Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19926 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 14/03/2017, dep.10/08/2017),  n. 19926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7742/2013 proposto da:

Termomeccanica Ecologia S.p.a., unitamente a Tralice Costruzioni

S.r.l. ed a Solmet S.r.l., queste due nella qualità di interventori

ad adiuvandum, nonchè Medio Sarno S.c.a.r.l. in Liquidazione,

questa ai soli fini dell’integrità del contraddittorio, ciascuna in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliate in Roma, Via Ugo De Carolis n. 34 – b, presso l’avvocato

Cecconi Maurizio, rappresentate e difese dall’avvocato Cuomo Dario,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

Commissario Delegato per il Superamento dell’Emergenza

Socio-Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno;

– intimato –

nonchè contro

Commissario Delegato per il Superamento dell’Emergenza

Socio-Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno, domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso L’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Termomeccanica Ecologia S.p.a., Tralice Costruzioni S.r.l., Solmet

S.r.l., Medio Sarno S.c.a.r.l. in Liquidazione;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2830/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/03/2017 dal Cons. Dott. DOGLIOTTI MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede che Codesta

Suprema Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso principale

e dichiarare assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA RAGIONI DELLA DECISIONE

In un procedimento, oggi limitato al rapporto tra TERMOMECCANICA ECOLOGIA S.p.A. e il Commissario Delegato per il Superamento dell’Emergenza Socio Ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, avente ad oggetto il pagamento per l’acquisto (ovvero per l’uso delle “palancole” relative agli scavi effettuati nell’ambito di un appalto alla ditta fornitrice”). La Corte di merito ha rigettato la domanda proposta dalla Termomeccanica Ecologia. Ricorre per cassazione la predetta società.

Resiste con controricorso il Commissario Delegato che pure propone ricorso incidentale condizionato.

Con il primo motivo di ricorsola ricorrente lamenta violazione degli artt. 1362,1366,1368 e 1371 c.c..

Con il secondo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il primo motivo si fonda sul documento “stato di consistenza – relazione finale” del 23/2/2004 con cui si quantificava, da parte della struttura commissariale il corrispettivo per l’acquisizione delle palancole, ancora infisse in prossimità degli scavi.

Il secondo si fonda su altro documento; la documentazione,a firma del Commissariato di Governo del 6/7/2004/avente ad oggetto la circostanza che le palancole erano di proprietà di terzi.

Entrambi i documenti non sono stati allegati al ricorso. Per il primo, non si precisa la sua collocazione, per il secondo, non si dà conto specifico del suo contenuto, nè si indicano chiaramente le ragioni della sua decisività. Dunque non sussiste autosufficienza dei motivi che vanno dichiarati inammissibili.

Conseguentemente,va dichiarato inammissibile il ricorso.

Va assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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