Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19924 del 27/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19924 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

sul ricorso 2768-2017 proposto da:
ACCARI NO ANNA, del tivamente domiciliata in RONIA, VIA

ARci llNi1Dl1

143, presso

lo

studio (lell’avvocato

)1,11A113A, che la rappresenta e difende unitamente

1)0A1INICO

all’avvocato

I)( )NVII i i \ l – \ ‘MINO;
– ricorrente centra
rIZCOLANO P \RISI SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 5351/ 20 6 della (( )1ZTr, D’A PPL1,1 ,0 di NAPOLI,
depositata il 19/07/2016;

1

Data pubblicazione: 27/07/2018

PROC.

nr .

2768/2017 RG

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 10/05/2018 dal Consigliere 1)on. FR.-\NCI,SL\ 51)1,1\1.\.

RILEVATO
che con sentenza del 29 giugno- 19 luglio 2016 numero 5351 la Corte

avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva respinto la
domanda dell’appellante di impugnazione del preteso licenziamento orale
intimatole dalla società ERCOLANO E PARISI snc nonché di pagamento di
differenze di retribuzione;

che

la corte territoriale osservava che nel ricorso introduttivo la

IACCARINO aveva esposto di essere stata licenziata in tronco in data 20
maggio 2009 senza fare menzione (se non dopo le deposizioni testimoniali)
di un alterco avvenuto il giorno precedente e costituente l’antecedente del
licenziamento. I due testi di parte MARIA LAURA IACCARINO e LIBERATO
MASE, rispettivamente sorella e suocero della IACCARINO, avevano riferito
di tale episodio in modo contraddittorio, non solo tra loro ma anche rispetto
alle allegazioni del ricorso, in cui l’episodio non era menzionato. I testi di
parte resistente avevano invece concordemente riferito che mentre la
IACCARINO era intenta a lavorare era entrato nell’esercizio commerciale il
marito di lei intimandole di andare via e che da quel momento ella non si
era presentata al lavoro. Le prove orali deponevano, dunque, nel senso
delle dimissioni, confermate anche da elementi addotti dalla stessa
ricorrente (ovvero la presenza del marito). Quanto alle pretese economiche
per il lavoro svolto oltre l’orario di inquadramento, non essendo contestato il
rapporto part time, il lavoro prestato andava qualificato come lavoro
straordinario, che come tale andava provato. Tale prova non era stata
raggiunta; a prescindere delle discordanze tra gli orari di lavoro riferiti dei
testi di parte attrice, correttamente era stata rilevata dal giudice di primo
grado la intrinseca contraddittorietà dei testi (giacchè il teste MASE riferiva
che era lui ad accompagnare la IACCARINO tutti i pomeriggi —ed a volte la
mattina— ed ad andarla a prendere al termine dell’orario pomeridiano

2

d’Appello di Napoli rigettava l’appello proposto da ANNA IACCARINO

PROC. nr . 2768/2017 RG

mentre la teste IACCARINO riferiva di essere sempre lei ad accompagnare
al mattino e riaccompagnare la sera la sorella e che il suocero andava a
prenderla alle 16 solo il venerdì ed il sabato); di contro i testi di parte
resistente avevano riferito che la IACCARINO assicurava un orario di lavoro
di quattro ore e mezza giornaliere;
avverso la sentenza ha proposto ricorso ANNA IACCARINO,

articolato in due motivi, cui la parte intimata non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di
procedura civile

CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo— ai sensi dell’articolo 360 numero 3 e 4 codice
procedura civile— violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 132
comma 1 numero 4 codice di procedura civile nonché— ai sensi dell’articolo
360 numero 5 cod.proc.civ.— omesso esame circa fatti decisivi per il
giudizio. La censura afferisce al rigetto della domanda di impugnazione del
licenziamento orale. La ricorrente ha esposto che la Corte di merito nel
respingere la domanda aveva attribuito rilievo decisivo al fatto che nel
ricorso introduttivo del giudizio non vi fosse menzione dell’alterco che la
vedeva coinvolta il giorno precedente al licenziamento; in tal modo aveva
violato gli articoli 115 e 116 cod.proc.civ., in quanto l’episodio, benchè non
allegato in ricorso, era stato comunque acquisito al giudizio ed avrebbe
dovuto, dunque, essere valutato. La motivazione era inoltre apparente ed
incomprensibile, in quanto ove non si fosse tenuto conto di tale
antecedente, sarebbero state illogiche le dichiarazioni degli stessi testi della
resistente ( che avevano riferito che la lavoratrice era andata via sollecitata
dal marito) ;
– con il secondo motivo— ai sensi dell’articolo 360 numero 5
cod.proc.civ.— omesso esame circa fatti e documenti decisivi del giudizio
nonché— ai sensi dell’articolo 360 numero 4 cod.proc.civ.— violazione
dell’articolo 132 numero 4 codice di procedura civile. Il motivo attiene alla
pronuncia di rigetto della richiesta di differenze retributive. La ricorrente
3

che

PROC. nr . 2768/2017 RG

ha denunziato il mancato esame del fatto che lo svolgimento effettivo di un
orario part-time era stato contestato in causa, avendo ella assunto di avere
svolto un orario ordinario settimanale di 45 ore, oltre ad almeno un’ ora di
straordinario. Il datore di lavoro nella memoria difensiva del primo grado
aveva dichiarato che la lavoratrice aveva percepito mensilmente una

mesi ( marzo, maggio e ottobre 2007; gennaio e febbraio 2008) era stata
assente (per malattia e per maternità). Da tali dichiarazioni confessorie
emergeva la natura full- time del rapporto di lavoro, in quanto le maggiori
somme corrisposte non potevano essere versate a titolo di lavoro
straordinario, poiché liquidate anche nei periodi di assenza.
Il versamento mensile di importi fuori busta confermava le allegazioni
della ricorrente; le dichiarazioni dei testi di parte resistente, che indicavano
turni di lavoro di quattro ore e mezza, erano invece contraddette dalle
stesse allegazioni della resistente, secondo cui i turni di mattina si
svolgevano dalle ore 8.30 le 13,30 e dunque erano quanto meno di cinque
ore;

che ritiene il Collegio il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
che invero i due motivi sebbene qualificati anche in termini di violazione
di norme — ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr. 4 cod.proc.civ.— tendono
nei contenuti a censurare l’accertamento di merito compiuto in sentenza, da
un canto in ordine allo scioglimento del rapporto di lavoro per dimissioni,
dall’altro, in ordine al difetto di prova dello svolgimento di un orario di
lavoro superiore a quello risultante dall’inquadramento.
L’errore di diritto imputato con il primo motivo alla Corte territoriale si
rivela, invero, non pertinente alle motivazioni della sentenza ove si consideri
che i contenuti ed i limiti dell’atto introduttivo del giudizio sono stati
evidenziati dal giudice dell’appello unicamente al fine di esporre le ragioni
del giudizio di inattendibilità dei testi di parte ricorrente, unitamente alla
contraddittorietà delle loro deposizioni sull’episodio che avrebbe dato causa
al preteso licenziamento orale. Parimenti, con la denunzia di
incomprensibilità della motivazione si censura la valutazione di attendibilità
espressa in sentenza in riferimento ai testi di parte resistente, costituente
4

retribuzione superiore a quella risultante dalle buste paga e che in alcuni

PROC. nr . 2768/2017 RG

tipico esercizio della funzione di merito ed impugnabile in questa sede nei
limiti di deducibilità del vizio di motivazione.
Il secondo motivo investe la ritenuta assenza di prova dello svolgimento
di un orario di lavoro superiore a quello retribuito mentre non ha rilievo
decisivo la affermazione in sentenza che il rapporto fosse

il dichiarato pagamento di somme fuori busta); nel corpo della motivazione
si evidenzia, infatti, nuovamente la contraddittorietà delle dichiarazioni dei
due testi di parte ricorrente in ordine alla articolazione dell’orario di lavoro e
la attendibilità dei testi di parte resistente;
– che , in sostanza , il ricorso verte sul giudizio di attendibilità dei testi in
fattispecie nella quale è preclusa la stessa deducibilità del vizio di
motivazione ex art. 348 ter commi 4 e 5 cod proc.civ. , applicabile ratione
temporis, trattandosi di pronunzia conforme nei due gradi di merito;
– che, pertanto, il ricorso può essere definito in conformità alla proposta del
relatore con pronunzia in Camera di Consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ.
– che non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione di
parte intimata;
– che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la impugnazione integralmente rigettata .
PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 10 maggio 2018
RESIDENTE

9-)

5

«incontestamente» part time ( o, piuttosto, solo formalmente part time, per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA