Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19919 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23879/2015 proposto da:

F.LLI S. DI S.S. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIO MARIO 8, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CONDELLLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA CENTOLA;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 376/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

F.LLI S. DI S.S. & C. s.a.s. ricorre per la cassazione della sentenza n. 376/2015, pubblicata il 16 marzo 2015, con cui la Corte di appello di Bari ha dichiarato inefficaci i pagamenti da essa ricevuti dalla (OMISSIS) s.p.a., poi fallita, per complessivi Euro 83.355,09, condannando alla restituzione della somma alla curatela fallimentare oltre accessori.

L’intimato FALLINIENTO (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto difese.

Considerato che:

Con l’unico motivo di ricorso la F.LLI S. DI S.S. & C. s.a.s. lamenta “Contraddittorietà, per incoerenza ed illogicità, e insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non avere rimesso la causa al primo giudice dopo aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado provvedendo altresì a decidere la causa con errata applicazione dei criteri di valutazione della scientia decoctionis.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il motivo è inammissibile atteso che, pur denunciando un vizio di motivazione, non individua alcun fatto storico, decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, la cui valutazione avrebbe condotto a diverso risultato, ma consiste in realtà in una critica alle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata tanto riferite alla decisione sostituiva della sentenza di primo grado dichiarata nulla, tanto con riferimento alla fondatezza della domanda originaria in tema di valutazione dei presupposti della conoscenza dello stato di insolvenza nel periodo sospetto.

E’ necessario ribadire che il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016). Ciò tanto più nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che ha ulteriormente limitato la deducibilità del vizio di motivazione in cassazione al solo “minimo costituzionale” (Sezioni Unite n. 19881/2014), escludendo che possa più essere contestata la “insufficienza della motivazione”, così come la valutazione delle prove purchè non meramente apparente o assolutamente imperscrutabile (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016). E non è questo il caso di specie, in cui la conoscenza dello stato di insolvenza è stato desunto, oltre che dalla pluralità di protesti subiti dalla debitrice, dall’effettuazione del pagamento in sette successive soluzioni, in cinque casi mediante assegni circolari, il che doveva porre la creditrice in allarme, implicando intuitivamente la circostanza che la debitrice non potesse avvalersi di assegni bancari.

Merita aggiungere che la società ricorrente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, pare aver inteso sollevare una questione di costituzionalità in ordine alla legittimità costituzionale del nuovo rito camerale, in considerazione del fatto che la proposta del relatore, ove è stato nella specie indicato che il motivo spiegato non è conforme al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 numerico, non consentirebbe al ricorrente di esercitare effettivamente le proprie difese, in violazione del principio di cui all’art. 111 Cost., comma 6, che impone la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali. In proposito è sufficiente rammentare che questa Corte ha già avuto modo di osservare che non lede il diritto di azione nè il principio del contraddittorio, costituzionalmente tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., la previsione dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo oggi vigente (Cass. 10 gennaio 2017, n. 395; Cass. 2 marzo 2017, n. 5371).

Nulla per le spese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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