Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19921 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 23/07/2019), n.19921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18736/2014 proposto da:

BANCA CR FIRENZE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso lo

studio dell’avvocato AURELIO GENTILI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VITTORIO BECHI;

– ricorrente –

contro

P.S., B.G., C.F.,

D.L., F.G., G.P., L.G.,

M.R., MO.GI., N.R., P.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABIO RUSCONI;

– controricorrenti –

e contro

A.S., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/01/2014, R.G.N. 1398/2011.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 29 gennaio 2014, la Corte d’Appello di Firenze, chiamata a pronunziarsi quale giudice di rinvio, a seguito della cassazione della decisione resa dalla medesima Corte d’Appello sulla domanda proposta da A.S. + 120 nei confronti della Banca Cassa di Risparmio di Firenze, in conformità al principio di diritto affermato da questa Corte per il quale andava riconosciuta natura retributiva ai versamenti effettuati dalla Banca al Fondo Pensione Integrativo per ciascuno degli originari ricorrenti fino al 28.4.1993 e la computabilità dei versamenti medesimi nel TFR dai predetti riscosso alla cessazione del rapporto, provvedeva al calcolo delle differenze spettanti, individuate nella colonna C dell’espletata CTU, per essere stata questa la sola redatta in conformità al quesito assegnato dalla Corte territoriale e condannava la Banca al pagamento delle somme così individuate;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui, degli originari ricorrenti, tutti intimati, resistono, con controricorso, i Sig.ri P.S., B.G., M.R., F.R., L.G., Mo.Gi., N.R., C.F., D.L., G.P. e P.G.;

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, la Banca Cassa di Risparmio di Firenze ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., facendo leva sul contrasto interpretativo che, in ordine alla questione della natura retributiva dei versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare ancora caratterizzava la giurisprudenza di questa Corte, tanto da essere la questione stessa rimessa alle sezioni unite di questa Corte, insiste nel sostenere l’erroneità del principio di diritto affermato in sede di giudizio rescindente ed a questa stregua censura la pronunzia resa dalla Corte territoriale, limitatasi a dare applicazione a quel principio, disponendo per la quantificazione delle differenze spettanti a titolo di TFR e per la condanna della Banca al pagamento delle relative somme; che il motivo deve ritenersi infondato, essendo la Corte territoriale, quale giudice di rinvio, tenuta a pronunziarsi in conformità al principio di diritto enunciato da questa Corte e posto a fondamento della pronunzia di annullamento, con rinvio, della prima decisione della Corte d’Appello;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dei soli controricorrenti; che non si fa luogo alla pronunzia ex art. 96 c.p.c., comma 3, richiesta dai contro ricorrenti, non ricorrendone gli estremi, atteso che il ricorso, ancorchè infondato, ferma restando nella specie la regola iuris dettata dalla sentenza rescindente, è stato fondato sul revirement di questa Corte di cui alla successiva sentenza n. 10458/2012.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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