Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19923 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. I, 13/07/2021, (ud. 03/06/2021, dep. 13/07/2021), n.19923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26438/2020 proposto da:

B.L., rappresentato e difeso dall’avv. DAVIDE ASCARI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1312/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto da B.L. avverso l’ordinanza dell’8.2.2019, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.L., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10, 13, 27 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la sua storia personale.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal Gambia perché era stato arrestato per commercio illecito di legname e detenuto in condizioni disumane. La storia è stata ritenuta non credibile dal giudice di merito, poiché il richiedente non aveva saputo riferire il luogo in cui egli sarebbe stato detenuto, né sarebbe stato in grado di dare alcun ragguaglio in relazione al procedimento penale che lo avrebbe riguardato, nonostante egli avesse dichiarato di mantenere ancora i contatti con moglie e figli, rimasti in patria. Inoltre, la Corte territoriale ha considerato il pericolo non più attuale, posto che il racconto era relativo a fatti avvenuti nel (OMISSIS).

Il ricorrente, nel contestare la statuizione del giudice di seconde cure, non si confronta in alcun modo con il riferito passaggio della motivazione, finendo per proporre una mera istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, da ritenere estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La censura è inammissibile.

Con riferimento alla protezione internazionale ex art. 14, lett. b), valgono le stesse considerazioni già esposte in relazione al primo motivo. Per quel che invece attiene al diniego della protezione di cui alla lett. c), va osservato che la sentenza impugnata menziona le fonti informative consultate dal giudice di merito nella disamina del contesto interno esistente nel Paese di provenienza del richiedente, ed indica le specifiche informazioni da esse tratte (cfr. pagg. 2 e s. della sentenza impugnata). Il ricorrente indica (cfr. pagg. 12 e ss. del ricorso) alcune fonti informative alternative a quelle utilizzate dalla Corte di Appello, senza tuttavia indicare sotto quale profilo esse dimostrerebbero la non idoneità, o l’insufficiente aggiornamento, di queste ultime. Anzi, a ben vedere il ricorso fa riferimento ai cambiamenti occorsi in Gambia tra il 2016 ed il 2017, in occasione della caduta del regime di J.Y., mentre la Corte felsinea da atto della successiva evoluzione del contesto di quel Paese, richiamando C.O.I. del 2018.

In argomento, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In argomento, va affermato che “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062), o sono state ricavate da C.O.I. non idonee, in quanto non incluse nell’ambito di quelle previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, richiamato art. 8, comma 3”.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso anche il riconoscimento della tutela umanitaria, senza considerare il significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa conseguito dal ricorrente durante la permanenza in Italia, ed il conseguente rischio di lesione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello non ha ravvisato l’incolmabile sproporzione tra i contesti di vita rispettivamente goduti dal ricorrente in Italia e nel Paese di origine, e dunque ha escluso il rischio di compromissione del suo nucleo inalienabile dei diritti umani in caso di rimpatrio. Ha altresì esaminato i motivi sanitari allegati dal B., evidenziando che essi si riferivano a patologia preesistente all’emigrazione e non legata ad episodi di violazione dei suoi diritti umani. Questa motivazione non viene adeguatamente attinta dal motivo in esame, con il quale il ricorrente non allega alcuna specifica ragione di vulnerabilità che la Corte felsinea non avrebbe considerato, o avrebbe valutato in modo non corretto, ma si limita ad allegare la sua completa integrazione nell’azienda per la quale lavora, senza peraltro indicare né di quale azienda si tratti, né quale rapporto di lavoro egli avrebbe con essa, né quali sarebbero le caratteristiche di quest’ultimo (mansioni, tipologia del rapporto, durata, retribuzione), in tal modo non consentendo al collegio la verifica, in concreto, del vizio denunziato.

Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA