Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19923 del 20/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 20/09/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 20/09/2010), n.19923
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato
e presso di essa domiciliati in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrenti –
contro
C.L.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle
Marche n. 110/9/04, depositata l’8 novembre 2004.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
lette le conclusioni scritte del P.M,, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Ancona, ha dichiarato illegittimo l’accertamento sintetico dei redditi, relativo ad IRPEF ed ILOR per l’anno 1990, nei confronti di C.L., perchè effettuato in forza di applicazione retroattiva, non prevista dalla legge, dei coefficienti presuntivi di reddito stabiliti dal D.M. 10 settembre 1992 e dal D.M. 19 novembre 1992.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.
Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
La causa, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stata fissata, per la trattazione, in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 e dell’art. 346 cod. proc. civ.”, deduce che il contribuente in primo grado, rappresentato dal difensore – essendo nella specie obbligatoria l’assistenza tecnica in considerazione del valore della lite -, aveva contestato l’accertamento sulla base di diverse motivazioni, fra cui l’illegittima applicazione retroattiva del redditometro: in primo grado il ricorso era accolto in quanto l’accertamento non era validamente motivato. La ricorrente eccepisce la formazione del giudicato interno su tutte le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, e quindi anche sull’illegittima applicazione retroattiva del redditometro, sulla quale è basata la sentenza impugnata, perchè non riproposte in appello, ai sensi delle disposizioni in rubrica: l’atto di controdeduzioni depositato in appello dal contribuente, nel quale sono riproposte le contestazioni mosse nel ricorso introduttivo, infatti, sarebbe sottoscritto direttamente dallo stesso contribuente e non dal difensore, e sarebbe perciò inammissibile.
Il motivo è inammissibile, in quanto dalla sentenza impugnata risulta che il contribuente si era costituito ed aveva controdedotto, “ribadendo quanto già detto in primo grado”. La doglianza avrebbe dovuto essere proposta, semmai, al giudice d’appello come motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4.
Con il secondo motivo, deduce che l’applicazione dei coefficienti presuntivi previsti dal D.M. 10 settembre 1992 e dal D.M. 19 novembre 1992, agli anni precedenti la loro emanazione non sarebbe configurabile in termini di retroattività, costituendo semplicemente un modo di esplicazione del potere di accertamento sintetico previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4.
Il motivo è manifestamente fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, “con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l’applicazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito (cosiddetto redditometro) stabiliti nel D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992 ai redditi maturati in epoca anteriore alla entrata in vigore degli stessi, attesa la natura esclusivamente procedimentali di detti strumenti normativi secondari, la cui emanazione è prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, a fini esclusivamente accertativi e probatori, e dei quali è escluso ogni carattere sostanziale, non contenendo essi alcuna norma per la determinazione del reddito” (Cass. n. 15045 del 2000, n. 12731 del 2002, n. 14161 del 2003).
Il ricorso va pertanto accolto, in relazione al secondo motivo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio a diversa sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010