Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19921 del 09/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 12/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3358/2017 proposto da:

Y.F., W.P., quali genitori dei minori Luigi, Francesco

ed Elena, elettivamente domiciliati in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, PUBBLICO

MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI, PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. 225/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato l’11/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto dell’11/07/2016 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Y.F. e W.P., cittadini cinesi, avverso la decisione del Tribunale per i minorenni di Napoli che ha rigettato il ricorso dagli stessi proposto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, nell’interesse dei tre figli minori.

A sostegno del rigetto la Corte territoriale rilevava:

– che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, tutela il minore straniero che versi in una situazione di eccezionale e contingente grave pericolo per il suo sviluppo psico-fisico, e non ha la finalità di garantire in ogni caso il diritto del medesimo di crescere ed essere educato nella propria famiglia, nè di salvaguardare la sua situazione di integrazione nel tessuto sociale dove vive;

– il diritto del minore a vivere nella propria famiglia non può prevalere a priori sull’interesse dello Stato alla tutela del territorio e alla sicurezza dei cittadini, nel caso in cui colui che richieda il permesso di soggiorno abbia commesso reati tali da far presumere la sua pericolosità sociale. Nella specie risulta che Y.F. e W.P. sono attualmente imputati e hanno riportato condanne irrevocabili per reati relativi alla tutela del diritto d’autore, ricettazione e contraffazione, fatti che comportano la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio.

Ciò fa presumere che l’istanza da essi formulata ex art. 31 cit. sia del tutto strumentale.

– quanto ai minori, essi sono tutti nati in Italia, sono ben inseriti nel contesto scolastico ed amicale, e la previsione che essi potrebbero subire un danno psicologico in conseguenza dell’allontanamento dei genitori non costituisce ragione sufficiente per consentire l’ulteriore permanenza di quest’ultimi in Italia. Inoltre, anche qualora gli istanti fossero autorizzati a rimanere in Italia, i figli minori sarebbero comunque privati del loro sostegno, in quanto dovrebbero scontare in prigione varie condanne a pene detentive di rilevante durata: correttamente il Tribunale per i minorenni ha ritenuto superflua una c.t.u. su di loro.

Avverso suddetta pronuncia ricorrono per cassazione Y.F. e

W.P., affidandosi a due motivi.

Non svolge difese il P.g..

Deducono i ricorrenti:

1) violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, dell’art. 28, e art. 31, comma 3, t.u. immigrazione, art. 31 Cost., art. 8 Cedu, 7 Carta di Nizza, artt. 3, 9, 12, 16 Convenzione dei diritti dell’infanzia. La Corte d’appello ha dato un’interpretazione fortemente restrittiva del concetto di “gravi motivi” D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, (contrastante con la pronuncia Cass., ss.uu., 21779/2010) e ha motivato soltanto in relazione alle condanne penali riportate dai signori Y., senza tener conto dei “gravi motivi” connessi con lo sviluppo psicofisico, l’età e la condizione di salute dei minori;

2) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte d’appello non ha compiuto alcun giudizio prognostico basato sull’età dei tre minori, sul loro grado di radicamento in Italia e sulle prospettive di un danno grave nell’ipotesi di allontanamento di uno o entrambi i genitori.

All’esito della adunanza non partecipata il Collegio, rilevato che non sussistono le condizioni per provvedere in questa sede a norma dell’art. 380 bis c.p.c., in considerazione dell’esigenza di approfondire il profilo del rilievo dei precedenti penali dei ricorrenti nel giudizio complessivo da svolgere, rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte.

PQM

 

Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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