Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19920 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 20/09/2010), n.19920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ANTIMO CASCELLA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Avignonesi n.

5, presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte, rappresentata e

difesa d all’avv. BALLETTA Giovanni;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania,, sez. 27^, n. 210, depositata il 10.1.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento Irpeg ed Irap per l’anno 1998, deducendo l’intervenuta decadenza dell’Agenzia dal potere impositivo e, comunque, l’infondatezza della pretesa erariale;

che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello della società contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che rilevò l’effetto preclusivo del giudicato esterno formatosi su avviso di rettifica Iva per l’anno 1997 scaturito dallo stesso p.v.c. posto a base dell’atto impositivo in questa sede impugnato;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in tema di giudicato e formulando il seguente quesito: “… se incorra nel vizio di violazione di legge (art. 2909 c.c.) la sentenza con la quale il Giudice Tributario abbia accolto l’appello della contribuente applicando alla controversia per cui è causa, con effetto di giudicato esterno, altra decisione resa tra le parti in differente giudizio in luogo che rigettarlo avendo ad oggetto, detta pronuncia, provvedimento fiscale relativo ad imposta diversa da quella su cui si controverte con conseguente diverso apprezzamento dei fatti emersi nel corso della verifica posta in essere dalla Guardia di Finanza e posti a fondamento dei rispettivi e contestati atti impositivi”;

– che la società contribuente ha resistito con controricorso – deducendo preliminarmente l’inammissibilità del mezzo, giacchè implicante censura di violazione di legge, in relazione ad una quaestio facti – ed ha illustrato le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

– che il motivo di ricorso – ammissibile, giacchè la contestazione del carattere vincolante di un giudicato involge questione eminentemente giuridica (cfr. Cass. 22883/08, 13423/03) – è, altresì, fondato;

– che deve, invero, rilevarsi che questa Corte, ha reiteratamente escluso che la sentenza pronunciata in tema di Iva, ancorchè fondata sui medesimi fatti, possa spiegare efficacia preclusiva di giudicato nel giudizio avente ad oggetto imposte dirette (tanto più se relative a diversa annualità), essendo queste assoggettate a diversa disciplina giuridica (cfr. Cass. 8773/08, 14087/07, 5943/07); ciò, altresì, in considerazione del fatto che il giudizio tributario – anche in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, art. 19 e art. 24, comma 2 – è caratterizzato da un meccanismo d’instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, che ne delimita rigidamente petitum e causa petendi alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati;

ritenuto:

che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione Commissione tributaria regionale della Campania.

PQM

la Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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