Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1992 del 26/01/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 26/01/2018, (ud. 12/12/2017, dep.26/01/2018),  n. 1992

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Equitalia Sud S.p.A., ora Agenzia delle entrate – Riscossione, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, n. 69/35/12, pubblicata il giorno 11 aprile 2012, con la quale essa aveva riformato la pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 380/52/2010, che aveva accolto il ricorso di T.L. contro avviso di iscrizione ipotecaria conseguente ad imposta di registro. Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata con decisione nel merito o, in subordine, con rinvio e la condanna del contribuente alla rifusione delle spese.

La Commissione Tributaria regionale respingeva l’appello di EQUITALIA GERIT S.p.A. e l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 1 sull’assunto che l’iscrizione ipotecaria era illegittima in quanto relativa ad immobile diverso (sito in viale dell'(OMISSIS) e non in viale dell'(OMISSIS)) e perchè era stata sospesa l’esecuzione della cartella esattoriale. Quanto all’appello incidentale rilevava che la cartella era oggetto di altro giudizio. Ordinava la cancellazione dell’ipoteca.

2. Con controricorso la contribuente deduceva la inammissibilità e comunque la infondatezza del primo motivo di ricorso poichè non è fatto controverso che l’ipoteca sia stata iscritta su immobile diverso da quello di proprietà del contribuente, dal momento che è stato dedotto nel ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale non contestato.

Quanto al secondo motivo di ricorso sarebbe assorbito nel rigetto del primo ed in ogni caso non sarebbe stato ammissibile ricorso incidentale del contribuente non essendo egli stato soccombente. Può però far valere il fatto di essere erede di D.P.L. per il 50% accettata con beneficio d’inventario, circostanza dedotta nel ricorso contro l’avviso di iscrizione ipotecaria.

Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese o in subordine per l’annullamento con rinvio.

3. Con successiva memoria la contro ricorrente deduceva che la sentenza del Tribunale di Roma su cui si fonda la pretesa tributaria è stata dichiarata inesistente da Corte d’appello di Roma con sentenza 6502/16 depositata il 2/11/2016. Conseguentemente è stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di liquidazione presupposto della cartella esattoriale. E’ venuto pertanto meno il titolo su cui si fonda l’iscrizione. Ribadiva nel resto le conclusioni prese.

4. Con memoria parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione degli artt. 2841,2839 e 2826 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su circostanza decisiva per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto errori nella indicazione del titolo sulla scorta del quali si effettua l’iscrizione non inficia la validità dell’iscrizione ed in ogni caso erano indicati i dati catastali.

Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49, 50, 76 e 77 e art. 2884 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Commissione Tributaria Regionale non ha considerato che l’iscrizione ipotecaria era avvenuta il 30/12/2009 in data anteriore alla sospensione della esecuzione della cartella esattoriale disposta il 12/3/2010 e depositata il 31/3/2010. In ogni caso la cancellazione dell’ipoteca può avvenire solo a seguito dell’annullamento del titolo.

Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha fondato la conferma della sentenza di primo grado sulla intervenuta sospensione della cartella, non dedotta dal contribuente. Inoltre non vi è stata pronunzia sulla richiesta di riforma della pronunzia di primo grado nella parte in cui aveva annullato la cartella mentre era impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria sicchè è erroneo il riferimento all’art. 1175 c.c..

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

In tema di trascrizione, al fine. di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale, “ex lege”, alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell’oggetto e del destinatario dell’atto. Ciò posto, a mente dell’art. 2665 c.c., è da ritenersi causa di invalidità della nota “de qua” non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l’atto si riferisce. (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21758 del 04/12/2012 Rv. 624441 – 01Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l’indicazione della partita IVA in luogo del codice fiscale, restando corretta l’indicazione della ragione sociale e della sede nella nota di trascrizione, non comporta alcuna invalidità di questa, ma una semplice inesattezza).

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

L’iscrizione ipotecaria è avvenuta prima della sospensione dell’esecuzione della cartella esattoriale.

Come ha rilevato la ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell’ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall’autorità competente. (Sez. 3, Sentenza n. 584 del 26/01/1996 Rv. 495573 – 01).

Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Oltre alle ragioni indicate a proposito del secondo motivo di ricorso la questione non era comunque rilevabile d’ufficio.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Roma per nuovo giudizio.

Il giudice di rinvio si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati, ma dovrà valutare anche i fatti sopravvenuti, quali la dichiarazioni di inesistenza della sentenza del Tribunale oggetto di registrazione e le conseguenti vicende, provvedendo anche, all’esito, sulle richieste di rifusione spese di giudizio.

PQM

LA CORTE Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Roma. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2018

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