Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19923 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19923 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 19566-2016 proposto da:
IREN MERCATO SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7,
presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO SIBOLDI;
– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
80078750587, in persona del legale rappresentante in proprio e
quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE
DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. 05870001004,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE
DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n. 85/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 22/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

che la Corte di Appello di Genova confermò la sentenza di primo
grado che, in sede di opposizione ad avviso di addebito, aveva
accertato la sussistenza dell’obbligo contributivo di IREN Acqua e gas
s.p.a. e di IREN Mercato s.p.a. per CIGS, CIGO e mobilità, oltre
somme aggiuntive ed sanzioni e, in accoglimento dell’appello
incidentale dell’INPS aveva condannato le società al pagamento delle
spese di lite del primo grado, liquidando, altresì, a carico delle stesse
società le spese del grado;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Iren
mercato s.p.a. sulla base di quattro motivi;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la ricorrente, deducendo plurime violazioni
di legge nonché vizio di motivazione, ha censurato la decisione per
avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo, osservando che la
partecipazione di soggetti pubblici al capitale sociale comportava che
essa dovesse essere annoverata nell’ambito delle “imprese industriali
degli enti pubblici, anche se municipalizzate” esonerate dalla
contribuzione in base al disposto dell’art. 3 decreto Capo provv.
Ric. 2016 n. 19566 sez. ML – ud. 05-04-2018
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RILEVATO

Stato n. 869 del 1947 e rilevando, altresì, che dall’art. 10, d.lgs. n.
148/2015 e dall’art. 1, comma 309, I. n. 208/2015 poteva evincersi
la volontà del legislatore di assoggettare all’obbligo contributivo in
argomento le imprese industriali degli enti ad azionariato misto,
dovendosene trarre che per i periodi antecedenti all’entrata in vigore
della prima norma citata le suddette imprese erano esonerate dal

che con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione
della I. n. 223 del 1991, art. 14, richiamate le deduzioni svolte con
riferimento alla illustrazione del primo motivo, ha censurato la
decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo di
pagamento dei contributi di mobilità;

che con il terzo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione
degli artt. 1175, 1227, 1375 c.c., dell’art. 1 della I. 7 agosto n. 241
nonché dell’art. 116 c. 10 e/o 13 e/o 15 lett. A) I. 23 dicembre 2000
n. 388, sostenendo che, stante il contrasto interpretativo in tema di
obbligo contributivo delle società partecipate, sussistevano in ogni
caso i presupposti per l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta
secondo le norme richiamate;

che con il quarto motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione
dell’art. 1 c. 1175 della I. 27 dicembre 2006 n. 296, nonché dell’art.
8 del DM 24 ottobre 2007, osservando che la società aveva
presentato all’Inps domanda di sgravio contributivo per
l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per gli anni
2010 e 2011 e che l’Inps aveva comunicato di avere accolto la
domanda, senza però procedere allo sgravio. Censura la statuizione
della Corte territoriale che, richiamando l’art. 1 co. 1175 della I. 296
del 2006, che subordina i benefici contributivi previsti in materia di
lavoro e legislazione sociale al possesso da parte dei datori di lavoro
del documento unico di regolarità contributiva, ha ritenuto non
meritevole la società di godere dei benefici in ragione dell’omesso
Ric. 2016 n. 19566 sez. ML – ud. 05-04-2018
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pagamento della contribuzione;

pagamento della contribuzione per CIGO, GIGS e mobilità. Osserva
che non ricorreva alcuna causa ostativa al rilascio del DURC e quindi
all’accertamento della regolarità contributiva, sia perché non era
intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento
della contribuzione dovuta, in questa sede impugnata, sia perché la
società aveva comunque provveduto al pagamento degli importi

che i primi due motivi, unitariamente considerati per ragioni di
connessione, sono manifestamente infondati, posto che l’obbligo per
il pagamento dei contributi per mobilità sussiste nei confronti delle
sole imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina
dell’intervento di integrazione salariale;

che secondo il consolidato orientamento di questa Corte (in tal senso
Cass. n. 27513 del 10/12/2013, analogamente Cass. 4274 del
04/03/2016 e molte successive conformi );

che al richiamato orientamento questa Corte intende dare continuità,
mentre in relazione ai dedotti vizi motivazionali si evidenzia che gli
stessi sono denunciati in termini non coerenti con l’attuale

temporis, poiché la ricorrente non denuncia l’omesso esame di alcun
fatto storico avente rilevanza decisiva ed oggetto di discussione tra
le parti;

che resta da aggiungere, con Cass. n. 24437 del 4/5/2017, che

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