Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1992 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25783-2015 proposto da:

C.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

BERSANI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in OSTIA (ROMA), VIA

QUINTO AURELIO SIMMACO 7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

NERI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO

PETRONI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 10/07/2014 e depositata il 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato Riccardo Petroni, per il controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. – La Corte di appello di Perugia, con sentenza resa pubblica il 16 luglio 2014, in riforma della decisione del Tribunale di Spoleto, rigettava la domanda proposta da C.P.G. per ottenere il riconoscimento del diritto di prelazione nella qualità di conduttore di immobile ad uso commerciale, con conseguente diritto ad esercitare il riscatto ed a versare il prezzo in relazione ai locali condotti in locazione e venduti dalla proprietaria (e locatrice) P.G. ad S.A..

La Corte territoriale riteneva infondata la pretesa dell’attore giacchè la vendita aveva riguardato l’intero stabile (cd. vendita in blocco), con conseguente inapplicabilità della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.P.G. sulla base di un unico motivo, al quale resiste con controricorso S.A..

3. – Con l’unico mezzo ci si duole di omesso esame “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed in violazione dell’art. 1362 c.c. e ss.”.

Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia deciso l’impugnazione facendo applicazione soltanto della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39 senza però tenere conto del patto di prelazione convenzionale presente nella stipulata locazione (art. 24 del contratto).

4. – Il motivo è manifestamente inammissibile (e ciò assorbe, quale ragione più liquida, l’esame sulla contestazione del controricorrente in ordine alla posizione del ricorrente quale unico erede di P.G.).

In primo luogo, la censura avrebbe dovuto, semmai, essere prospettata come error in procedendo, in guisa di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), posto che si assume che il giudice di appello abbia pronunciato solo su una parte della domanda, omettendo la decisione sull'”ambito ulteriore rispetto a quello normativo, specificamente “pattizio-negoziale””. Nè la denuncia di tale vizio è ravvisabile nella sostanza degli argomenti a sostegno delle censure (Cass., se. un., 24 luglio 2013, n. 17931), posto che, senta mai accennare a profili di nullità della sentenza per la predetta ragione, si insiste unicamente su presunte carenze della motivazione anche in riferimento ad un asserito mal governo dei criteri di ermeneutica contrattuale.

In secondo luogo, posto che nella decisione impugnata non si fa cenno alla prelazione convenzionale – ed ani si richiama la domanda di riscatto dell’attore (p. 4 della sentenza, così da palesare la pertinenza della pretesa al diverso ambito della prelazione legale -, il ricorrente avrebbe dovuto specificare (e localizzare ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) quali fossero state le puntuali allegazioni presenti nell’atto di cita ione originario, mentre di esse si dà solo una generica sintesi (in contrasto con quanto evidenziato circa la portata della sentenza di appello e con quanto dell’atto di citazione si trascrive nello stesso controricorso), sena indicare, ai sensi del citato art. 366 c.p.c., n. 6 tra “gli atti processuali sui quali si fonda il ricorso” (p. 5 del ricorso stesso), proprio l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

Sicchè, la questione (che implica accertamenti in fatto, quali quelli sull’interpretazione del contratto di locazione) si palesa nuova, perchè prospettata solo in questa sede e, come tale, è inammissibile (tra le tante, Cass., 11 aprile 2016, n. 7048).

5. – Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile.”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti, che non hanno depositato memoria in prossimità di detta adunanza;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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