Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19926 del 21/09/2010
Cassazione civile sez. lav., 21/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 21/09/2010), n.19926
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 34092/2006 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,
CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Q.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10,
presso lo studio dell’avvocato STUDIO ASSOCIATO “PERSIANI”,
rappresentata e difesa dall’avvocato CONTINI LAZZARO, giusta mandato
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 882/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 24/05/2006 r.g.n. 38/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati il 19.5.99 e il 4.10.2000, successivamente riuniti, Q.N. proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 540/99 e 369/00, con i quali le era stato ingiunto il pagamento in favore dell’INPS di contributi previdenziali e assistenziali.
All’uopo, eccepiva la inesistenza dei ricorsi per ingiunzione, perchè privi di sottoscrizione; la mancanza di prova scritta del credito e la propria carenza di legittimazione passiva, per non avere mai svolto attività imprenditoriale e non avere mai assunto dipendenti.
Si costituiva l’INPS e contestava la fondatezza dei ricorsi, assumendo che i crediti azionati erano fondati sul verbale dell’Ispettorato del Lavoro dell'(OMISSIS).
Il Tribunale di Lecce, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 12.11.2002, rigettava le opposizioni e condannava l’opponente al pagamento delle spese processuali.
La Corte di Appello di Lecce, su impugnazione della Q., con sentenza del 24.5.2006, n. 882, dichiarava la nullità del ricorso per ingiunzione n. 6368/00, perchè privo di sottoscrizione, mentre, nel merito, accoglieva l’impugnazione e conseguentemente revocava il provvedimento monitorio opposto. A sostegno della decisione osservava che l’ente previdenziale non aveva provveduto ad ottemperare all’ordine giudiziale di esibizione dei modelli DM 10/M -V, con la conseguenza che dovevano ritenersi sforniti di prova le richieste fatte valere con i decreti opposti, che andavano, pertanto, revocati.
Per la Cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo.
Resiste Q.N. con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonchè in connessione con questo, dell’art. 2697 c.c., sostenendo di avere, in ottemperanza all’ordine del Giudice, prodotto la documentazione richiesta, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice stesso.
Il motivo non merita accoglimento.
Giova premettere, per una più chiara esposizione dei termini della controversia, che l’INPS, ai fini del recupero della contribuzione previdenziale asseritamente omessa, sì è servito della procedura monitoria, chiedendo ed ottenendo due decreti ingiuntivi contraddistinti, rispettivamente, dai nn. 2213/99 e 6368/00;
entrambi i ricorsi sono stati oggetto di formale opposizione;
il ricorso n. 6368/00 è stato dichiarato nullo dalla Corte di Appello, per mancata sottoscrizione dell’originale, oltre che della copia, mentre quello contrassegnato dal n. 2213/99 è stato considerato valido, mancando la sottoscrizione del legale dell’INPS solo nella copia.
Ciò ha comportato per il Giudice a quo la necessità di entrare nel merito della controversia, disponendo, con ordinanza del 4 marzo 2005, l’acquisizione, a cura dell’Istituto, dei modelli DN 10/M – V afferenti ai periodi in contestazione e posti a base dei decreti ingiuntivi suddetti, ma l'”INPS” – così testualmente è riportato in sentenza – “nonostante i rinvii concessi, non ha prodotto i suddetti modelli, nè ha addotto giustificazione alcuna, se non quella, molto vaga e generica, di una certa difficoltà a reperirli”.
Coerentemente, pertanto, la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello, ha revocato i decreti opposti non essendo i pretesi crediti forniti di prova.
Sostiene l’INPS, con il proposto ricorso, che il 9 settembre 2005, in adempimento dell’obbligo posto a suo carico, depositava, presso la cancelleria del giudice in questione, copia della documentazione afferente al periodo di causa, ma il giudice del gravame, non avvedendosi che l’ente previdenziale aveva provveduto ad adempiere all’invito fatto, depositando i documenti richiesti, con l’ordinanza del 4 marzo 2005, affermava erroneamente di non potere accogliere nel merito la domanda formulata dall’Inps per “la insussistenza di prova posta a sostegno dei decreti e, quindi, l’accoglimento dell’appello, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti,” (p. 6 sent.
impugnata) Così argomentando – ad avviso del ricorrente – il Giudice a quo sarebbe incorso in due errori:
il primo riguardante l’omessa valutazione delle prove documentali correttamente fornite dall’Inps, con la conseguenza che ha rigettato la domanda dell’ente previdenziale in quanto sfornita di prova, mentre la prova c’era e doveva essere oggetto di valutazione;
il secondo afferente alla revoca, per la seconda volta del decreto ingiuntivo n. 2213 del 1999 (recte: n. 6368/00), decreto precedentemente revocato per mancata sottoscrizione dell’originale del ricorso per ingiunzione, sicchè il Giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda proposta dall’INPS per mancanza di prova.
Osserva il Collegio che il ricorso non può trovare accoglimento per violazione del principio di autosufficienza in quanto l’INPS avrebbe dovuto precisare la ritualità e tempestività della documentazione esibita, il suo contenuto ed il riferimento al periodo in contestazione ed alla persona nei cui riguardi era stato emesso il decreto ingiuntivo per omissione contributiva.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione, ove, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (ex plurimis, Cass. 13 gennaio 1997 n. 265; v. anche Cass. 12 settembre 2000 n. 12025;
Cass. 11 gennaio 2002, n. 317).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 12,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010