Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19923 del 29/09/2011
Cassazione civile sez. lav., 29/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 29/09/2011), n.19923
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8809-2009 proposto da:
M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO
35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato COSTANTINI CLAUDIA,
giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
L’EDITRICE ROMANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio
dell’avvocato LODIGIANI FRANCESCA, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza definitiva n. 6298/2007 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 08/04/2008 e avverso la sentenza non definitiva
n. 7452/06 della CORTE D’APPELLO DI ROMA depositata il 02/02/07,
r.g.n. 5772/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per: estinzione per rinuncia.
Fatto
LA CORTE
rilevato che con ricorso, pendente al numero 8809 di Ruolo generale dell’anno 2009, la sig.ra M.D., rappr.ta e difesa dagli avvocati Domenico d’Amati e Claudia Costantini, ha impugnato per cassazione la sentenza non definitiva della Corte di Appello di Roma n. 7452/2006, – che, in parziale accoglimento del gravame, aveva dichiarato che tra la stessa M. e la S.p.A. L’Editrice Romana in liquidazione era intercorso un rapporto a tempo indeterminato dal 13/6/1994 al 7/11/1995 con la qualifica di redattore di prima nomina – nonchè la sentenza definitiva n. 6298/2007, che ha condannato laa società a pagare alla controparte Euro 53.904, 83, oltre accessori e parziale rimborso spese;
rilevato chela società L’Editrice Romana S.r.l. si è costituita, con l’avv. Francesca Lodigiani chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso o che lo stesso venga rigettato;
rilevato, altresì, che la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso;
rilevato che sia l’atto di rinuncia di rinuncia che quello di adesione alla stessa sono stati sottoscritti dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori ritenuto, quindi, che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia senza che si debba provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinuncia; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011