Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19922 del 30/08/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19922 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/08/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
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Roma,.///1
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOVATOI
dU
AbU.
Ct 30609/09- Avv. Tidore
Avvocatura Generale dello Stato
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO
nel ricorso n. 1032/10
l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa
ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma,
intimato
contro
O. EMME. DI di Orbech Mauro & C. s.a.s. , con l’Avv. Claudio Lucisano,
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 46/25/08 emessa inter partes dalla Commissione
Tributaria Regionale di Torino
premesso
1- Che con nota 12.10.2012 la Direzione Provinciale di Torino II- Ufficio Legale ha
comunicato che la controparte ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. 6.7.2011 n. 98 provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute,
fa istanza
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del
giudizio.
alla via dei Portoghesi n.12