità civile, aveva dichiarato essere egli nelle condizioni di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, comma 1, e dichiarato altresì il difetto di legittimazione passiva dell’INPS e della Regione Toscana, compensando le spese processuali.

A fondamento dell’appello deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, mentre l’INPS ed il M. resistevano al gravame chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 29 novembre – 12 dicembre 2005, l’adita Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del gravame del Ministero, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dello stesso, condannando l’INPS al pagamento delle spese processuali in favore del M., compensandole tra le altre parti.

Per la Cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo.

Le parti intimate non si sono costituite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione ed errata applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130, nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Osserva che la Corte d’appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di merito in tema di legittimazione passiva per le prestazioni di invalidità civile, ha accolto il gravame proposto dal Dicastero, riconoscendo unico soggetto legittimato nella materia de quo l’Istituto odierno ricorrente.

Aggiunge, tuttavia, che le conclusioni rassegnate dal signor M. con il ricorso introduttivo, pur essendo rivolte ad una declaratoria di inabilità con diritto alla relativa pensione, avevano subito, nel corso del giudizio di primo grado, un mutamento, essendo stato limitato l’ambito della domanda giudiziaria all’accertamento del solo requisito sanitario. Soggiunge che tale mutamento di domanda risultava sin dalla sentenza di prime cure, che qualificava l’azione come di mero accertamento, tant’è che a fronte di tale richiesta, così delimitata, il Tribunale aveva ritenuto che “il soggetto passivamente legittimato doveva essere individuato nel convenuto Ministero.., da un lato, essendo in discussione non già l’erogazione delle provvidenze economiche (cui è tenuto l’INPS), ma solo l’accertamento del requisito sanitario” (pag. 3 della sentenza di primo grado).

Precisa che la statuizione del Giudice di prime cure in relazione alla natura dell’azione esercitata, derivante dalla limitazione espressamente formulata dall’originario ricorrente in corso di causa, non era stata oggetto di contestazione da parte del Ministero che con il suo gravame si era limitato a negare la propria legittimazione passiva in materia di invalidità civile, riconoscendola solo in capo agli enti chiamati per legge a rispondere del debito.

Vertendosi in tema di mero accertamento del requisito sanitario, come ritenuto dal Tribunale e non contestato dal Ministero, e non anche di accertamento e condanna o di accertamento del diritto alla prestazione, doveva rilevarsi che un’azione di tal fatta era del tutto inammissibile poichè la mera situazione di fatto consistente in un’infermità od in una menomazione fisica non poteva costituire oggetto di un’azione giudiziaria, la quale, secondo i principi generali, “può tendere all’accertamento di situazioni giuridiche soggettive e non di semplici fatti. Pertanto, la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nell’assimilare, le azioni di mero accertamento delle condizioni sanitarie da un lato e le azioni volte ad accertare il diritto alle prestazioni di invalidità.

Il ricorso è fondato.

Invero, nel caso di specie, la Corte di merito considerato che l’esaminata controversia era volta ad ottenere un mero riconoscimento dello status di inabile, senza ulteriore richiesta di accertamento del diritto alla relativa prestazione o di condanna alla sua erogazione, ha errato nel non dichiarare inammissibile l’originario ricorso proposto dal Signor M. ritenendo, invece, implicitamente ammissibile la domanda con conseguente riconoscimento della legittimazione passiva dell’Istituto odierno ricorrente.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte in materia di prestazioni per la invalidità civile, specie in occasione dell’esame della nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, che ha accentrato presso le Regioni o l’Inps la erogazione delle pensioni, assegni e indennità per la invalidità, ha ritenuto che soltanto i suddetti enti, chiamati a rispondere del debito, e cioè le Regioni, per le provvidenze dalle stesse concesse, ovvero l’Inps, negli altri casi, devono essere convenuti in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di accertamento del diritto alla prestazione per la invalidità o di condanna, escludendo, per contro, l’ammissibilità delle azioni di mero accertamento delle condizioni sanitarie, nonchè la legittimazione passiva del Ministero dell’Interno (Cass. n. 11475/2002; Cass. n. 13898/2002).

Per quanto esposto il ricorso va accolto con conseguente Cassazione della impugnata decisione. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, va decisa nel merito, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.

L’alterno esito dei gradi di merito inducono a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

 

 

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