Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19923 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 29/09/2011), n.19923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8809-2009 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COSTANTINI CLAUDIA,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

L’EDITRICE ROMANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio

dell’avvocato LODIGIANI FRANCESCA, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza definitiva n. 6298/2007 della CORTE D’APPELLO di

ROMA, depositata il 08/04/2008 e avverso la sentenza non definitiva

n. 7452/06 della CORTE D’APPELLO DI ROMA depositata il 02/02/07,

r.g.n. 5772/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per: estinzione per rinuncia.

Fatto

LA CORTE

rilevato che con ricorso, pendente al numero 8809 di Ruolo generale dell’anno 2009, la sig.ra M.D., rappr.ta e difesa dagli avvocati Domenico d’Amati e Claudia Costantini, ha impugnato per cassazione la sentenza non definitiva della Corte di Appello di Roma n. 7452/2006, – che, in parziale accoglimento del gravame, aveva dichiarato che tra la stessa M. e la S.p.A. L’Editrice Romana in liquidazione era intercorso un rapporto a tempo indeterminato dal 13/6/1994 al 7/11/1995 con la qualifica di redattore di prima nomina – nonchè la sentenza definitiva n. 6298/2007, che ha condannato laa società a pagare alla controparte Euro 53.904, 83, oltre accessori e parziale rimborso spese;

rilevato chela società L’Editrice Romana S.r.l. si è costituita, con l’avv. Francesca Lodigiani chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso o che lo stesso venga rigettato;

rilevato, altresì, che la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso;

rilevato che sia l’atto di rinuncia di rinuncia che quello di adesione alla stessa sono stati sottoscritti dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori ritenuto, quindi, che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia senza che si debba provvedere in ordine alle spese.

P.Q.M.

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinuncia; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA