Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19922 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19922 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Data pubblicazione: 27/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 10932-2017 proposto da:
MASTRONARDI VITO, in proprio e quale procuratore della Signora
CHIEPPA RITA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTI
DI CRETA 85, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
POR-FILM, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE DE
SIMONE;

ricorrenti

contro
NERI CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE MANCINI;

– controricorrente contro

29Q9

DI GLACONIO e\ININ:\ ,.\S( ;I’:NSIN.\,

1)1 1’IZANC1′,SCO IVO,

ALDO;
– intimati avverso la sentenza n. 1232/2016 della CURIE D’ 111 3 11,1,0 di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata

del

20/03/2018 dal

jss i\NDR0 sL RANo .

Ric. 2017 n. 10932 sez. M3 – ud. 20-03-2018
-2-

Gmsigliere

Don.

1111G I

ANCONA., depositata il 25/10/2016;

Rg.10932/2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25/10/2016 la Corte d’Appello di Ancona -quale
giudice del rinvio disposto da Cass. n. 22074/2009- in accoglimento
del gravame interposto dal sig. Vito Mastronardi, in proprio e nella
qualità di procuratore della sig.ra Rita Chieppa, e in conseguente
parziale riforma della pronunzia Trib. Vasto n. 162/1989, ha rigettato

Rosalba Di Giacomo, confermando per il resto la sentenza del giudice
di prime cure di rigetto della domanda di esecuzione in forma
specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare di compravendita
avente ad oggetto appartamento sito in Vasto, via del Giglio.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Mastronardi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi,
illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Neri.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112
c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Con il 2° motivo denunzia «violazione ed errata applicazione»
degli artt. 91, 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co nn. 3 e 5,
c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che il renuisito -a pena 1i nammissibilità
richiesto- ex art. 366, co. i.b , c.p.c., risulta nel caso dall’odierno

ricorrente non osservato là dove viene operato il riferimento de relato
ad atti o documenti del giudizio di merito [es. all’«atto di citazione
in riassunzione ex art. 392 e ss. c.p.c.», all’<

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