Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19922 del 23/07/2019
Cassazione civile sez. lav., 23/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 23/07/2019), n.19922
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3775/2015 proposto da:
CONEROBUS MOBILITA’ INTERCOMUNALE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO
LUCCHETTI, ALBERTO LUCCHETTI;
– ricorrente –
contro
M.E., I.S., F.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 22, presso lo studio
dell’avvocato MARIO FANTACCHIOTTI, rappresentati e difesi
dall’avvocato FRANCO BOLDRINI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 486/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 28/07/2014 R.G.N. 150/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/03/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
La Corte: VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza n. 486 in data 12 giugno – 28 luglio 2014 la Corte di Appello di ANCONA rigettava i gravami proposti da CONEROBUS S.p.a. contro M.E., F.A. e I.S. avverso le sentenze nn. 59/2014, 470/2013 e 97/2014, pronunciate, rispettivamente in senso favorevole ai suddetti appellati, con la condanna della società al pagamento delle spese relative al secondo grado del giudizio, all’uopo liquidate;
che avverso la suddetta pronuncia n. 486/14 CONEROBUS S.p.a. – soc. per la mobilità intercomunale proponeva ricorso per cassazione, come da atto in data 26 gennaio 2015, cui hanno resistito i suddetti sigg.ri M. E., F. A. e I. S. mediante controricorso del 13-02-2015.
Diritto
CONSIDERATO
che successivamente, a seguito di fissazione della pubblica udienza di trattazione il 20 marzo 2019, CONEROBUS ha rinunciato al ricorso come da relativi distinti atti datati sette febbraio 2019, sottoscritti dal suo rappresentante e dai procuratori costituiti per la medesima società ricorrente, avv.ti A. e A. Lucchetti, nonchè dai tre controricorrenti per adesione insieme al loro procuratore, avv. Franco Boldrini;
che in proposito sono stati anche prodotti in copia precedenti verbali di conciliazione in sede sindacale, datati 29 marzo 2018;
che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., per intervenute rinunzie al ricorso de quo, debitamente sottoscritte ed accettate dagli aventi diritto;
che, di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va comunque disposto in ordine alle spese, avuto riguardo alle menzionate accettazioni;
che, essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinuncia, non ricorrono ovviamente i presupposti di legge per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d’integrale rigetto dell’impugnazione, ovvero perchè questa risulti inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
la CORTE dichiara ESTINTO il processo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019