Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19921 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 29/09/2011), n.19921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16050-2007 proposto da:

S.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO

10, presso lo studio della dott.ssa BEI ANNA (STUDIO ROSATI),

rappresentato e difeso dall’avvocato GUALTIERI ALFREDO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA

29, presso lo studio dell’avvocato CASALINUOVO ALDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FALDUTO PAOLO ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 711/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/04/2007 R.G.N. 664/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato GUALTIERI ALFREDO;

udito l’Avvocato BISOGNI ANNA MARIA per delega FALDUTO PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 711 del 23 aprile 2007, pronunciando sull’appello proposto da S.P. P. nei confronti della Regione Calabria, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 27 del 2004, rigettava l’impugnazione.

2. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla controversia promossa dal S. inerente al riconoscimento di qualifica superiore.

Detta qualifica era stata attribuita al S. dalla Regione Puglia con Delib. 19 ottobre 2000, della quale prendeva atto la Regione Calabria con Delib. 30 gennaio 2001. Tale ultima delibera veniva poi annullata dalla Regione Calabria con provvedimento del 4 dicembre 2001.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello S.P.P., prospettando un motivo di ricorso.

4. Resiste con controricorso la Regione Calabria.

5. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di impugnazione è dedotta erroneità ed ingiustizia della decisione d’appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, per avere il giudice di secondo grado erroneamente declinato la propria giurisdizione.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se, in presenza di un provvedimento lesivo emesso nel dicembre dell’anno 2001 che – in quanto assunto in autotutela rispetto ad atti dell’ottobre 2000 e del dicembre 2001 di riconoscimento di diritti pregressi – ha riflessi sul periodo lavorativo antecedente al 30 giugno 1998, competente a decidere sia il giudice ordinario, atteso che, al momento dell’intervenuta lesione del diritto (anno 2001) il giudice amministrativo non aveva più giurisdizione nella materia e, se adito, avrebbe potuto solo dichiarare la decadenza, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 7.

2. Il motivo di ricorso è fondato in parte, e va accolto per quanto di ragione.

2.1. Occorre premettere in fatto che la Regione Puglia con Delib. 19 ottobre 2000 riconosceva al S. la 8^ qualifica a decorrere dal 1 gennaio 1983, poichè con i precedenti inquadramenti era stata omessa l’applicazione del cd. triennio dinamico.

La Regione Calabria, con Delib. 30 gennaio 2001 riconosceva detta qualifica superiore. Successivamente, tuttavia, la medesima Regione, con Delib. 4 dicembre 2001, annullava detto provvedimento.

2.2.Tanto premesso, occorre ricordare che questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9154 del 2006, i cui principi si intendono riaffermare, ha statuito – premesso che per quanto attiene al riparto di giurisdizione, con riguardo ad un rapporto di impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, trova applicazione la regola del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 6), che esclude dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria le controversie che abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998 che: “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il discrimine temporale posto dalla citata norma transitoria in tema di riparto di giurisdizione non può essere rigidamente collegato ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell’atto di gestione del rapporto che abbia determinato l’insorgere della questione litigiosa, oppure l’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa l’accento va posto sul dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze così come posti a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia.

Non rileva quindi che la domanda consegua ad un inadempimento della pubblica amministrazione in relazione ad un obbligo posto dalla legge, essendo stata dedotta in giudizio una fattispecie attributiva del diritto perfezionatasi nel 1994 con l’entrata in vigore della nuova normativa indicata dalla parte, e ciò indipendentemente dall’emanazione, da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto, che rivestono natura di atti ricognitivi e di adempimento (cfr. per tutte Cass., S.U., sentenza n. 2883 del 2006)”.

®A diversa conclusione si deve giungere per la domanda di differenze retributive formulata sia in relazione alla pretesa fatta valere in via principale, sia, in via subordinata, in considerazione delle mansioni di fatto svolte (…) per il periodo successivo al 30 settembre 1998.

Trova qui applicazione, in relazione alla ricordata regola del discrimine temporale, il principio secondo cui, nel caso in cui il lavoratore, sul presupposto dell’affermazione del proprio diritto ad un determinato inquadramento, riferisca le proprie pretese retributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali (Cass., S. U., sentenze n. 1323 del 2000, n. 3228 del 2004, n. 1622 del 2005).

Pertanto deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quanto alla domanda afferente alle spettanze retributive richieste per il periodo antecedente al 30 giugno 1998, e la giurisdizione del giudice ordinario per le pretese relative al periodo successivo (Cass., S.U., citata sentenza n. 9154 del 2006).

2.3. La Corte d’Appello di Catanzaro non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi di diritto laddove gli stessi affermano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quanto alla domanda afferente alle spettanze retributive richieste per il periodo antecedente al 30 giugno 1998, e la giurisdizione del giudice ordinario per le pretese relative al periodo successivo.

Ed infatti (come, peraltro, ricordato in ricorso e non contestato nel controricorso), il S. adiva il Tribunale di Catanzaro per il riconoscimento del diritto a mantenere la posizione giuridica ed economica acquisita per effetto del disposto inquadramento nella 8^ qualifica e, dunque, del diritto al suddetto inquadramento e alla liquidazione delle relative differenze retributive.

Quindi, sussiste la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria limitatamente alle questioni retributive in esame successive al 30 giugno 1998.

Il ricorso deve essere, quindi, parzialmente accolto limitatamente a tale profilo; la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, va cassata limitatamente al profilo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte in parziale accoglimento del ricorso dichiara la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria limitatamente alle questioni retributive successive al 30 giugno 1998. Cassa la sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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