Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19919 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 20/09/2010), n.19919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Tutini

n. 96, presso lo studio dell’avv. Antonella Martufi, rappresentata e

difesa dall’avv. ARANGO Vincenzo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Calabria, sez. 1^, n. 428, depositata il 4.4.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso avviso, con il quale l’Agenzia – con metodo induttivo e sulla base dei “parametri”, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, emessi ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, e segg. – aveva accertato a suo carico, per l’anno 1996, maggior Irpef ed Iva;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso del contribuente, con decisione che, in esito all’appello principale dell’Agenzia ed a quello incidentale del contribuente, fu riformata dalla Commissione regionale, la quale, accogliendo il primo e disattendendo il secondo, ribadì la piena legittimità dell’accertamento;

– che, secondo la motivazione della sentenza impugnata, lo scarto della dichiarazione rispetto le risultanze dei parametri “dispensa l’amministrazione dall’onere della prova ponendo la stessa a carico del contribuente (Cass. 14857/2003). Quando viene accertato col metodo sintetico un reddito superiore a quello dichiarato opera una presunzione relativa rispetto alla quale il contribuente ha facoltà della prova del contrario per dimostrare che il reddito determinato è esente o con ritenuta alla fonte. Nel caso in esame il contribuente non ha prodotto documentazione che può dimostrare lo scostamento dai valori parametrici sia in sede di contraddittorio che in sede processuale. Tale prova documentale andava effettuata anche in riferimento agli indici di attività dichiarati”;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che, con il primo motivo il contribuente ha dedotto violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 3, comma 181, e segg.) e formulato il seguente quesito: “se la determinazione dei ricavi di impresa in base alla metodologia dei parametri introdotti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, possa costituire, senza ulteriori elementi, una presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2129 c.c.”;

che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto:

“erronea applicazione di legge in ragione della contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta. Vizio di motivazione” e formulato il seguente quesito: “se alla fattispecie concreta si applicano le disposizioni di cui alla D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, piuttosto che quelle di cui al precedente art. 38 dello stesso decreto, con conseguente fondatezza del vizio motivazionale sopra dedotto”;

considerato:

– che i motivi sono inammissibili;

che i relativi quesiti non sono, infatti, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c, secondo la lettura fornitane da questa Corte (v. Cass. s.u. 3519/08) ed il secondo articola, peraltro, un vizio di motivazione in diritto.

che i mezzi non sono, d’altro canto, nemmeno autosufficienti;

– che invero, le SS.UU. di questa Corte (sent. n. 26635/09) hanno, di recente, aderito all’impostazione secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 181 a 187, e dal successivo D.P.C.M. 29 gennaio 1996, quest’ultimo come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 – non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni – rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ma, ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento;

– che, tanto premesso, deve rilevarsi che – mentre la decisione impugnata riferisce che il contribuente, nè in sede di contraddittorio nè in sede processuale ha allegato circostanze idonee a giustificare lo scostamento dai valori parametrici – il contribuente, con inevitabili ricadute sul piano dell’autosufficienza del ricorso, non ha fornito indicazione alcuna in merito alle contestazioni specificamente rivolte all’applicabilità alla fattispecie delle risultanze parametriche;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso del contribuente va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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