Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19923 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.09/08/2017), n. 19923
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17001/2016 proposto da:
COMUNE DI ACIREALE, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12, presso
lo studio dell’avvocato FRANCO DI LORENZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato NUNZIO MANCIAGLI;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, – P.I.
(OMISSIS), in persona del Curatore in carica, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE SARTORIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONINO MIRONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 610/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza – con cui il giudice adito ha dichiarato estinto il giudizio in quanto, a seguito della revoca del suo fallimento, la riassunzione del processo nei confronti della convenuta ritornata in bonis non era avvenuto nel termine dell’art. 305 cod. proc. civ. – sul rilievo della sua contrarietà rispetto agli artt. 300,304 e 305 c.p.c., e dell’omessa motivazione circa un fatto decisivo, atteso che l’evento interruttivo, costituito dalla revoca del fallimento, era stato notificato da un soggetto non costituito in giudizio (nella specie vi aveva provveduto il procuratore della convenuta in bonis e non il procurato del fallimento), e della sua contrarietà agli artt. 156,157 c.p.c. e segg., con riferimento all’art. 302 c.p.c., nonchè della contraddittorietà della motivazione, avendo il giudicante negato, ancorchè la convenuta dopo la revoca fosse stata nuovamente dichiarata fallita, che la riassunzione operata a seguito della prima dichiarazione di fallimento non potesse valere anche in relazione alla seconda.
2. Resiste al ricorso l’intimato con controricorso a cui replica il ricorrente con memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritenuta l’opportunità di rimettere l’esame del ricorso alla pubblica udienza a mente dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3.
PQM
Rimette la causa all’udienza pubblica avanti alla 1^ Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Sesta – 1 Civile, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017