Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19921 del 30/08/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19921 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/08/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma,9 /7/L,
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERfA
IL
3 0 A6g. 2013
11 Fuzzion
Marcelle
Ab
” Ct. 6071/11 — avv. Spina
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 14~12k-
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L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del Direttore
Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
GUARDATI STEFANIA
resistente
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annullamento della sentenza n. 1401440- emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Ancona.
PREMESSO
Che con nota 2012/60573 in data 6.9.2012 la Direzione Provinciale di
Macerata ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 8.10.2012
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello