Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19922 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 20/09/2010), n.19922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EUROPA TRADING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Sallustio n. 9,

presso lo studio dell’avv. PALERMO Gianfranco, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANAGNI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Catanzaro n.

2, presso lo studio dell’avv. Mario Lucci, rappresentato e difeso

dall’avv. NARDONE Michele;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tribunale

Regionale di Roma, sez. dist. Di Latina, pronunciata il 04/07/2008 e

depositata il 18.11.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento tassa smaltimento rifiuti per gli anni dal 1998 al 2000;

che l’adita commissione provinciale accolse il ricorso;

– che, in esito all’appello del Comune di Anagni, la decisione di primo grado fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che riaffermò la legittimità dell’accertamento e che l’istanza di revocazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 64 e art. 395 c.p.c., n. 4, successivamente promossa dalla società contribuente, fu respinta dalla pronunzia indicata in epigrafe;

– che, per la parte che ancora interessa, la decisione qui impugnata rilevò sostanzialmente che l’errore denunciato in sede di revocazione non configurava, come avrebbe dovuto per determinare l’ammissibilità dell’impugnativa, sicuro errore di percezione del fatto, bensì mero errore di interpretazione del fatto;

rilevato:

– che, avverso tale decisione, la società contribuente propone ricorso per cassazione in due motivi;

– che il Comune resiste con controricorso;

osservato:

– che le doglianze appaiono inammissibili;

– che – in disparte il profilo di censurabilità del ricorso (redatto mediante giustapposizione in fotocopia della seguenza dei pregressi atti processuali), nella prospettiva di cui a Cass., ss.uu. 16628/09 e, sez. 5^, 15180/10 – occorre, invero, rilevare che i motivi di ricorso (oltre che corredati da quesiti inidonei, nei termini indicati da Cass. s.u. 3519/08) – non colgono compiutamente la ratio deciderteli della sentenza impugnata, giacchè tornano ad evocare il preteso vizio revocatorio della prima decisione di appello, senza contrastare il nucleo essenziale della decisione impugnata, ispirato al consolidato canone ermeneutico di questa Corte, secondo cui l’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, configura travisamento del fatto, denunciatale con istanza di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, soltanto quando sia inequivocamente fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, mentre altrimenti, se è ricollegabile (come nel caso di specie) ad una valutazione ed interpretazione seppur superficiale o errata degli atti del processo o del comportamento processuale delle parti, è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. 10776/06, 1427/05, 1145/83);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso della società contribuente va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la società contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

PQM

la corte: respinge il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.900,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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