Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19926 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 23/09/2020), n.19926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9379/2018 R.G. proposto da:

FER S.C.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avv. ti prof.

Paolo Puri e (PEC paolopuri.ordineavvocatiroma.orq) dall’avv.

Alberto Mula (PEC albertomula.ordineavvocatiroma.ord) con domicilio

eletto in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina n. 5408/19/17 depositata il 21/09/2017;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

16/10/2019 dal consigliere Dott. Succio Roberto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello della società contribuente e confermando la pronuncia di prime cure ha dichiarato quindi legittimi gli inviti al pagamento impugnati;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la società contribuente con ricorso affidato a tre motivi e illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso l’Amministrazione Doganale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione del (c.d TUA) D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. b) in relazione al D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 2, art. 2602 c.c. e dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il secondo giudice erroneamente riconosciuto inapplicabile alla fattispecie in esame l’esenzione di cui all’art. 52 TUA ridetto difettando in capo alla contribuente, in concreto, la qualifica di “autoproduttore” rispetto al quale i soci consorziati non rivestono la qualifica di soggetti terzi;

– il motivo è infondato;

– questa Corte ancora di recente ha statuito (confermando quanto già ritenuto con precedente pronuncia, vale a dire Cass. 8293/2014) che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12444 del 10/05/2019) In tema di addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica, il D.L. n. 511 del 1998, art. 6, conv. con modif. in L. n. 20 del 1989 (nel testo vigente “ratione temporis”), prevede l’esenzione dalle addizionali locali soltanto in relazione all’energia elettrica autoprodotta ed impiegata per uso proprio, statuendo espressamente che essa si applica nel caso di esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, e non può, pertanto, intendersi riferita anche all’energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore;

– l’affermazione sopra esposta, resa con riguardo alle addizionali locali, è coerente con quanto statuito dalla CTR, secondo la quale, in massima sintesi, anche per le accise (tributo principale rispetto alle quali le addizionali risultano tributo accessorio) vige il medesimo principio;

– risulta poi priva di rilevanza la disposizione di cui al D.Lgs. n. 79 del 1999, trattandosi di previsione avente oggetto e finalità del tutto diverse da quelle tributarie;

– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza denunciandone la nullità per vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, gravata per avere la CTR escluso la circostanza del legittimo affidamento del contribuente sui provvedimenti dell’Ufficio in forza di elementi di fatto prive di rilevanza e come tali estrenee al thema decidendum;

– il motivo è privo di fondamento;

– sia pur con argomentazioni non del tutto cristalline quanto agli istituti da applicare al caso concreto, alcuni dei quali (come l’abuso del diritto) sono invero richiamati in realtà solo ad colorandum, la CTR ha ritenuto, con accertamento di fatto non più sindacabile, la sussistenza del legittimo affidamento invocato dal contribuente;

– il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, in relazione all’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il secondo giudice erroneamente ritenuto non estensibile il principio della tutela dell’affidamento anche al tributo, oltre che alle sanzioni;

– anche tale motivo è infondato;

– invero, il D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3 in tema di esclusione della responsabilità del contribuente, testualmente limita gli effetti della tutela dell’affidamento alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi moratori, senza incidere in alcun modo sull’obbligazione tributaria (cfr. Cass. 3757/2012, sia pure con riguardo alla portata del citato D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2; successivamente in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5934 del 25/03/2015; in ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 370 del 09/01/2019); l’articolato normativo è del tutto chiaro nella sua previsione e non ammette alcuna differente interpretazione;

– peraltro, andando di diverso avviso, risulterebbe vulnerato l’art. 53 Cost., ammettendosi in sostanza che sia pur in presenta della capacità contributiva attinta dal prelievo, l’espressione (eventualmente anche erronea) dell’Ufficio contraria all’applicazione del tributo possa derogare a tal dettato costituzionale;

– conclusivamente, quindi, il ricorso è rigettato;

– stante la recente soluzione della questione posta, le spese di tutti i gradi di giudizio sono compensate;

– sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso; compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA