Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19924 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 29/09/2011), n.19924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8881-2009 proposto da:

A.C. COMPANY S.R.L., già A.C. COMPANY S.P.A. trasformata in S.R.L.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio

dell’avvocato LIPERA GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARUSO SALVATORE SANDRO, giusta procura notarile in atti;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato SIPALA ALDO, rappresentato

e difeso dall’avvocato TORRISI SALVATORE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 382/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/05/2008 r.g.n. 1321/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15.12.1999 F.S. adiva il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della SAMART di Baldassarre Teresa s.n.c. con mansioni di addetto alla vendita (4 livello del CCNL settore terziario) e che il rapporto era stato regolarizzato solo in data 27.7.1999, esponeva che con lettera del 4.1.1996 era stato trasferito ai sensi dell’art. 2112 c.c. alle dipendenze della AC. Company s.p.a. e, ancora, con comunicazione del 21.1.1997 alle dipendenze della GRIS s.rl. a seguito dell’affitto di azienda intercorso in data 30.11.96 fra quest’ultima e la AC Company; che con lettera del 7.2.1997 gli era stato comunicato con decorrenza dal 10.2.1997 il licenziamento per riduzione del personale. Lamentava il F. la illegittimità del licenziamento intimatogli per mancanza di giusta causa e, pertanto, chiedeva ordinarsi la reintegrazione nel posto di lavoro occupato, oltre alle conseguenze ulteriori di cui all’art. 18 Stat. lav..

Esponeva ancora di aver lavorato dai martedì al sabato dalle ore 9,15 alle ore 13,20 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00 e ancora il lunedì dalle ore 15,15 alle ore 20,00; di non aver fruito nè delle domeniche, nè dei festivi nè del riposo settimanale nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio. Lamentava, quindi, di aver percepito una retribuzione che, ai sensi dell’art. 36 Cost., in riferimento al CCNL del settore, doveva ritenersi senz’altro insufficiente e chiedeva condannarsi la GRIS srl al pagamento della somma di L. 41.251.194 o di altra minore o maggiore dovuta, oltre a interessi e rivalutazione.

Costituitasi in giudizio la A.C. Company s.p.a., che nel frattempo aveva incorporato la GRIS srl, contestava in fatto e in diritto la domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 15.11.2004 il Tribunale, all’esito della escussa prova testimomale e della disposta CTU, accoglieva la domanda, ritenendo illegittimo il licenziamento intimato dalla GRIS (ora AC Company) e condannando la stessa, oltre che alle conseguenze di cui all’art. 18 stat lav., anche, in solido con la Samart, al pagamento in favore del F. delle differenze retributive determinate dal CTU a tal fine nominato.

Avverso questa decisione proponeva appello la A.C. Company – che, come detto, nel frattempo aveva incorporato la GRIS – articolando una serie di doglianze e chiedendone la riforma.

Instauratosi il contraddittorio, il F. si costituiva, chiedendo la conferma della impugnata decisione, Con sentenza del 10 aprile – 29 maggio 2008, l’adita Corte d’appello di Catania rigettava l’impugnazione, ritenendo – come il primo Giudice – non provato il dedotto giustificato motivo oggettivo, tenuto, peraltro, conto che le società Samart, Gris e AC. Company erano in realtà espressione di un unico centro d’interessi ossia di un unico gruppo imprenditoriale.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la A.C. Company S.r.l., già A.C. Company S.p.A., con tre motivi.

Resiste il F. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 sostiene che la Corte abbia errato a non ritenere provato e sussistente il giustificato motivo oggettivo a fondamento del licenziamento, conducendo, una corretta interpretazione del materiale probatorio acquisito, a diversa soluzione.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte abbia, da un lato, riconosciuto manifestamente raggiunta la prova del giustificato motivo oggettivo, e dall’altro, abbia smentito ogni validità della stessa sulla base della indimostrata natura unitaria delle società Samart, AC CompanY e Gris.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente censura l’impugnata sentenza, laddove, in violazione dell’art. 18 Stat. Lav. ha ritenuto, nella specie, la sussistenza dei presupposti della tutela reale.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è infondato.

L’istruttoria della controversia, come rilevato dal Giudice d’appello, ha evidenziato che tutte le prove fornite dalla società ricorrente, che astrattamente Avrebbero potuto essere valide ai fini della dimostrazione della sussistenza di una crisi societaria, posta a sostengo del licenziamento, sono state ampiamente smentite dal comportamento societario e dell’istruttoria stessa della causa.

Invero, ha osservato la Corte di merito che non poteva ritenersi provata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, ossia, nella specie, l’asserita necessità di ridurre il personale in conseguenza di una contingenza economica negativa del datore di lavoro; ciò in quanto, pur essendo vero che, a sostegno dell’assunto difensivo di parte datoriale, deponeva adeguata documentazione (dichiarazioni dei redditi degli anni di riferimento) e le deposizioni di alcuni testi ( C. e S.), non poteva trascurarsi che la rilevanza probatoria degli elementi di fatto, ricavantesi da detto materiale istruttorio, era destinata, nel caso concreto, a perdere di consistenza per effetto delle vicende societarie che avevano interessato la Gris s.rl. e la A.C. Company spa e, in particolare, il trasferimento in data 21.1.1997, ai sensi dell’art. 2112 c.c., di un gruppo di lavoratori – fra cui lo stesso F. – già alle dipendenze della AC. Company s.p.a. alle dipendenze della GRIS s.r.l., poi nel frattempo incorporata dalla stessa A.C. Company spa.

In particolare, al fine di escludere il giustificato motivo oggettivo del licenziamento de qua ad avviso della Corte territoriale – non poteva certo negarsi rilevanza dimostrativa al fatto che il licenziamento del F. fosse stato intimato il 7.2.1997 dopo appena quaranta giorni dalla cessione avvenuta in data 21.1.1997 ad opera della AC Company spa in favore della Gris srl di un gruppo di lavoratori fra cui lo stesso F..

Tale comportamento, infatti, evidenziava una innegabile contraddittorietà dell’operato della Società (Gris srl) che, in un primo momento, quale cessionaria (acquisendo personale da altra società), aveva manifestato l’intento di perseguire un progetto di incremento del livello occupazionale e, successivamente, dopo appena un mese, aveva ritenuto di non essere in grado di sostenerne i relativi costi economici tanto da dover far luogo a licenziamenti.

La incongruenza di tale operato datoriale – puntualizza ancora la Corte territoriale – vanificava la rilevanza dimostrativa di quelli che, secondo la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla difesa della società, costituiscono nella normalità gli indici rivelatori della esistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento – in particolare, la crisi economica- che non potevano certo essere così valutati.

A ciò era da aggiungere, a sostegno della illegittimità dell’impugnato, licenziamento ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3 che, per come emergente dalle acquisizioni istruttorie, le singole società che di volta in volta avevano assunto la qualifica di datore dello stesso F. (SAMART – GRIS e AC.COMPANY) in realtà erano espressione di un unico centro di interessi ovvero sia di un unico gruppo imprenditoriale.

Infatti, dall’esito della escussa prova testimoniale era emerso che non vi era alcuna differenza fra Samart, la A.C. Company spa e la GRIS, in quanto le stesse avevano un’unica amministrazione e i dipendenti lavoravano indifferentemente con la stessa qualifica (di addetti alla vendita), a seconda delle esigenze, per ciascuno dei punti vendita e ancora che della amministrazione della GRIS si occupavano i dipendenti della AC Company.

Del resto, anche lo stesso legale rappresentante in sede di interrogatorio formale aveva dichiarato che lo stesso punto vendita prima “si chiamava Samart e poi AC. Company”, sicchè, a fronte di tale quadro probatorio nessuna rilevanza poteva rivestire, al fine di suffragarne la legittimità, la circostanza che dopo il licenziamento del F. non erano state disposte assunzioni di personale con la medesima sua qualifica.

Conseguenza di tale realtà imprenditoriale era anche l’accertata circostanza che, al momento del licenziamento del F., il numero di dipendenti – come risultante dalle deposizioni dei testi escussi, capaci a deporre ex art. 246 c.p.c. era superiore a 15, tale quindi da suffragare la esistenza del requisito dimensionale fondante la invocata tutela reale.

Non ravvisandosi nell’esposto iter argomentativo i lamentati vizi, che, nella sostanza, si risolvono in una diversa valutazione del materiale istruttorio acquisito, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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