Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19922 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 23/07/2019), n.19922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3775/2015 proposto da:

CONEROBUS MOBILITA’ INTERCOMUNALE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO

LUCCHETTI, ALBERTO LUCCHETTI;

– ricorrente –

contro

M.E., I.S., F.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 22, presso lo studio

dell’avvocato MARIO FANTACCHIOTTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCO BOLDRINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 486/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/07/2014 R.G.N. 150/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/03/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

La Corte: VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 486 in data 12 giugno – 28 luglio 2014 la Corte di Appello di ANCONA rigettava i gravami proposti da CONEROBUS S.p.a. contro M.E., F.A. e I.S. avverso le sentenze nn. 59/2014, 470/2013 e 97/2014, pronunciate, rispettivamente in senso favorevole ai suddetti appellati, con la condanna della società al pagamento delle spese relative al secondo grado del giudizio, all’uopo liquidate;

che avverso la suddetta pronuncia n. 486/14 CONEROBUS S.p.a. – soc. per la mobilità intercomunale proponeva ricorso per cassazione, come da atto in data 26 gennaio 2015, cui hanno resistito i suddetti sigg.ri M. E., F. A. e I. S. mediante controricorso del 13-02-2015.

Diritto

CONSIDERATO

che successivamente, a seguito di fissazione della pubblica udienza di trattazione il 20 marzo 2019, CONEROBUS ha rinunciato al ricorso come da relativi distinti atti datati sette febbraio 2019, sottoscritti dal suo rappresentante e dai procuratori costituiti per la medesima società ricorrente, avv.ti A. e A. Lucchetti, nonchè dai tre controricorrenti per adesione insieme al loro procuratore, avv. Franco Boldrini;

che in proposito sono stati anche prodotti in copia precedenti verbali di conciliazione in sede sindacale, datati 29 marzo 2018;

che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., per intervenute rinunzie al ricorso de quo, debitamente sottoscritte ed accettate dagli aventi diritto;

che, di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va comunque disposto in ordine alle spese, avuto riguardo alle menzionate accettazioni;

che, essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinuncia, non ricorrono ovviamente i presupposti di legge per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d’integrale rigetto dell’impugnazione, ovvero perchè questa risulti inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

la CORTE dichiara ESTINTO il processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA