Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19924 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 07/03/2017, dep.10/08/2017),  n. 19924

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento Studio (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del

curatore avv. I.M.P., elettivamente domiciliato in

Roma, Via dei Monti Parioli 48, presso lo studio dell’avv. Ulisse

Corea (p.e.c. ulissecorea.ordineavvocatiroma.org, fax n. (OMISSIS))

dal quale è rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del G.D.

del 3 luglio 2012 e procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di P.E., elettivamente domiciliato in Roma, via

della Grande Muraglia 289, presso lo studio dell’avv. Luca Lo Bosco,

rappresentata e difesa dall’avv. Bernardino Izzi, per mandato a

margine del controricorso che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo al fax n. (OMISSIS) e alla p.e.c.

avvbernardino.izzi.pecavvocatiisernia.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1736/12 della Corte di appello di Roma n.

1736/12 emessa il 1 marzo 2012, depositata il 29 marzo 2012, RG n.

10663/2012;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Salvato Luigi, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3403/03, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta da P.E. nei confronti di Studio (OMISSIS) s.r.l. e riassunta nei confronti del fallimento della stessa società, intesa a ottenere la risoluzione del contratto di appalto per colpa della società convenuta nonchè la condanna al risarcimento dei danni. Ha invece accolto la domanda riconvenzionale proposta da Studio (OMISSIS) e ribadita dalla curatela fallimentare diretta anche essa alla dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto per fatto del committente P. che ha condannato al risarcimento dei danni liquidati in Euro 13.470 oltre interessi e accessori.

2. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1736/12, ha accolto il primo motivo dell’appello proposto da P.E. e ha dichiarato l’improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dal Fallimento dovendo, ex L. Fall., art. 24, e art. 36 c.p.c., anche tale domanda essere destinata alla procedura concorsuale.

3. Ricorre per cassazione il Fallimento della srl Studio (OMISSIS) deducendo violazione e falsa applicazione L.Fall., art. 24, e dell’art. 36 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

4. Si difende con controricorso P.E. ed eccepisce sotto vari profili l’inammissibilità del ricorso.

5. Il Fallimento deposita memoria difensiva.

Diritto

RITENUTO

CHE:

6. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate. E’ infatti insussistente la violazione degli artt. 42 e 47 c.p.c., che il controricorrente ascrive alla mancata impugnazione della pronuncia di improcedibilità con regolamento di competenza (cfr. Cass. Sez. lavoro n. 9030 del 18 aprile 2014 secondo cui “il provvedimento con il quale il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, abbia rigettato l’eccezione di improponibilità o di inammissibilità della domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di pagamento di indennità risarcitoria, escludendone la devoluzione al giudice della procedura concorsuale cui era stata assoggettata la società datrice di lavoro, non attiene alla competenza ma al rito, con la conseguenza che non può essere impugnato con regolamento di competenza” e Cass. Civ. sez. 2 n. 15383 del 4 luglio 2014 secondo cui sentenza che dichiari improcedibile la domanda perchè la stessa in ragione della sottoposizione del debitore a liquidazione coatta amministrativa – deve essere proposta in sede concorsuale, non costituisce decisione sulla competenza, ma sul rito che la parte deve seguire”).

7. Il ricorso è stato proposto conformemente alle prescrizioni della giurisprudenza di legittimità quanto alla formulazione dei motivi e, in particolare, sebbene lo stesso cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, evidenzia specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. Civ. sez. 2, n. 9793 del 23 aprile 2013) essendo ben chiara la differenza fra le censure mosse al giudicato di appello che basate su fatti pacificamente non controversi sono stati prospettate e illustrate nel pieno rispetto del principio di autosufficienza.

8. Infine la notifica del ricorso alla parte personalmente e al procuratore costituito in appello ma non presso il domicilio eletto in corso di giudizio è idonea a instaurare validamente il contraddittorio sanando i vizi della notifica se determina la costituzione in giudizio del destinatario della notifica a mezzo del controricorso (cfr. Cass. Sez. lavoro, n. 4667 del 23 febbraio 2017).

9. Nel merito il ricorso è fondato dato che, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora, nel giudizio promosso da un soggetto in bonis per 11 recupero di un credito e proseguito dal curatore, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all’accertamento del proprio credito nei confronti del fallimento, detta riconvenzionale, in quanto soggetta al rito speciale previsto della L.Fall. artt. 93 e ss., per l’accertamento del passivo, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria; al contrario, la domanda proseguita dal curatore resta davanti al giudice adito, non operando per la stessa la “vis actractiva” del tribunale fallimentare, nè in forza dell’art. 36 c.p.c., nè della L.Fall. art. 24, in quanto l’applicazione della L.Fall., art. 52, comma 2, non pone una questione di competenza, ma di rito – e neppure in virtù del principio del “simultaneus processus”, il quale, non costituendo un principio di carattere assoluto, incontra un limite nella previsione di un rito speciale ancorato ad una competenza esclusiva applicabile ad una delle cause connesse”.

10. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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