Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19924 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 23/09/2020), n.19924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1652/2018 R.G. proposto da:

FER S.C.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avv. ti prof.

Paolo Puri e (PEC paolopuri.ordineavvocatiroma.org) dall’avv.

Alberto Mula (PEC albertomula.ordineavvocatiroma.orq) con domicilio

eletto in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 4844/25/17 depositata il 29/05/2017, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

16/10/2019 dal consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello della contribuente, confermando la pronuncia di prime cure e dichiarando quindi legittimo l’atto impugnato;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la società contribuente con ricorso affidato a tre motivi e illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso l’Amministrazione Doganale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 53 comma 3 lett. B), (c.d. Testo Unico Accise o TUA), e del D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 2, e art. 2602 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR negato alla contribuente società la qualifica di “autoproduttore”, soggetto rispetto al quale i consorziati sono stati, ai fini del prelievo tributario in oggetto, ritenuti terzi in quanto autonomi soggetti dal punto di vista giuridico;

– il motivo è infondato;

– questa Corte ancora di recente ha statuito (confermando quanto già ritenuto con precedente pronuncia, vale a dire Cass. 8293/2014) che Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12444 del 10/05/2019). In tema di addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica, il D.L. n. 511 del 1998, art. 6, conv. con modif. in L. n. 20 del 1989, (nel testo vigente “ratione temporis”), prevede l’esenzione dalle addizionali locali soltanto in relazione all’energia elettrica autoprodotta ed impiegata per uso proprio, statuendo espressamente che essa si applica nel caso di esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, e non può, pertanto, intendersi riferita anche all’energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore;

– l’affermazione sopra esposta, resa con riguardo alle addizionali locali, è coerente con quanto statuito dalla CTR, secondo la quale, in massima sintesi, anche per le accise (tributo principale rispetto alle quali le addizionali risultano tributo accessorio) vige il medesimo principio;

– risulta poi priva di rilevanza la disposizione di cui al D.Lgs. n. 79 del 1999, trattandosi di previsione avente oggetto e finalità del tutto diverse da quelle tributarie;

– il secondo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, artt. 10 e 11, (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto, in forza dell’affidamento riposto dalla società nei provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria, non dovute le sanzioni (così come aveva ritenuto l’Ufficio competente ad emettere il provvedimento impugnato) ma nondimeno dovuto il tributo richiesto con l’invito al pagamento qui impugnato;

– il motivo è infondato;

– invero, il D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, in tema di esclusione della responsabilità del contribuente, testualmente limita gli effetti della tutela dell’affidamento alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi moratori, senza incidere in alcun modo sull’obbligazione tributaria (cfr. Cass. 3757/2012, sia pure con riguardo alla portata del cit. art. 10, comma 2; successivamente in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5934 del 25/03/2015; in ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 370 del 09/01/2019); l’articolato normativo è del tutto chiaro nella sua previsione e non ammette alcuna differente interpretazione;

– peraltro, andando di diverso avviso, risulterebbe vulnerato l’art. 53 Cost., ammettendosi in sostanza che sia pur in presenta della capacità contributiva attinta dal prelievo, l’espressione (eventualmente anche erronea) dell’Ufficio contraria all’applicazione del tributo possa derogare a tal dettato costituzionale;

– il terzo motivo di ricorso si incentra sulla nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè art. 111 Cost., comma 6, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR reso una decisione immotivata avendo da un lato ritenuto corretta la disapplicazione delle sole sanzioni, dall’altro ritenuto priva di rilevanza la diversa soluzione anche a ritenerla fondata;

– il motivo risulta in concreto inammissibile, in quanto nella sua concreta articolazione costituisce censura motivazionale, non più ammessa dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis”;

– pertanto, il ricorso va integralmente rigettato;

– stante la recente soluzione della questione posta, le spese di tutti i gradi di giudizio sono compensate; va infine dichiarata la sussistenza dei requisiti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso; compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

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