Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19924 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 174/2014 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI

AMENDOLA” I.N.P.G.I., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL

VECCHIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VIDEOTIME S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso

lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ERNESTO CAGGIANO;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE

MATANO, LELIO MARITATO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2057/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/06/2013, R.G.N. 7409/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2019 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI BERETTA per delega Avvocato MATTIA

PERSIANI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 22 giugno 2013, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e, relativamente all’opposizione proposta dalla Videotime S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto a carico dalla medesima dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” – INPGI per il pagamento di contributi omessi con riferimento a posizioni previdenziali di operatori di ripresa, come tali assicurati dalla Società presso l’ENPALS e l’INPS, parimenti chiamate in giudizio, ma qualificati, in sede di accertamento ispettivo, come svolgenti attività giornalistica, accoglieva la domanda principale proposta dalla Società, dichiarando l’infondatezza delle pretese contributive dell’INPGI e revocando il decreto ingiuntivo;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, escluso ogni valore probatorio precostituito dell’accertamento ispettivo, in concreto insuscettibile di qualificazione in termini di attività giornalistica la prestazione resa dagli interessati, in difetto della loro partecipazione, in posizione di autonomia decisionale, alla selezione, al montaggio ed in genere all’elaborazione del materiale filmato e fotografico, in funzione dell’acquisizione di capacità informativa del materiale stesso;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPGI, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Videotime S.p.A., mentre l’INPS, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva;

che sia l’INPGI che la Videotime S.p.A. hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 1963, artt. 1 e 32, in relazione all’art. 2575 c.c. e L. n. 633 del 1941, art. 1, nonchè al D.P.R. n. 115 del 1965, art. 34, lamenta l’aver la Corte territoriale accolto una nozione di attività giornalistica per immagini erroneamente incentrata sulla “signoria del montaggio” piuttosto che sull’apporto soggettivo all’elaborazione del messaggio per immagini, comprovata a detta dell’Istituto ricorrente dalle testimonianze escusse;

che il motivo deve ritenersi infondato, atteso che la Corte territoriale, lungi dal dare, come si pretenderebbe da parte dell’Istituto ricorrente, rilievo esclusivo, ai fini dell’inquadramento giornalistico dell’attività dei telecineoperatori, al mero dato dell’intervento degli stessi nella fase di montaggio del materiale filmato, matura il proprio convincimento in adesione al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 16.1.1993, n. 536 richiamata da Cass. 5.3.2008, n. 5926) per il quale “non costituisce attività giornalistica la prestazione del telecinefotoperatore che, pur eseguendo in piena autonomia operativa la ripresa delle immagini, non partecipi, poi, alla selezione, al montaggio e, in genere, alla elaborazione del materiale filmato o fotografato, in funzione dell’acquisizione di capacità informativa del materiale stesso”, sicchè la rilettura operata, alla stregua del denunciato vizio di violazione di legge in realtà insussistente, da parte dell’Istituto ricorrente del materiale istruttorio, sul cui libero apprezzamento la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento teso ad escludere qualsiasi apporto dei tele cineoperatori interessati dall’accertamento ispettivo rispetto alla fase di elaborazione creativa del materiale grezzo dagli stessi predisposto, si risolve nel sovrapporre a quell’apprezzamento una propria valutazione dell’esito della compiuta istruttoria così sollecitando un riesame del giudizio di fatto inammissibile in questa sede;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore della sola Società controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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