Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19927 del 05/10/2016
Cassazione civile sez. lav., 05/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – est. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20107-2010 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO ed EMANUELE DE ROSE,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
M.C., L.G., MA.CA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2193/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 24/07/2009, R.G. N. 1796/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/06/2016 dal Presidente Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 2193/09 rigettava l’appello proposto dall’INPS nei confronti di M.C., Losurdo Grazia Maria, Miulli
Nunziella e Ma.Ca., avverso la sentenza emessa tra le parti dal
Tribunale di Bari il 30 gennaio 2007.
Le ricorrenti, iscritte negli elenchi dei lavoratori agricoli avevano adito il Tribunale chiedendo il ricalcolo dell’indennità di malattia che era stata conteggiata non tenendo conto del salario reale previsto dalla contrattazione collettiva integrativa della provincia di Bari a partire dal 1998. Detto salario reale, infatti aveva ormai superato il salario medio convenzionale rilevato nel 1995.
2. Il Tribunale aveva disatteso l’eccezione di prescrizione annuale formulata dall’INPS, ritenendo che nella specie le domande di riliquidazione di un indennità previdenziale già liquidata erano sottoposte alla prescrizione decennale e non a quella breve.
3. La Corte d’Appello, nel confermare la sentenza del Tribunale, richiamava i principi enunciata dalla sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 12720 del 2009.
4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’INPS.
5. M.C., L.G.M., Mi.Nu. e Ma.Ca. sono rimaste intimate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 138 del 1943, art. 6, u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Assume il ricorrente l’inconferenza nella fattispecie in esame della disciplina di cui alla pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni unite richiamata in sentenza, dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione annuale di cui alla L. n. 138 del 1943, art. 6, u.c..
1.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., ordinanza n. 8317 del 2016, sentenza n. 14439 del 2004, sentenza 2865 del 2004), ai sensi della L. n. 138 del 1943, art. 6, u.c., l’azione, finalizzata a conseguire le prestazioni regolate dalla legge per i casi di infermità comune, quale l’indennità di malattia, “si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute”, senza che sia attribuita a provvedimenti dell’istituto la idoneità a determinare la sospensione di detto termine, il quale resta invece sospeso, a norma del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 97, u.c., per effetto e per tutta la durata – variabile in funzione della eventuale formazione del silenzio rifiuto sulla domanda ovvero della proposizione del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto della domanda stessa – del procedimento in sede amministrativa (cfr. Cass., n. 9286 del 2003; Cass., n. 15108 del 2004; Cass., S.U., n. 5572 del 2012).
Non trova, quindi applicazione, nella presente fattispecie, la disciplina relativa all’istituto della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 su cui è intervenuta la sentenza n. 12720 del 2009 delle Sezioni Unite, richiamata dalla Corte d’Appello, cui ha fatto seguito la sentenza n. 6959 del 2012, in ragione del diverso ambito di applicazione di tale disposizione rispetto all’indennità in questione.
2. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza di appello deve essere cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, devono essere rigettate le domande proposte dalle lavoratrici.
3. Le spese di giudizio, in ragione degli articolati sviluppi giurisprudenziali che hanno interessato gli istituti in questione, sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande proposte dalle lavoratrici. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016