Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19919 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 23/09/2020), n.19919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8925/2014 R.G. proposto da:

Italtecnica Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Manzi,

Monica Busoli e Pietro Piciocchi, con domicilio eletto presso il

primo in Roma via Federico Confalonieri n. 5, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 326/23/13, depositata il 2 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle dogane di Napoli contestava alla società Italtecnica Srl l’importazione in Italia, con dichiarazione doganale del 25.6.2008, di prodotti (nella specie accessori per tubi), che, pur dichiarati provenienti dall’India, erano, in effetti, di origine cinese.

L’Ufficio evidenziava, in particolare, che, in esito all’informativa pervenuta dall’Autorità indiana, il certificato FORM A era falso, per cui procedeva al recupero dei maggiori diritti, oltre ad interessi, derivanti dall’applicazione del dazio antidumping del 58,6% anzichè di quello ordinario.

L’impugnazione della contribuente, accolta dalla CTP di Napoli, era rigettata dal giudice d’appello.

Italtecnica Srl propone ricorso per cassazione con sette motivi, poi illustrato con memoria, chiedendo altresì rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 4, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, della L. n. 241 del 1990, artt. 3,21 septies e 21 octies, per omessa notifica o consegna del processo verbale di revisione dell’accertamento in assenza di particolare e motivata urgenza, nonchè dei principi espressi dalla Corte di Giustizia in tema di contraddittorio endoprocedimentale.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Va premesso, in primo luogo, che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è inapplicabile nella vicenda in esame e ciò sia perchè l’accertamento è avvenuto in assenza di qualunque accesso, visita od ispezione poichè è stato operato dall’Agenzia in base alle risultanze cartolari in possesso dell’Ufficio (ossia, si tratta di accertamento “a tavolino”), condizione che esclude, tout court, l’applicabilità della norma per ogni categoria di tributi cui essa può riferirsi (v. Sez. U, n. 18184 del 29/07/2013, poi integrata e precisata da Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015), sia perchè, e il profilo è dirimente, nella materia doganale trova applicazione esclusivamente lo ius speciale di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 nel testo vigente ratione temporis.

1.3. Tale ultima disciplina, infatti, è utilmente preordinata “a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento anticipato rispetto alla formazione dell’atto definitivo, che può essere impugnato in sede giurisdizionale, non sussistendo violazione nè dei principi unionali nè degli artt. 3 e 24 Cost., perchè il procedimento previsto dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 tutela il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo e, dunque, il suo diritto di difesa endoprocedimentale” (v. da ultimo Cass. n. 2175 del 25/01/2019).

La congruità della disciplina interna (avuto riguardo, come nella specie, agli avvisi di rettifica in materia doganale emessi precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012, conv., con modif., in L. n. 27 del 2012) è, del resto, stata oggetto di specifica e puntuale disamina da parte della Corte di Giustizia, per la quale “i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all’art. 244” CDC poichè detta norma “non limita la concessione della sospensione dell’esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato” (sentenza 20 dicembre 2017, in C-276/16, Preqù Italia Srl).

Tale decisione, dunque, da un lato esime dal rimettere nuovamente la questione alla Corte di Giustizia e, dall’altro, acclara l’insussistenza della lamentata lesione del contraddittorio e ciò, tanto più che – come accertato dalla CTR e in alcun modo contestato dalla ricorrente – nella vicenda in esame, la contribuente non si è in alcun modo avvalsa delle facoltà previste dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 7, e art. 66 e ss TULD.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sul lamentato difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.

La parte, infatti, ha sì riprodotto la doglianza proposta in appello ma non anche l’avviso di cui contesta il difetto di motivazione, sicchè la censura è carente sotto il profilo della decisività della questione prospettata.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di statuire in ordine alla lamentata carenza di istruttoria da parte dell’Ufficio.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, invero, trascura la distinzione tra la questione dell’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, requisito formale di validità, e quella concernente, invece, indicazione ed effettiva esistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che non è prescritta quale elemento costitutivo della validità dell’atto impositivo ma è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento del giudizio (Cass. n. 8399 del 05/04/2013).

La produzione in giudizio della nota inviata dall’Autorità indiana e dell’informativa proveniente dall’OLAF resta ricompresa tra gli oneri di deduzione probatoria, nella specie pacificamente assolti, e non tra i requisiti di validità della motivazione dell’atto impositivo.

E su tale questione la CTR non ha omesso di pronunciare poichè ha esaminato ed apprezzato il merito della pretesa alla luce delle risultanze probatorie acquisite in giudizio, la cui contestazione da parte del ricorrente si risolve in una inammissibile revisione del giudizio di merito o, in ogni caso, in una doglianza sulla sufficienza della motivazione, non più consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile attesa la data di pubblicazione della sentenza impugnata (2 ottobre 2013).

4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo con cui veniva dedotta ed eccepita la buona fede ex art. 220, par. 2, lett. b, CDC.

4.1. Il motivo è fondato.

La questione – che, di per sè, integra profilo logicamente successivo alla statuizione sulla fondatezza della pretesa – è stata infatti integralmente pretermessa dalla CTR.

5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c. per aver la CTR omesso di indicare gli elementi di prova su cui ha fondato il proprio convincimento sull’origine cinese anzichè indiana della merce.

5.1. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dalla L. n. 134 del 2012, omesso esame circa un fatto decisivo per non aver la CTR esplicitato le ragioni su cui ha fondato il proprio convincimento sull’origine della merce.

5.2. Il settimo motivo denuncia, infine, sul medesimo profilo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo anteriore alla modifica, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

6. Gli anzidetti motivi, da esaminare unitariamente involgendo la medesima questione, sono inammissibili.

6.1. Tutte le censure, pur ascritte a diverse ipotesi di vizio, si risolvono, infatti, nella contestazione dell’adeguatezza e sufficienza della motivazione.

6.2. La CTR, invero, dopo aver rilevato la legittimità sostanziale del provvedimento dell’Ufficio, “fondato su elementi concreti dei quali ha fornito prova nel corso del giudizio”, ha ulteriormente precisato che “l’Agenzia è stata in grado di provare documentalmente… che, a seguito della comunicazione dell’Autorità estera interpellata al riguardo, i prodotti importati dalla ricorrente in data 25.06.2008, non provenivano dall’India, origine dichiarata, bensì dalla Cina”.

La motivazione, dunque, non è omessa, neppure in ordine all’indicazione delle fonti ed ai conseguenti elementi di prova, nè risulta un omesso esame di un fatto decisivo (neppure indicato del resto dalla ricorrente), ponendosi, in ipotesi, solo una questione di adeguatezza e sufficienza della motivazione, censura che, come su evidenziato, non è più proponibile.

7. In accoglimento del quarto motivo di ricorso, infondato il primo, inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, infondato il primo ed inammissibili i restanti. Cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

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