Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19920 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19920 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 27/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 17413-2017 proposto da:
CTV SRL, in persona dei legali rappresentanti

pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 51/B, presso lo
studio dell’avvocato FERRUCCIO ZANNINI, rappresentata e difesa
dagli avvocati ALESSANDRO MASTRODOMENICO, RAFFAELA ISCERI;
– ricorrente contro
PETREI EZER, MENCARELLI MAURIZIA, MANULI MELANIA,
MENCARELLI CINZIA, considerate

ex lege domiciliate in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e
difese dall’avvocato FRANCESCO FELACO;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 499/2017 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 28/03/2017;

9\(

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 5/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 21 aprile 2016, accolse

inefficacia, nei suoi confronti, ex art. 2901 cod. civ., dell’atto di
compravendita del 17 novembre 2008, con cui i coniugi Mario
Mencarelli (poi deceduto e alla cui eredità avevano rinunciato gli
eredi, v. sentenza impugnata) e Ezer Petrei avevano trasferito alle
figlie Cinzia e Maurizia Mencarelli e alla nipote Melania Manuli la
proprietà di beni immobili, per essere stata lesa la garanzia
patrimoniale della società attrice, creditrice della Mencarelli nella
Trivellazione s.a.s., della somma di euro 621.968,00 dovutale a titolo
di penale per la ritardata consegna del capannone industriale
acquistato dalla società attrice.
La sentenza di primo grado fu impugnata da Ezer Petrei, Cinzia e
Maurizia Mencarelli e Melania Manuli.
L’appellata chiese il rigetto del gravame.
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata il 28
marzo 2017, accolse l’impugnazione e, per l’effetto, rigettò la
domanda della società appellata e condannò quest’ultima (così il
dispositivo emendato in sede di correzione di errore materiale) alle
spese del doppio grado del giudizio di merito.
Avverso la sentenza della Corte territoriale CTV S.r.l. ha proposto
ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria,
cui hanno resistito Ezer Petrei, Cinzia e Maurizia Mencarelli e Melania
Manuli con controricorso.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
Ric. 2017 n. 17413 sez. M3 – ud. 05-07-2018
-2-

la domanda proposta da CTV Sr.I., volta ad ottenere la declaratoria di

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Con il primo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione
dell’art. 342 c.p.c . Motivazione apparente e/o insufficiente».

fondato l’appello senza neppure vagliare l’eccezione di inammissibilità
dello stesso sollevata dall’appellata, secondo cui «l’atto di appello
difetta[va] totalmente dei principi basilari in tema di impugnazione,
essendosi la parte appellante limitata ad affastellare motivi di
doglianza confusi e disorganizzati, senza indicare con esattezza i capi
e i punti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma e l’iter
logico che avrebbe dovuto portare il primo giudice ad una diversa
valutazione dei fatti», con evidente difetto di specificità dei motivi.
2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità (Cass.
20/07/2012, n. 12664 e Cass. 10/01/2012, n. 86), non essendo stati
riportati in esso testualmente i motivi di appello né rileva che a tanto
abbiano provveduto i controricorrenti nel controricorso.
3.

Con il secondo motivo si lamenta

«Violazione e falsa

applicazione degli artt. 2901 e seg c. c. – Nullità della sentenza per
manifesta illogicità della motivazione, quale desumibile ict[u] oculi dal
contenuto del provvedimento per palese contrasto con univoci
elementi di prova, ritualmente acquisiti al fascicolo processuale e
specificamente individuati, invero trascurati dal Giudicante. Errata
ricostruzione operata dal giudice di appello, in contraddizione per
tabulas con i risultati della istruttoria dibattimentale in primo grado,
tale da travolgere in radice la correttezza dell’iter logico adottato a
fondamento del giudizio di primo grado».
Sostiene la ricorrente che non sarebbe convincente il
ragionamento seguito dalla Corte di merito,

«che, nel ribaltare

l’interpretazione relativa allo stato soggettivo nei casi di atto di
Ric. 2017 n. 17413 sez. M3 – ud. 05-07-2018
-3-

Sostiene la ricorrente che la Corte di merito avrebbe ritenuto

disposizione anteriore al sorgere del credito»

sembrerebbe

«frettolosamente … giustificare il debitore»

sulla mera

presupposizione non dimostrata che «all’epoca della dismissione, il
sorgere del credito successivamente maturato in capo al CTV, non
fosse presagibile», senza che sia dato comprendere come la Corte di

La ricorrente lamenta, altresì, un errato apprezzamento delle
risultanze processuali, da parte della Corte territoriale, «risultando le
deduzioni rese al riguardo della presunzione relativa alla conoscenza
delle vicende societarie e familiari in ragione dello stretto rapporto di
parentela esistente tra le parti “non sufficientifir a far ritenere
raggiunta la prova della ricorrenza dell’elemento soggettivo».
Ad avviso della CTV S.r.l., la Corte di merito non avrebbe al
riguardo fornito alcuna motivazione ma, anzi, si sarebbe contraddetta
in più punti.
3.1. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto, al di là di
quanto indicato nella rubrica dello stesso, con esso si tende, in
sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa
sede, evidenziandosi che il cattivo esercizio del potere di
apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito
non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione,
non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5,
cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio),
né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite
dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante (v. Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 12/04/2017, n.
9356; v. anche Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053).
Ric. 2017 n. 17413 sez. M3 – ud. 05-07-2018
-4-

merito sia giunta a tale conclusione.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
6.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-

comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società
ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese
del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2018.

quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,

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