Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19920 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 29/09/2011), n.19920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2786-2010 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

380, presso lo studio dell’avvocato SINDONA CIRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato TOMEI SABINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

VILLA DEL SOLE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3,

presso lo studio dell’avvocato IZZO RAFFAELE, rappresentata e difesa

dagli avvocati STANGA DOMENICO, CASTIGLIONE FRANCESCO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6140/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/02/2009 R.G.N. 10121/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato PITRUZZELLA FRANCESCA per delega CASTIGLIONE

FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 6140, del 5 febbraio 2009, rigettava l’appello proposto da C.A. nei confronti di Villa del Sole spa, in ordine alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 13602 del 2004.

2. Il C. aveva adito il Tribunale esponendo di essere stato formalmente alle dipendenze della Cooperativa La Primula e di essere stato utilizzato sin dal 19 novembre 1996 presso la suddetta Casa di cura Villa del Sole di (OMISSIS) con mansioni di addetto alla portineria e centralinista notturno. Invocando il carattere fittizio del contratto di appalto stipulato tra la suddetta cooperativa e la clinica, denunciava la violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e chiedeva che venisse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 19 novembre 1996 con la convenuta clinica, con il riconoscimento dei benefici economici corrispondenti al 2 livello ccnl Case di cura – personale non medico.

3. Il Tribunale rigettava la domanda.

4. Per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello ricorre il C. prospettando tre motivi di ricorso.

5. Resiste con controricorso la Casa di cura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta: violazione ed errata applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Errata applicazione dell’art. 2697 c.c..

Ad avviso del ricorrente, in particolare, la Corte d’Appello avrebbe legittimato un appalto in cui, in presenza di uno scarso apporto di mezzi materiali e di capitali da parte dell’appaltatore, l’unico apporto di quest’ultimo, era rappresentato dalla forza lavoro stessa e dalla sua organizzazione.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se commetta una erronea e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3 e un vizio di omessa o insufficiente motivazione, il Giudice che, nella valutazione di liceità di un contestato appalto di manodopera, non compia l’indagine sul se l’attività dell’appaltatore costituisca un servizio autonomo in sè compiuto e se l’appaltatore disponesse di una reale organizzazione d’impresa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

2. Con il secondo motivo d’impugnazione è dedotta: insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La censura è stata così specificata: se commetta erronea e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3 il Giudice che, nella valutazione di liceità di un contestato appalto di manodopera, attribuisca esclusiva rilevanza agli aspetti gestionali del rapporto di lavoro quali il pagamento della retribuzione, l’organizzazione dei turni di lavoro e la fornitura della divisa di lavoro.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto: vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè omessa motivazione in ordine alle condizioni di legittimità previste dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1. Omessa motivazione sulla insussistenza del rischio d’impresa – violazione di norme di diritto in relazione all’art. 1655 e ss. c.c..

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se commetta una erronea e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3 e dell’art. 1655 ss., il giudice che, nella valutazione di liceità di un contestato appalto di manodopera, ometta ogni valutazione sulla sussistenza del rischio d’impresa in capo al soggetto appaltatore.

4. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

La controversia si incentra sul rispetto e sull’interpretazione della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, con riguardo alla intermediazione di mere prestazioni di lavoro e al trasferimento su di un altro imprenditore del rischio dell’impresa.

Per quanto qui interessa, l’art. 1 citato, applicabile ratione temporis, vieta all’imprenditore di affidare in appalto l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario (comma 1), e stabilisce che è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni prestazione di appalto quando l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante, anche se per il loro uso veniva corrisposto un compenso all’appaltatore (comma 3), e che i prestatori di lavoro, occupati in violazione di questi divieti, erano considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente avesse utilizzato le loro prestazioni (comma 5).

Il concetto di mere intermediazioni di manodopera, vietate dalla legge, presuppone, in sostanza, che la ditta appaltatrice si limiti a fornire prestazioni di lavoro del personale da lei assunto, e sia priva di reale autonomia, di una struttura propria e di una effettiva organizzazione imprenditoriale (Cass., sentenza n. 4181 del 2006).

L’esame della elaborazione giudiziale di legittimità formatasi sul tema in esame (cfr. Cass., sentenza n. 11720 del 2009) consente di cogliere, specie nella produzione più vicina, un elemento comune rappresentato sostanzialmente dal rilevo che l’appalto è illecito tutte le volte in cui non è l’appaltatore a gestire concretamente il rapporto di lavoro, bensì l’appaltante.

Infatti, secondo Cass., sentenza n. 18281 del 2007 (conforme a Cass., sentenze n. 11120 del 2006, n. 14996 del 2005) il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, opera nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, attribuendo all’appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

Apprezzare in concreto se la fattispecie prevista dal l’art. 1, in concreto, si sia effettivamente realizzata rientra nei compiti del Giudice del merito, che deve motivare la propria valutazione.

Nel caso di specie il Giudice del merito, facendo corretta applicazione dei richiamati principi, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto che essa non sussistesse, ed ha motivato adeguatamente, ed in maniera coerente, sulle ragioni del proprio convincimento.

Premette la Corte d’Appello che, sin dal 1996, la Clinica aveva affidato in appalto alla ditta La Primula le attività sia di portierato che di pulizia, con regolari e separati contratti di appalto e che dalla lettura del contratto di appalto stipulato con La Primula risulta che l’appaltatore non aveva assunto l’impegno di far svolgere a proprio personale prestazioni lavorative, ma un obbligo formale di svolgere un determinato servizio, quello appunto di “portineria”.

Nel contratto, era precisamente specificato (punto 3) che “le parti convengono che il servizio di portierato sarà svolto dal personale della ditta La Primula per l’intera giornata senza alcuna interruzione. Tale personale dipenderà esclusivamente dalla ditta La Primula la quale ne curerà l’organizzazione nei turni e ogni altro aspetto organizzativo, oltre che gerarchico, disciplinare e direttivo, senza alcuna ingerenza da parte della Clinica. La stessa ditta La Primula fornirà ai propri addetti tutto quanto necessario per l’espletamento del servizio di portierato”.

Tanto premesso, la Corte d’Appello ha analiticamente ripercorso la sentenza impugnata, ponendo in evidenza il percorso motivazionale seguito dal Tribunale che aveva attribuito rilievo, nel rigettare la domanda, all’esito dell’istruttoria testimoniale dalla quale non erano emersi elementi che potessero far pensare che fosse intercorso un rapporto di lavoro diretto (con le caratteristiche della subordinazione) tra la Clinica e il C. in violazione della L. n. 1369 del 1960, così argomentando:

– non vi erano elementi utili a far ritenere che la Cooperativa traslasse il rischio di impresa alla Casa di Cura, nè il corrispettivo del servizio pattuito era parametrato al numero delle persone impiegate ovvero alle ore di lavoro da queste svolte;

– era escluso che i dipendenti della portineria, pur esplicando la loro attività nella sfera del committente, abbiano operato sotto la cogente direzione tecnica dello stesso.

– i turni di servizio venivano concordati tra gli stessi membri della portineria che potevano sostituirsi vicendevolmente, senza avvertire alcuno della clinica;

– le disposizioni interne prodotte dall’attore, lungi dal rappresentare esercizio del potere disciplinare, apparivano più che altro funzionali ad informare i componenti della portineria di talune esigenze organizzative della clinica, dall’orario di visita dei degenti alla chiusura dei cancelli;

– la prestazione resa in ore notturne e feriali di rispondere al telefono esterno della clinica non poteva costituire indice rivelatore della fattispecie vietata, quale è considerata la circostanza che la prestazione effettivamente svolta esorbiti da quella dedotta in contratto ricomprendendo anche mansioni di competenza dei dipendenti dell’appaltante, attesa la natura ancillare di detta prestazione – che peraltro di per sè non può dirsi esclusa dall’oggetto di un servizio di portineria – e la sua non omologabilità alle mansioni di un centralinista.

Orbene, ha statuto la Corte d’Appello, se la regola generale richiede che l’attività appaltata sia supportata da mezzi e capitali propri dell’appaltatore non può per ciò solo essere escluso che in alcune ipotesi l’autonomia imprenditoriale possa essere ravvisata essenzialmente nella predisposizione della sola organizzazione del lavoro dovendosi necessariamente avere riguardo alla natura delle prestazioni in concreto affidategli.

Il Giudice di secondo grado, con congruente, analitica, corretta e logica motivazione, che si sottrae pertanto a censura, in ragione degli esiti dell’istruttoria, ha ritenuto che il C., al pari di tutti i suoi colleghi dipendenti della Cooperativa appaltatrice che lavoravano presso la Clinica – svolgeva le mansioni tipiche del portiere e così, ad esempio, apriva e chiudeva i cancelli, vietava l’entrata del pubblico fuori degli orari di visita, forniva qualche informazione al pubblico, custodiva alcune chiavi.

Per quanto concerne la asserita mansione di “centralinista”, ha affermato la Corte, poichè era pacificamente emerso che nei giorni festivi e di notte il centralino veniva disattivata e le telefonate in arrivo venivano convogliate su un’unica linea che faceva capo ad un unico apparecchio telefonico, situato nella portineria nella quale sostava il guardiano di turno, nè il C. nè i suoi colleghi svolgevano mansioni di “centralinista”, poichè non si trattava “gestire” il centralino telefonico, ma di un compito assolutamente accessorio, quantitativamente ridottissimo, non qualificante e del tutto normale in genere nei servizi di guardiania.

La Corte d’Appello, inoltre, ha ricordato che tutti i testimoni hanno confermato che per tutte le vicende del rapporto era la Cooperativa La Primula che esercitava i tipici poteri datoriali, senza ingerenza alcuna della Clinica.

Ed infatti era la Cooperativa a pagare il corrispettivo al C., a fornirgli la divisa di lavoro, ad organizzare i turni di servizio e a dargli tutte le altre disposizioni necessarie per l’espletamento del lavoro (i lavoratori si rivolgevano al titolare della Cooperativa, S., spesso personalmente presente in Clinica, per tutto ciò che atteneva a giustificazione delle assenze, richieste di permessi, ferie).

Viceversa, la Clinica non esercitava affatto nei confronti del C., come degli altri lavoratori della Cooperativa, il potere gerarchico, quello direttivo e quello disciplinare, e ha sempre intrattenuto i rapporti con i titolari della stessa.

La Corte d’Appello, quindi ha ritenuto, in sostanza, che l’appalto in questione fosse effettivo e non fittizio; proprio perchè adeguatamente e logicamente motivato questo apprezzamento di fatto, compiuto in conformità ai principi di diritto, di per se stesso non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 30,00 per esborsi, Euro 2000 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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