Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1992 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. III, 27/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROVERE ANDREA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S., M.R. (OMISSIS), nella loro

qualita’ di eredi del sig. Bi.Se., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI, 113, presso lo studio

dell’avvocato LOLLINI SUSANNA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SASSETTI CARLO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS), (gia’ SAI – Societa’ Assicuratrice

Industriale Spa), giusta fusione per incorporazione della Compagnia

“La Fondiaria Assicurazioni Spa” nella SAI Spa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA

ANTONIETTA, che la rappresenta e difende, giusta mandato speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 289/2009 del TRIBUNALE di LIVORNO del

L7/02/09, depositata l’11/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. V.R. ha proposto ricorso per cassazione contro B.S. e M.R., nella loro qualita’ di eredi di Bi.Se., nonche’ contro la Fondiaria Assicurazioni s.p.a. (gia’ SAI Assicurazioni s.p.a.) avverso la sentenza dell’11 marzo 2009, con la quale il Tribunale di Livorno ha rigettato l’appello da lui proposto e confermato la sentenza di primo grado del Giudice di pace di Livorno in una controversia relativa ad un sinistro stradale.

Hanno resistito con congiunto controricorso il B. e la M. e con controricorso separato la Fondiaria.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile- siccome eccepito anche dai resistenti – per l’assoluta inosservanza del requisito di ammissibilita’ della esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, atteso che dopo l’indicazione delle parti e l’enunciazione della finalizzazione del ricorso alla cassazione della sentenza impugnata, passa all’indicazione ed alla successiva illustrazione dell’unico motivo, senza nulla riferire sul fatto sostanziale e processuale oggetto della controversia. Ne’ dall’illustrazione del motivo emergono elementi che possano far ritenere assolto l’indicato requisito, posto che l’illustrazione del motivo e’ svolta nella supposizione che il lettore conosca il fatto sostanziale e processuale relativo alle fasi di merito.

In proposito, in punto di rilievo del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, si rileva che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei falli di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimita’, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli clementi necessari a porre il giudice di legittimita’ in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessita’ di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis Cass. n. 7825 del 2006).

Nello stesso ordine di idee si e’, inoltre, sempre ribadendo lo stesso concetto, precisato che il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilita’ del ricorso per cassazione, dall’art. 366 eod. proc. civ., n. 3 postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto cio’ avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessita’ di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata. E, in applicazione di tale principio si e’ dichiarato inammissibile il ricorso in cui risultavano omesse: la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese, avendo, per tali fondamentali notizie, il ricorrente fatto rimando alla citazione in appello) (Cass. n. 4403 del 2006).

Va, altresi’, ricordato che costituisce principio altrettanto consolidato che, ai lini della detta sanzione di inammissibilita’, non e’ possibile distinguere fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. n. 1959 del 2004).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore sia del B. e della M. sia della Fondiaria.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore del B. e della M. da un lato e della Fondiaria dall’altro, in Euro mille/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA