Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19922 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15520/2015 proposto da:

FIDELITAS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA PATERNO’, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, ANDREA

MORONE, MARIA TERESA SALIMBENI, FRANCO TOFFOLETTO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

Nonchè da:

M.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO CESTER,

FRANCESCO ROSSI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FIDELITAS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA PATERNO’, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, ANDREA

MORONE, MARIA TERESA SALIMBENI, FRANCO TOFFOLETTO, giusta delega in

atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 250/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/04/2015 R.G.N. 16/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato FEDERICA PATERNO’;

udito l’Avvocato CARLO CESTER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Venezia accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla società Fidelitas spa avverso la sentenza del Tribunale dl Padova del 12.12.2014 che aveva accolto l’opposizione di M.S. diretta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore per giusta causa per insussistenza dei fatti ed ordinata la reintegrazione nel posto dl lavoro delle retribuzioni non percepite; la Corte disponeva la detrazione dal risarcimento dell’allunde perceptum. Si addebitava al lavoratore di avere registrato nel rapporto di giro alcune ispezioni che In realtà non erano state effettuate perchè il veicolo risultava altrove nell’orario indicato come rilevato dal sistema satellitare gps installato nella vettura; in altri casi era stato punzonata una sola posizione mentre i punti da controllare erano più di uno.

La Corte territoriale osservava che non sussisteva la nullità della domanda in ordine alla reintegrazione perchè tale domanda era stata formulata nelle conclusioni del ricorso e pertanto la tutela più ampia era stata richiesta. La Corte osservava ancora che per la prova della mancata esecuzione della prestazioni sarebbe stato necessario esaminare le risultanze del sistema gps; entrambi i sistemi gps e patrol manager, che tra loro collegati ed il cui funzionamento veniva ricostruito in sentenza, costituivamo il controllo a distanza dei lavoratori e rientravano nell’ambito di applicabilità del L. n. 300 del 1970, art. 4. Gli accordi sindacali del 2009 prevedevano espressamente la non utilizzabilità di tali sistemi per il controllo a distanza dei lavoratori. Neppure si poteva ritenere che i controlli potessero essere considerati legittimi come “difensivi” in quanto la ditta “Rosa Carni”, tra i clienti della Fidelits, non aveva mai segnalato comportamenti illegittimi del lavoratore tali da giustificare un controllo così pervasivo e sistematico; comunque per tale cliente le omissioni erano state pochissime. Alla luce della giurisprudenza di legittimità non potevano comunque essere considerati controlli difensivi in quanto finalizzati ad accertare l’inadempimento delle ordinarie obbligazioni contrattuali. L’uso di tali strumenti li rendeva inutilizzabili come fonti di prova, salvo forse proprio la ricordata situazione relativa al cliente “Rosa Carni” ma le infrazioni connesse a tale riguardo non comportavano li licenziamento ma ai sensi del CCNL solo la sospensione. Non erano emersi fatti tali da legittimare il recesso una volta escluse le fonti di prova raggiunte con l’utilizzazione di mezzi di controllo a distanza: i testi avevano solo confermato quanto emergeva per aver visionato i dati del sistema GPS e patrol manager.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Fidelitas con cinque motivi; resiste controparte con ricorso che ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo cui resiste con controricorso la società. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., n. 1: non vi era stata alcuna corrispondenza tra chiesto e pronunciato ossia tra petitum (reintegrazione e risarcimento pari alle mensilità corrisposte) e causa petendi (tardività, violazione della L. n. 300 del 1970, art. 4, e sproporzione della sanzione; la novella di cui alle L. n. 92 del 2012, prevede vari tipi di licenziamento e per ognuno di questi una specifica sanzione.

Con il secondo motivo si allega la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 (principio della domanda) e art. 112 c.p.c., (principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Il ricorrente non aveva chiesto l’applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, e art. 4.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente ed appaiono infondati. La Corte di appello ha già osservato che nel ricorso originarlo ed in quello di opposizione era stata dedotta l’illegittimità del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 4, e comunque in quanto sproporzionato con richiesta di dichiarazione di illegittimità dello stesso. La Corte ha anche osservato che con la richiesta di applicazione dell’art. 18, e di condanna alla reintegrazione ed al pagamento delle retribuzioni dal recesso alla reintegrazione in effetti il lavoratore non avesse limitato la domanda alle ipotesi di cui al primo e secondo comma del novellato art. 18 ma avesse chiesto solo la tutela più forte ed Incisiva: ben poteva il Giudice valutare esattamente quale delle Ipotesi previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, dovesse applicarsi posto che non vi sarebbe stata alcuna alterazione degli elementi di identificazione del petitum e della causa petendi chiaramente indicati. Ritiene questo Collegio che vada condivisa in toto tale motivazione in quanto emerge dalla sentenza impugnata (mentre i motivi sul punto sono carenti In quanto non riportano e nemmeno ricostruiscono gli atti di controparte indicati) che i fatti e le richieste sono stati specificati dal ricorrente e che quindi ben poteva la domanda essere interpretata e qualificata dal Giudice rapportandola ad una delle ipotesi previste all’art. 18, come novellato nel 2012.

Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 4. Si trattava di un controllo difensivo diretto ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori o lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale. Sussistevano tutti gli elementi per ritenere il controllo attraverso Il sistema satellitare GPS un controllo difensivo e cioè (Ndr: testo originale non comprensibile) della condotta del lavoratore, la verifica del comportamento ex post, a seguito cioè di fondati sospetti di una condotta compiutane la funzionalizzazione del controllo alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro come il patrimonio e l’immagine dell’azienda, ciò valeva anche per il sistema patrol manager che sostituiva il tradizionale bigliettino e serviva a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Fidelitas nei confronti dei clienti. La cliente ” Rosa carni” aveva verificato l’inadempimento del lavoratore e l’omissione di alcune visite: attraverso l’incrocio con i dati del GPS era risultato che la vettura In uso al lavoratore era altrove. L’azione illecita del lavoratore aveva esposto la società alle richieste di risarcimento danni del clienti coinvolti.

Il motivo non appare fondato per tre, concomitanti, ragioni che escludono che si possamp ritenere legittimi i controlli effettuati in quanto “a carattere difensivo”. In primo luogo perchè il sistema di controllo attraverso gps istallato sulle vetture in uso ai dipendenti della Fidelitas è stato predisposto ex ante ed in via generale ben prima che si potessero avere sospetti su una eventuale violazione da parte del lavoratore M.; si tratta invece di un meccanismo generalizzato di controllo, come emerge anche dal ricorso, che unitamente al sistema patrol manager che era in uso nell’azienda indipendentemente da sospetti o reclami di clienti; i sindacati avevano autorizzato tale sistema per ragioni di sicurezza in quanto richiesto dalla Questura di Rovigo presumibilmente anche nell’Interesse dell’incolumità dei lavoratori, ma si era escluso che lo stesso potesse essere utilizzato per controllare la loro attività lavorativa. In secondo luogo questa Corte ha già affermato il principio che si condivide e cui si intende dare continuità secondo il quale “l’effettività del divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori richiede che anche per in cosidetti controlli difensivi trovino applicazione le garanzie della L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2; ne consegue che, se per l’esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti o apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale del lavoratori medesimi” (Cass. n 16622/2012; cfr. nonchè in senso conforme Cass. n. 4375/2010). In terzo luogo appare evidente che il controllo permesso dal sistema gps sulle autovetture della società permetteva un controllo a distanza dell’ordinaria prestazione lavorativa, non la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro; non si può, infatti accedere, alla tesi per cui fossero in gioco il patrimonio e l’immagine dell’azienda posto che eventuali pregiudizi agli stessi sarebbero in realtà derivati solo dalla non corretta esecuzione degli obblighi contrattuali e non già da una condotta specifica quale appropriazioni indebite del patrimonio aziendale, furti lesione della riservatezza di dati societari etc. Diversamente opinando si finirebbe per estendere senza ogni ragionevole limite il concetto di controlli “difensivi” perchè quasi sempre la violazione degli obblighi contrattuali dei dipendenti può generare danni alla società (ed alla sua reputazione) che però costituiscono il “rischio naturale” correlato all’attività Imprenditoriale che la legge non consente di limitare attraverso sistemi invasivi della dignità dei lavoratori e comunque senza autorizzazione sindacale.

Con il quarto motivo si allega l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio e cioè l’avvenuta segnalazione di una condotta illecita del cliente “Rosa Carni” e l’omessa valutazione della testimonianza del teste R.A..

Il motivo appare infondato per quanto sopra indicato in relazione al terzo motivo: non possono considerarsi “difensivi” meccanismi di controllo generalizzati e controlli che sono stati predisposti prima ancora dell’emergere di qualsiasi sospetto; inoltre i controlli sono stati effettuati sulla prestazione lavorativa in sè. Il motivo peraltro non è coerente con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che autorizza a denunciare un vizio di motivazione solo allorchè un” fatto” decisivo per decidere la controversia nella sua globalità non sia stato esaminato, mentre le ragioni del controllo operato sula prestazione lavorativa della parte intimata sono già state compiutamente esaminate nella sentenza impugnata (cfr. Cass. SSUU n. 8053/2014).

Con l’ultimo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 3: i fatti contestati, anche solo quelli relativi al cliente “Rosa Carni” era molto grave e tale da determinare la rottura del vincolo fiduciario tra le parti.

Il motivo appare infondato in quanto la Corte di appello ha escluso che sussistesse la prova dei fatti contestati al dipendente posto che tale prova era stata raggiunta attraverso meccanismi illeciti di controllo a distanza sull’attività lavorativa e quindi in violazione della L. n. 300, art. 4; solo nel caso del cliente “Rosa Carni”, ipotizzando un controllo difensivo, si poteva dirsi raggiunta la prova delle Infrazioni relative a tale specifica situazione che però apparivano non particolarmente gravi e tali da poter essere sanzionate con l’applicazione dell’art. 101 CCNL (omissione parziale della prestazione richiesta) che non prevede una sanzione espulsiva. Pertanto la gravità del comportamento così come provato è stata valutata dalla Corte di appello con motivazione congrua, logicamente coerente ed ancorata agli elementi processuali emersi; mentre le censure appaiono di merito e dirette ad una “rivalutazione del fatto” mirate cioè a sostituire la valutazione di parte ricorrente a quelle dei Giudici di appello), non coerenti con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c.,del 19A n. 5, ed anche finalizzate a rimettere in gioco considerazioni sulla liceità dei controlli effettuato che deve escludersi per quanto prima esposto.

Il motivo proposto con ricorso incidentale espressamente definito “condizionato” all’accoglimento del ricorso principale deve intendersi assorbito.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso e dichiarare assorbito quello Incidentale. Le spese di lite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi nonchè spese generali al 15% ed accessori come per legge.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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