Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19920 del 09/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 12/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2105/2015 proposto da:

D.B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE

21, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA CASAGNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNA MARIA RANALLI;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

TRITONE 169, presso lo studio dell’avvocato LILIANA CURTILLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 616/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel 2010 il sig. D.B., essendo trascorsi tre anni dall’udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, chiedeva con ricorso di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra F., di regolare il regime di affidamento della figlia minore C., di dichiarare non dovuto l’assegno divorzile in favore della moglie, di confermare in Euro 600,00 mensili il contributo a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia. La sig.ra F. si costituiva in giudizio e chiedeva l’aumento ad Euro 1.100,00 mensili del contributo a titolo di mantenimento a carico del marito in favore della figlia e la corresponsione di un assegno divorzile nella misura di Euro 750,00 mensili in suo favore. Il giudice di primo grado dichiarava l’inammissibilità delle domande sul rilievo che non fosse provato il titolo dedotto a sostegno della domanda di divorzio in quanto i coniugi non avevano prodotto copia della sentenza di separazione giudiziale munita di attestazione di passaggio in giudicato.

In sede d’appello, il sig. D.B. impugnava la decisione chiedendo la riforma della sentenza e formulando le seguenti conclusioni:

1) dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti;

2) conferma del già disposto affido condiviso della figlia;

3) conferma del contributo di Euro 600,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia;

4) rigetto della richiesta di assegno divorzile in favore della moglie, in ragione della raggiunta autonomi economica della stessa.

La sig.ra F. si costituiva in giudizio e chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, la corresponsione del contributo di Euro 1.100,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia e la corresponsione del contributo di Euro 1.200,00 mensili a titolo di assegno divorzile in suo favore.

Il giudice d’appello, definitivamente pronunciando, così provvedeva: in primo luogo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra coniugi. Secondo il giudice d’appello la declaratoria d’inammissibilità della domanda formulata in primo grado era infondata. Il Tribunale nella motivazione aveva affermato che non era provato il titolo dedotto a sostegno della domanda di divorzio in quanto i coniugi non avevano prodotto copia della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato. La Corte, ritenuta la sussistenza del requisito della specificità della censura, ha evidenziato l’avvenuta allegazione della sentenza di separazione in copia comprovante, in assenza di contestazione, il suo passaggio in giudicato per mancata impugnazione della controparte. Inoltre, l’appellante, dopo aver censurato l’unica affermazione contenuta nella sentenza impugnata, ha dedotto la sussistenza delle restanti condizioni per la pronuncia di divorzio, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè l’adozione dei provvedimenti relativi all’affidamento della figlia ed ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, consequenziali alla pronuncia di divorzio, del tutto pretermessi in primo grado. Di conseguenza confermava l’affidamento condiviso della figlia con stabile permanenza della stessa presso l’abitazione materna, in quanto il giudice di secondo grado non ravvisava ragioni per modificare l’affidamento condiviso con stabile collocazione della figlia presso l’abitazione della madre e stabiliva la corresponsione del contributo di Euro 600,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia, dal momento che tale assegno appariva congruo a garantire alla prole un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo a quello goduto in precedenza in relazione alle risorse ed ai redditi dei genitori; nonchè la corresponsione del contributo di Euro 900,00 mensili a titolo di assegno divorzile a carico del sig. D.B. in favore della sig.ra F.. Il giudice d’appello argomentava che i coniugi, in costanza di matrimonio, godevano di un alto tenore di vita assicurato dall’attività lavorativa del marito (all’epoca dirigente dell’Università di L’Aquila) ed in minore misura dalla moglie (all’epoca non occupata, ma proprietaria della casa familiare e di un locale commerciale sito nel centro di L’Aquila). Successivamente la situazione economica dei coniugi era sensibilmente cambiata, in quanto il sig. D.B. era stato promosso all’incarico di dirigente amministrativo presso l’Università di L’Aquila. Inoltre lo stesso aveva acquistato un appartamento in L’Aquila e sosteneva il mantenimento di un’altra figlia nata da una nuova relazione. Al contempo, la sig.ra F. ha trovato occupazione come insegnante di ruolo in una scuola media e come docente collaboratrice in ambito universitario. Inoltre, la stessa aveva perso le potenzialità economiche relative alla proprietà degli immobili sopracitati in quanto inagibili a causa del noto sisma. Pertanto, nonostante le modifiche delle reciproche situazioni economiche e patrimoniali, si confermava la persistenza della disparità di risorse reddituali e patrimoniali in favore del marito.

Avverso tale pronuncia viene proposto ricorso per Cassazione dal sig. D.B. affidato ai seguenti motivi, cui resiste controricorso la sig.ra F..

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 5, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla debenza ed alla commisurazione dell’assegno divorzile, in assenza di prova da parte della coniuge richiedente in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, nonchè in ordine ai propri redditi attuali ed all’eventuale stato di bisogno: il ricorrente ha evidenziato che il giudice d’appello avrebbe travalicato il generale principio di disponibilità delle parti, ricostruendo esso stesso il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio e soprattutto avrebbe operato tale ricostruzione solo sulla base dei redditi annuali del marito ma non su quelli attuali della moglie, la quale avrebbe omesso la produzione delle proprie dichiarazioni dei redditi aggiornate, offrendo al giudice solo quelle più datate e recanti disponibilità inferiori, cioè disponibilità economiche risalenti all’epoca in cui era disoccupata e priva di stabilità lavorativa.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla valutazione degli accresciuti redditi della moglie per il solo assegno di mantenimento della figlia e non per quello divorzile: il ricorrente contestava la decisione della Corte d’Appello, in quanto avrebbe escluso dal quadro probatorio di riferimento per la determinazione dell’obbligo di assegno divorzile e per la sua stessa quantificazione tutte le prove dell’accresciuta disponibilità della moglie e avrebbe utilizzato i soli redditi passati e presenti del marito per stimare la sussistenza dell’obbligo di assegno.

3) Omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal tenore di vita della coppia, nonchè dalle accresciute capacità reddituali della moglie, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: il ricorrente ha affermato che le violazioni di legge in tema di disponibilità, valutazione e dello stesso onere di prova avrebbero anche condotto ad omettere ogni esame circa l’effettivo tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, nonchè circa l’accrescimento delle capacità reddituali della moglie e quindi la potenzialità di questa di garantirsi un tenore di vita non diverso rispetto a quello goduto durante l’unione.

4) Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’istituzione di un assegno divorzile in favore della moglie, in assenza dei presupposti di sperequazione dei redditi e della necessità di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: il ricorrente ha evidenziato che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto di alcuno degli elementi previsti dall’art. 5 della sopracitata Legge, ad eccezione dei soli redditi attuali del marito, senza peraltro considerare quale sarebbe stato l’apporto della moglie al loro accrescimento, non avendo dunque valutato tutto quell’insieme di altri elementi (durata del matrimonio, condizioni dei coniugi, apporto di ciascuno alla famiglia) indispensabili al fine di stabilire l’an ed il quantum di un eventuale assegno divorzile.

All’esito della adunanza non partecipata il Collegio, rilevato che non sussistono le condizioni per provvedere in questa sede a norma dell’art. 380 bis c.p.c., alla luce della sentenza n. 11504 del 2017, rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte.

PQM

 

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile di questa Corte.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA