Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19924 del 05/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6179-2015 proposto da:

G.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato FRANCESCO PALADIN, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, C.F. (OMISSIS), in persona

del presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 355, presso lo studio

dell’avvocato ETTORE VOLPE, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ARDISS FVG;

– intimato –

avverso la sentenza n. 464/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 16/12/2014 R.G.N. 30/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato PANZARANI MASSIMO per delega Avvocato PALADIN

FRANCESCO;

udito l’Avvocato VOLPE ETTORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Trieste, adita in sede di gravame da G.A., ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste che, dichiarato il difetto di legittimazione di Erdisu, aveva respinto il ricorso proposto dal G. nei confronti di quest’ultimo e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per ottenere l’accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli il

4.6.2008, la condanna degli enti convenuti alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni e dei contributi maturati dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione.

2. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha ritenuto che:

3. era inammissibile la produzione dei documenti relativi al servizio di reindirizzamento postale “Seguimi” perchè questi avrebbero potuto essere allegati già al momento di deposito del ricorso di primo grado ovvero, al più tardi, essere allegati al verbale dell’udienza del 21.12.2001, nel quale il lavoratore aveva ampiamente dedotto su detto servizio;

4. i documenti erano comunque irrilevanti atteso che alla datrice di lavoro, terza estranea rispetto al contratto relativo al servizio “Seguimi”, non potevano essere opposti i disservizi della società Poste Italiane spa;

5. indipendentemente dall’attivazione del servizio di reindirizzamento della posta, il G. avrebbe dovuto comunicare alla datrice dl lavoro la variazione del suo recapito e, pertanto doveva escludersi che il medesimo fosse stato, ai sensi dell’art. 1335 c.c., senza sua colpa, nell’impossibilità di conoscere la contestazione disciplinare del 28.2.2012 (“rectius” 28.2.2008, l’indicazione, a pg., 24 ultimo rigo della sentenza, della data della lettera di contestazione è evidente frutto di mero errore materiale) che conteneva anche l’assegnazione del termine a difesa di 15 giorni; comunque, la contestazione risultava comunicata a mezzo ufficiale giudiziario in data 17.3.2008; era nuova ed inammissibile la deduzione concernente la regolarità di tale notifica perchè non proposta nel giudizio di primo grado; erano tardive le contestazioni formulate dal lavoratore al punto 4 del verbale di udienza del 21.12.2011 sulla intempestività delle contestazioni per mancato rispetto del termine a difesa perchè formulate successivamente al deposito del ricorso di primo grado.

6. la proposta della sanzione effettuata dall’organo competente per la contestazione era stata trasmessa al titolare del potere disciplinare nel termine previsto dal CCNR: il termine a quo non decorreva dal 4.3.2008, data di restituzione della raccomandata ordinaria con la dicitura “trasferito, perchè la contestazione di addebito del 28.2.2008, ed i relativi allegati, erano stati notificati con raccomandata inviata il 7.3.2008, il cui termine di compiuta giacenza si era consumato il 17.3.2008;

7. la formalizzazione della proposta di licenziamento era stata effettuata dal direttore competente il 4.4.2008, era stata inviata il 7.4.2008 al direttore centrale, che aveva disposto in data 8.4.2008, ai sensi dell’art. 20 del CCNL, la convocazione del G. per il giorno 5.5.2008, comunicazione notificata il 28.4.2008; la convocazione aveva raggiunto il suo scopo perchè il lavoratore si era presentato;

8. era tardiva ed inammissibile l’eccezione di mancata comunicazione al lavoratore della proposta di sanzione del licenziamento disciplinare prevista dall’art. 20, comma 4 del CCRL di comparto perchè non formulata nel ricorso di primo grado;

9. le eccezioni formulate nei punti 7 ed 8 del verbale dell’udienza di primo grado del 21.12.2011, relativamente alle sanzioni conservative, erano tardive ed inammissibili perchè non formulate nel ricorso di primo grado.

10. erano risultati provati gli addebiti contestati (permanere della condotta relativa alla mancata esecuzione dell’ordine di servizio del 18.4.2007; mancata presentazione al direttore della richiesta Erdisu del 31.12.2007, recidiva); i compiti e le mansioni affidate al G. erano propri della sua qualifica di inquadramento; il G. era stato dotato dei necessari strumenti di lavoro e della formazione, era stato anche assistito nel compimento delle attività dovute e non assolte;

11. la sanzione espulsiva era proporzionata ai fatti contestati, da valutarsi nella loro globalità e non partitamente; era particolarmente grave il rifiuto opposto dal G. di svolgere i compiti e le mansioni assegnati, in quanto la rilevazione dei dati, in continua evoluzione, era fondamentale ai fini della predisposizione del bilancio, come dimostrava il fatto che il lavoro di competenza del G. era stato affidato ad altri lavoratori; l’elemento soggettivo era desumibile dalla persistenza del lavoratore nella condotta inadempiente anche successivamente alle richieste in data del 31.12.2007, di relazionare sullo stato dl avanzamento del lavoro.

12. le dedotte condizioni di salute erano irrilevanti ai fini del giudizio di proporzionalità, atteso che la documentazione medica allegata non provava alcunchè sulla consapevolezza o meno della condotta inadempiente; sul lavoratore gravava l’onere di formulare specifiche istanze istruttorie volte a dimostrare non solo l’esistenza della malattia ma anche il nesso causale tra questa ed i gravi inadempimenti.

13. Avverso detta sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, al quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

14. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente sul rilievo che il G. avrebbe mutato il “thema decidendum” originario. La questione relativa alla titolarità del rapporto di lavoro, fu, infatti, posta dal lavoratore con il ricorso di primo grado, proposto anche nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia; essa è stata affrontata e risolta anche dalla sentenza oggi impugnata, che, confermando la sentenza di primo grado, ha escluso la legittimazione passiva del Erdisu, sul rilievo che il G. risultava inquadrato, sin dai 26.9.1997, nei ruoli del personale della Regione, che aveva irrogato il licenziamento.

I motivi del ricorso.

15. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; cita nella rubrica gli artt. 2697 c.c., e artt. 416, 420 e 421 c.p.c..

16. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inammissibili le eccezioni formulate nei punti 4, 7, 8 nell’allegato depositato all’udienza del 21.12.2011 del giudizio di primo grado, e ne riporta per intero il contenuto.

17. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; cita nella rubrica gli artt. 1335 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 7 e l’art. 20 del CCRL.

18. Assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere operante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., deducendo che la corrispondenza indirizzata ad esso ricorrente in (OMISSIS) non era mai pervenuta a detto indirizzo in quanto era stato attivato il servizio “Seguimi”, il quale, di fatto, non aveva effettuato il richiesto reindirizzamento al diverso recapito segnalato a Poste Italiane; invoca la comunicazione di Poste Italiane, di cui riproduce il contenuto, per sostenere di non essere stato nelle condizioni di ricevere la contestazione degli addebiti.

19. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; cita nella rubrica la L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 e 3 della L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 20 del CCRL.

20. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere regolare la notifica della contestazione, nel ritenerla perfezionata il 17.3.2008, e nell’affermare la novità dell’eccezione di irregolarità di detta notifica, formulata, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 sotto il profilo della mancata comunicazione della raccomandata e della restituzione del plico. Riproduce nel ricorso il testo dell’avviso di ricevimento dell’atto spedito il 7.3.2008.

21. Assume che la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare di ufficio la regolarità della notifica anche sotto questo aspetto.

22. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; cita nella rubrica la L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 20 del CCRL.

23. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la notifica degli addebiti si era perfezionata il 17.3.2008, deducendo che, di contro, essa doveva ritenersi compiuta il 29.3.2008, perchè la data del 7.3.2008 corrispondeva a quella di invio del piego raccomandato e non alla data del tentato recapito, effettuato il 17.3.2008, siccome emergente dal documento n. 55 allegato dalla Regione. Assume che, in conseguenza, la proposta di sanzione del 4.4.2008 inoltrata il 7.4.2008 era stata trasmessa prima del compimento del termine a difesa assegnato al lavoratore dall’art. 20 del CCR.

24. Con il Quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; cita nella rubrica la L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 20, commi 4-9 del CCRL.

25. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non compresa, nell’eccezione inizialmente proposta di violazione dei termini perentori del procedimento disciplinare, l’eccezione di mancata contestuale comunicazione al lavoratore della proposta della sanzione disciplinare, formulata dal Direttore al Direttore Centrale e assume che il vizio procedimentale determinerebbe la nullità del licenziamento.

26. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; cita nella rubrica la L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 20, commi 2-9 del CCRL.

27. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere tardiva l’eccezione di non tempestività della contestazione disciplinare, deducendo che la formulazione dell’eccezione era frutto di un’attenta lettura dei documenti prodotti dalla datrice di lavoro all’atto della costituzione in giudizio, e che non erano stati riprodotti nè nella lettera di licenziamento nè in quella di contestazione.

28. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; cita nella rubrica la L. n. 300 del 1970, art. 7.

29. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe formulato, quanto alla gravità dell’addebito, un giudizio di valore che andrebbe oltre l’inadempimento contestato senza rapportarlo alla specificità del fatto ed alle ragioni oggettive e soggettive dell’inadempimento; che la Corte territoriale avrebbe disatteso le disposizioni del CCNL degli Enti locali che prevede che la recidiva in una mancanza che ha già dato luogo a sospensione è punita con la sospensione di maggiore durata.

Esame dei motivi.

30. Va rilevato preliminarmente che tutti i motivi di ricorso contengono la contemporanea deduzione, secondo stereotipata ripetizione in ciascuna rubrica, di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale (quest’ultima è assunta come violata nel primo motivo) e della contrattazione collettiva (dal secondo al settimo), che si assumono anche male applicate, nonchè di vizi di motivazione, secondo uno schema redazionale che non consente l’adeguata identificazione del “devolutum”.

31. Non vi è specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ovvero al n. 5 se l’errore sia consistito nella violazione delle norme ovvero nel giudizio di sussunzione di fatti a norme, in omesso confronto con la ontologica diversità dei vizi (ex plurimis Cass. 7568/2016); le argomentazioni che sorreggono ciascun vizio risultano fumose, in parte ripetitive, e la loro lettura, di per sè non agevole, è complicata dalla inserzione nel corpo del ricorso (primo, secondo, terzo, sesto, settimo motivo) di interi brani di documentazione priva di chiara correlazione con gli errori imputati alla sentenza impugnata,” (primo motivo, settimo motivo).

32. Tanto in contrasto con il principio di specificità affermato nell’art. 360 c.p.c., che impone che il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione (Cass. 23675/2013, 25044/ 2013; 17739/2011).

33. Questa Corte ha ripetutamente affermato l’inammissibilità del motivo che non consente di individuare in che modo e come le numerose norme richiamate nella rubrica sono state violate nella sentenza impugnata, quali sono i principi di diritto asseritamente trasgrediti nonchè i punti della motivazione specificamente viziati (ex multis Cass. n. 17178/2014 e giurisprudenza ivi richiamata), ed ha affermato l’impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. 26242/2014 e 17931/2013), ogni volta che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure.

34. E’ stato anche affermato che la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti, ove si assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto o li abbia mal interpretati, non soddisfa da sè sola il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore (Cass. SSUU 15698/2012; Cass. 22826/2014, 26277/2013, 17002/2013, 10244/2013).

35. Passando all’esame di ciascun motivo, alla luce dei principi appena richiamati, questa Corte osserva quanto segue.

36. Il primo motivo è inammissibile.

37. Il ricorrente sembra sostenere l’erroneità dell’affermata inammissibilità delle eccezioni formulate nei punti 4, 7, 8 nell’ allegato depositato all’udienza del 21.12.2011 del giudizio di primo grado, il cui contenuto è stato riportato in ricorso, ma, inammissibilmente, non correla la sua censura di errore alle norme sostanziali e processuali invocate in rubrica, non spiega perchè esse siano state violate, ovvero siano state applicate erroneamente, in quanto non avrebbero dovuto essere applicate alla fattispecie dedotta in giudizio.

38. Deduce poi, da quanto è possibile ricavare dalla esposizione fumosa delle ragioni di doglianza, un vizio motivazionale inammissibile (Cass. SSUU 8053/2014), perchè non spiega quale sia il fatto storico e controverso il cui esame si imputa alla Corte territoriale di avere omesso. In realtà il motivo di censura si compendia nel mero dissenso rispetto alla ricostruzione del tenore delle eccezioni ritenute tardive dalla Corte territoriale e non oppone quali sia l’errore nel quale la Corte territoriale sarebbe caduta.

39 Il secondo motivo è, ad un tempo, inammissibile ed infondato.

40. Esso non coglie appieno la “ratio decidendi che supporta la decisione adottata nella sentenza impugnata, che ha affermato l’inammissibilità, per tardività, della produzione documentale volta a provare i disservizi del richiesto reindirizzamento della corrispondenza (cfr. punto 4 di questa sentenza) e la novità della eccezione di intempestività della contestazione disciplinare, in quanto formulata dal lavoratore al punto 4 del verbale di udienza del 21.12.2011, successivamente al deposito del ricorso di primo grado.

41. La Corte territoriale ha, inoltre ritenuto (cfr. punti 5 e 6 di questa sentenza), che la contestazione disciplinare, con fissazione del termine per la difesa, era pervenuta nella sfera di conoscenza del lavoratore, in virtù della presunzione di cui all’art. 1335 c.c., atteso che l’attivazione del servizio “Seguimi” di Poste italiane spa non era opponibile alla datrice di lavoro; che, avendo il G. rifiutato di ricevere le comunicazioni a mani, del tutto legittimamente la datrice di lavoro aveva provveduto alle comunicazioni relative alla contestazione degli addebiti e della fissazione del termine a difesa all’unico indirizzo noto del lavoratore, utilizzando la forma di notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario; che il lavoratore, che aveva sostenuto di essersi trovato all’estero dal (OMISSIS), avrebbe dovuto informare il datore lavoro della variazione di domicilio, perchè l’attivazione del servizio “Seguimi” non valeva a trasferire la residenza o il domicilio in altro luogo, comportando solo l’obbligo per la società Poste Italiane di consegnare alcuni tipi di posta presso altro soggetto incaricato; che, in conseguenza, doveva escludersi che il lavoratore era stato senza sua colpa nell’impossibilità di conoscere la contestazione degli addebiti del (OMISSIS).

42. Ebbene la complessità e puntualità degli accertamenti effettuati dalla Corte non risulta adeguatamente contrastata dalle censure articolate nel motivo in esame, nel quale, come nel primo motivo, si affastellano in rubrica norme di contratto collettivo e di legge, si deduce insieme vizio di violazione e di falsa applicazione delle norme citate nella rubrica, e si denunciano vizi motivazionali senza una precisa relazione tra le norme assunte come violate e falsamente applicate e le singole argomentazioni motivazionali che sorreggono la statuizione.

43. Inoltre il ricorrente, con riguardo al denunciato vizio motivazionale, non precisa quale sia il fatto storico non esaminato nella sentenza impugnata, nella quale, la Corte territoriale sul punto relativo alla addebitabilità o meno, ai sensi dell’art. 1335 c.c., della mancata conoscenza della raccomandata ha esaminato il “thema decidendum” e le eccezioni formulate dal lavoratore, rigettandole perchè infondate con argomentazioni più che esaustive e lineari (cfr. punti 5 e 6 di questa sentenza).

44. Al riguardo, va rilevato che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile, in linea di massima (giacchè non esiste un obbligo o un onere generale ed incondizionato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia e in qualunque situazione), l’obbligo del lavoratore di ricevere sul posto di lavoro e durante l’orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore o di suoi delegati, atteso lo stretto vincolo contrattuale che lega le parti, sicchè il rifiuto del dipendente di ricevere un atto unilaterale recettizio non impedisce il perfezionarsi della comunicazione, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell’art. 1335 cc., a quello che, in quel momento, era l’indirizzo del destinatario stesso. (Cass. 22717/2015).

45. Il terzo motivo è inammissibile perchè il ricorrente non allega quando e in quale atto processuale del giudizio aveva sottoposto al giudice di primo grado la questione relativa al mancato invio della raccomandata (Cass. SSUU 8053/2014) ed è infondato perchè non si confronta compiutamente con la sentenza di appello che ha accertato (pg. 26) che, comunque, la notifica risultava essere stata effettuata regolarmente sulla scorta della documentazione allegata dalla società e richiamata dallo stesso lavoratore. Il motivo è, inammissibile, nella parte in cui, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, mira, in realtà, a provocare una nuova valutazione del materiale istruttorio, a far riesaminare il merito della vicenda processuale, esame che questa Corte non ha il potere di effettuare (ex plurimis, Cass. SSU 24148/ 2013, Cass. n. 1541/2016, 15208/2014).

46. Il quarto motivo è infondato in quanto non si confronta appieno con la statuizione resa in punto di data di perfezionamento della comunicazione degli addebiti. La Corte territoriale ha, infatti, affermato l’inammissibilità per novità della questione relativa allo individuazione della data della notifica della contestazione per “compiuta giacenza” e detta statuizione non è stata oggetto di alcuna censura.

47. Il quinto motivo è inammissibile perchè postula un’interpretazione del ricorso di primo grado, nemmeno riprodotto nel ricorso, nella sua parte rilevante e significativa, in punto di ricomprensione o meno nell’ambito della generica denuncia di violazione delle norme sul procedimento disciplinare dell’eccezione di violazione dell’art. 20, comma 4 del CCRL. Interpretazione non consentita in sede di legittimità (Cass. 27428/2005, 5491/2006, 14751/2007, 9011/2015), in assenza di qualsiasi specificazione della correlazione tra la dedotta violazione di legge e le censure formulate e della indicazione del fatto controverso che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare.

48. Il sesto motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte con riferimento al quinto motivo (punto 47 di questa sentenza) nella parte in cui sollecita una diversa lettura degli atti processuali e nella parte in cui richiede una nuova valutazione dei documenti riprodotti nelle pagine 31, 32 e 33 (cfr. punto 45 di questa sentenza).

49. Il settimo motivo è inammissibile ed infondato perchè, sotto l’apparente denuncia di vizio di violazione di legge ed al contempo di falsa applicazione di legge e delle norme della contrattazione collettiva e di vizi motivazionali richiede una rivisitazione dei fatti addebitati non consentita in sede di legittimità (cfr. punto 45 di questa sentenza) e perchè omette di specificare quale sia il fatto controverso che imputa alla corte di non avere esaminato.

50. Ulteriore profilo di inammissibilità è da ravvisare nel fatto che non risulta chiarita quale sia realmente la censura formulata nei confronti del giudizio di proporzionalità tra fatti contestati e sanzione risolutiva, giudizio che la Corte territoriale ha compiutamente e correttamente formulato, sia con riguardo all’elemento oggettivo che a quello soggettivo anche per quanto attiene alla graduazione delle diverse sanzioni disciplinari.

51. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

52. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

53. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, liquidate in Euro 3.5091,00, per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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