Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19925 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19925 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
SUI ricorso 3812-2017 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NA’ZIONAI,P,

PRPAII)VNZA $OCIAl

80078750587, in persona del legale rappresenRmt e in proprio e quale
procuratore speciale della SOCI L!\ 1)1 CARTOLARIZZAZIONr DI l
CRII)ITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, Attivamente domiciliato in
ROMA, VIA (1′,SAIZI:. BI;,(:( ;ARIA 29, presso la sede dell’AVA'( )CATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato

e

difeso dagh avvocati CARI ,A

IYALOISIO, ANTON1NO SCR01, A1ARITATO,
ROSF,„GRISV,PPV, MAI’ \NO, r,STIR

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RIS (() SS 1() NI”’SR\;
– intimati •\

Data pubblicazione: 27/07/2018

PROC. nr . 3812/2017 RG

avverso la sentenza n. 237/2016 della CORTI”, 1YAPI-1’11LO di GF,NOVA,
depositata il 30/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non partecipata
del 10/05/2018 dal Consigliere 1)ott.

che con sentenza in data 3 giugno -30 luglio 2016 numero 237 la Corte
d’Appello di Genova, pronunziandosi sull’ appello di SERGIO FUMANTI
avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia nel giudizio di opposizione
avverso la iscrizione ipotecaria effettuata da EQUITALIA NORD spa in
relazione (anche) a crediti contributivi dell’INPS:

dichiarava inammissibile l’appello quanto alla

domanda di

accertamento della nullità della notifica delle cartelle esattoriali
presupposte, domanda da qualificare come opposizione agli atti esecutivi,
non soggetta ad appello;
– in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il difetto
di legittimazione passiva di EQUITALIA NORD S.p.A. rispetto alla
opposizione all’esecuzione;
– dichiarava prescritti i crediti dell’ Inps di cui alle cartelle notificate
anteriormente al dicembre 2005, applicando il termine di prescrizione
quinquennale anche per l’epoca successiva alla definitività delle cartelle;
che,

per quanto in causa rileva, la Corte territoriale accoglieva

l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da EQUITALIA
NORD spa sulle questioni attinenti al merito della pretesa contributiva;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un
unico motivo, cui gli intimati non hanno opposto difese;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di
procedura civile;
che l’INPS ha depositato memoria
CONSIDERATO
che con l’unico motivo l’INPS ha dedotto — all’articolo 360 numero 3
codice di procedura civile – violazione e falsa applicazione dell’articolo 100

RILEVATO

PROC. nr . 3812/2017 RG

codice di procedura civile. Ha esposto che la riscossione coattiva delle
somme iscritte a ruolo era curata esclusivamente dal concessionario, ai
sensi dell’articolo 45 d.p.r. 602/1973, come modificato dall’articolo 16
decreto legislativo 46/1999; pertanto per i vizi del procedimento esecutivo il
concessionario della riscossione dei tributi era l’unico soggetto legittimato a
contraddire giacchè unico titolare dell’azione;

difetto di interesse e di legittimazione dell’INPS alla impugnazione;
che, invero, premesso che la dichiarazione del difetto di legittimazione
passiva ha riguardato la sola opposizione alla esecuzione— mentre
l’appello è stato dichiarato radicalmente inammissibile quanto alla
deduzione dei vizi della procedura di esecuzione— l’INPS non ha allegato
alcun interesse proprio, dotato dei caratteri della concretezza e della
attulità, che sarebbe stato pregiudicato a seguito della dichiarazione del
difetto di legittimazione passiva del soggetto-terzo, EQUITALIA SERVIZI DI
RISCOSSIONE ( già EQUITALIA NORD) spa. A ciò si aggiunga che rispetto
alla pronunzia impugnata l’INPS neppure assume la veste di parte
soccombente, come tale legittimata ad impugnare, in quanto la parte
proponente l’appello nei confronti dell’appellata EQUITALIA , poi giudicata
carente di legittimazione passiva, era il soggetto esecutato, SERGIO
FUMANTI e non già l’INPS. Difettano, dunque, le condizioni processuali di
ammissibilità della impugnazione.
che, pertanto,

essendo da condividere la proposta del relatore, il

ricorso può essere definito con ordinanza in Camera di Consiglio ex articolo
375 cod.proc.civ.
che

non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la mancata

costituzione delle parti intimate;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la impugnazione integralmente rigettata .

3

che ritiene il Collegio il ricorso si debba dichiarare inammissibile per

PROC. nr . 3812/2017 RG

PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

r\,

ESIDENTE
/

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 10 maggio 2018

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