Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19919 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14143-2015 proposto da:

R.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

MARCHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO FLORIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO

MORRICO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 536/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 01/04/2015, R.G. N. 1/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato SERGIO FLORIO;

udito l’Avvocato CARLO BOZZI per delega verbale ENZO MORRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Messina, depositato il 4.10.13, R.G., funzionario e dirigente della società TRENITALIA s.p.a., premetteva che con 1 atto dell'(OMISSIS) era licenziato per giusta causa, e che contro il recesso aveva già proposto altro ricorso, cautelare e di merito, depositato il 25.3.11 (con il quale aveva dedotto la illegittimità del licenziamento, ed aveva avanzato contestualmente domanda cautelare per la reintegrazione); che adiva nuovamente il giudice del lavoro prospettando che il licenziamento avesse carattere discriminatorio; insisteva preliminarmente nella riunione con il giudizio pendente sulla illegittimità del licenziamento e chiedeva la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione e al risarcimento dei danni.

TRENITALIA si costituiva eccependo l’inammissibilità della domanda, sia per l’inapplicabilità del “rito Fornero” ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47, sia per illegittima reiterazione dell’azione già proposta; nel merito si opponeva alla domanda, evidenziando la carenza di allegazione sul carattere discriminatorio del licenziamento e sull’assenza di giusta causa.

Il Tribunale, con ordinanza del 18 marzo 2014, disattendendo le eccezioni preliminari sollevate da Trenitalia e l’istanza di riunione avanzata dal R., rigettò la domanda per carenza di allegazione e di prova sul carattere discriminatorio del licenziamento.

L’opposizione proposta dal R. venne rigettata con sentenza del 12 dicembre 2014, accogliendo il giudice l’eccezione di decadenza ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, novellato dalla L. n. 183 del 2010, in relazione al termine (di 270 giorni, applicabile ratione temporis) per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva reclamo il R., contestando che fosse incorso nella decadenza dall’impugnazione, atteso che egli, prima di depositare il ricorso introduttivo del presente giudizio, aveva chiesto, anche in via cautelare, la reintegrazione nell’altro giudizio, sicchè non poteva essere incorso in decadenza; contestava inoltre la tempestività dell’ eccezione di decadenza, sollevata dalla società TRENITALIA solo con la memoria di costituzione nella fase di opposizione, non potendosi ammettere la possibilità di formulare eccezioni in tale sede, chiedendo il riconoscimento del carattere discriminatorio del recesso, insistendo nelle domande originariamente formulate.

TRENITALIA s.p.a. si costituiva contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.

Con sentenza depositata il 1 aprile 2015, la Corte d’appello di Messina respingeva il reclamo, compensando le spese. Riteneva la Corte che la decadenza dall’impugnativa (per il mancato deposito del ricorso entro 270 giorni dall’impugnativa stragiudiziale, L. n. 604 del 1966, ex art. 6 come modificato dalla L. n. 183 del 2010) non era stata impedita dalla precedente proposizione del ricorso cautelare.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il R., affidato a quattro motivi.

Resiste Trenitalia s.p.a con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Ragioni di priorità logica impongono di esaminare dapprima il quarto motivo di ricorso con cui il R. denuncia la violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg..

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che l’eccezione di decadenza, sollevata dalla società solo in sede di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, dovesse considerarsi ammissibile e tempestiva.

Il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte affermato, ex aliis, Cass. n. 25046/15, che nel rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg., l’eccezione di decadenza dall’impugnativa del licenziamento può essere proposta per la prima volta nella fase di opposizione, che non ha natura impugnatoria ma si pone in rapporto di prosecuzione, nel medesimo grado di giudizio, con la fase sommaria, tanto che il ricorso che la introduce deve contenere gli elementi indicati dall’art. 414 c.p.c., ossia quelli idonei a delimitare il tema della decisione nel giudizio di cognizione ordinaria.

2.- Seguendo quindi l’ordine dei restanti motivi, si osserva.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen.; della L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2, poi modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, e D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, conv. in L. n. 10 del 2011; L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 38 e 39. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1442 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta che, essendo stato licenziato in data (OMISSIS) ed avendo, senza effettuare alcuna impugnazione stragiudiziale, depositato in data 25.3.11 un primo ricorso giudiziale ex art. 700 c.p.c. con contestuali domande di merito (RG 1860/11), avente ad oggetto la reintegrazione nel posto di lavoro quale pseudo-dirigente, il ricorrente aveva pienamente soddisfatto il paradigma previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6 secondo la originaria formulazione, e quindi nessuna decadenza al termine per impugnare poteva essere dichiarata per il presente ricorso, in origine distinto col n.r.g. 5635/13. Invero, la modifica al detto art. 6, apportata dapprima dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 e successivamente, proprio quanto all’entrata in vigore, dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 54, (convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10), non poteva determinare la decadenza del ricorrente dal termine per impugnare in quanto egli, antecedentemente al 31.12.11, aveva pienamente soddisfatto la condizione per evitarla, costituita dalla sola generica impugnazione stragiudiziale, tramite la proposizione del ricorso cautelare r.g.n. 1860/11.

3.- Il motivo è infondato.

3.1- Va premesso che la dedotta qualifica dirigenziale del R. non influisce sull’esito della presente controversia essendosi già affermato che la L. n. 604 del 1966, art. 6 come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 che prevede il termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, cui deve seguire a pena di inefficacia il deposito del ricorso giurisdizionale nei successivi centottanta giorni, si applica, In forza del comma 2, del citato art. 32, senza che assuma rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore e, dunque, anche ai dirigenti, dovendosi individuare la “ratio” della disciplina introdotta dalla L. n. 183 del 2010 nell’esigenza di garantire la speditezza dei processi, attraverso l’introduzione di termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza con l’art. 111 Cost., operando un non irragionevole bilanciamento tra la necessità di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del lavoratore (Cass. n. 22627 del 05/11/2015).

3.2- Quanto alla idoneità della proposizione di un ricorso cautelare ad evitare la decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2 come novellato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 (e successivamente dalla L. n. 92 del 2012), deve osservarsi che la questione è stata recentemente esaminata da questa Corte, con esito opposto a quello sostenuto dal ricorrente.

La questione riguarda l’interpretazione del denunciato dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 38, ed in particolare la risposta al quesito se, ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, può valere anche il ricorso ex art. 700 c.p.c., ovvero è necessario comunque e, nel termine ivi previsto, che sia proposto ricorso secondo il c.d. rito Fornero (L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48).

Nella sentenza 14.7.2016 n. 14390 si è affermato che la L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 37, 47 e 48 devono essere necessariamente interpretati in maniera coordinata poichè la regola della conservazione dell’efficacia della impugnazione stragiudiziale del licenziamento stabilita dal novellato L. n. 604 del 1966, art. 6 trova applicazione anche con riferimento alla c.d. tutela reale per la quale è sancito che l’impugnativa giudiziale deve essere proposta secondo il c.d. rito Fornero regolato, appunto, dai (della menzionata L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg..

Si tratta, come sottolineato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 18 settembre 2014 n. 19674), di un nuovo speciale rito finalizzato all’accelerazione dei tempi del processo, che si caratterizza per l’articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: una fase a cognizione semplificata (o sommaria) e l’altra, definita di opposizione, a cognizione piena nello stesso grado. Mentre la prima fase è caratterizzata, ancorchè il ricorso debba avere i requisiti di cui all’art. 125 c.p.c., dalla mancanza di formalità, poichè rispetto al rito ordinario delle controversie di lavoro non è previsto il rigido meccanismo delle decadenze e delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. e l’istruttoria, semplificata, è limitata agli “atti di istruzione indispensabili”, la seconda fase è invece introdotta con un atto di opposizione proposto con ricorso. Tale opposizione, come precisato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, “non è una revisio prioris istantiae, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli “atti di istruzione ammissibili e rilevanti”. In sostanza “dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata – mirata a riconoscere, sussistendone i presupposti, al lavoratore ricorrente una tutela rapida ed immediata e ad assegnargli un vantaggio processuale (da parte ricorrente a parte eventualmente opposta), ove il fondamento della sua domanda risulti prima facie sussistere alla luce dei soli “atti di istruzione indispensabili” – il procedimento si riespande, nella fase dell’opposizione, alla dimensione ordinaria della cognizione piena con accesso per le parti a tutti gli “atti di istruzione ammissibili e rilevanti”. L’esigenza di “evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni” (Corte cost. 28 gennaio 2010 n. 26) va coniugata sempre con l’effettività e pienezza della tutela. La diversità e peculiarità della materia giustificano un binario accelerato nei limiti in cui – come ha avvertito la Corte costituzionale con riferimento a moduli processuali speciali finalizzati ad accelerare la definizione delle controversie (Corte cost. 10 novembre 1999 n. 42) – “non sia pregiudicato lo scopo e la funzione del processo e non sia compromessa l’effettività della tutela giurisdizionale (…)”. Ne consegue che la prima fase del giudizio di primo grado è semplificata e sommaria e la sommarietà riguarda le caratteristiche dell’istruttoria, e non una sommarietà della cognizione del giudice, nè l’instabilità del provvedimento finale. L’idoneità al giudicato è espressamente prevista per la sentenza resa all’esito dell’opposizione ma, come rileva la Corte nella citata pronuncia, non può essere esclusa per l’ordinanza conclusiva della fase sommaria, irrevocabile fino alla conclusione di quella di opposizione (cfr. in termini Cass. 20 novembre 2014 n. 24790).

Stante, quanto ai contenuto del ricorso introduttivo della prima fase del rito in parola, il richiamo all’art. 125 c.p.c. consegue che detto atto introduttivo deve necessariamente indicare la causa petendi ed il petitum.

Tale prescrizione non è, tuttavia, prevista dall’art. 669 bis c.p.c. relativamente al ricorso con il quale si attiva la richiesta del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. Questa sostanziale diversità induce a ritenere che il legislatore del 2012, nell’ipotesi in esame, ha inteso riferirsi, ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, esclusivamente al ricorso introduttivo dello speciale rito regolato della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg. con esclusione, quindi, del ricorso ex art. 700 c.p.c..

Nè può sottacersi la eloquenza della formula della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2 là dove equipara – in termini di idoneità ad escludere la decadenza – al ricorso depositato presso la cancelleria del giudice del lavoro la comunicazione del tentativo di conciliazione o di arbitrato e poi laddove reitera la previsione dell’atto dovuto a pena di decadenza, indicandolo nel deposito del ricorso al giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla chiusura infruttuosa di quel tentativo, in tal modo rendendo palese che quell’atto ultimo da depositare, che non può essere che il ricorso ordinario, è quello stesso atto previsto ab initio come modalità alternativa per escludere la decadenza.

Si deve pertanto affermare il seguente principio di diritto: la L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 38, eve essere interpretato, nel caso d’impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dal L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e successive modificazioni, nel senso che, ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, è necessario che, nel termine previsto, venga proposto ricorso secondo il rito di cui alla predetta L. n. 92 del 2012, art. 12, comma 48 e segg..

Da tale condivisibile principio questa Corte non ha ragioni di discostarsi.

4. – Resta così assorbito il secondo motivo con cui il R. denuncia, all’esito dell’accoglimento del primo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 4, L. n. 300 del 1270, art. 18 come modificato dalla L. n. 903 del 1977, art. 13; L. n. 300 del 1970, art. 18; violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, artt. 1, commi 42, 47 e 48, oltre che dell’art. 112 c.p.c.

5.- Parimenti assorbito risulta il terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1344, 1345, 1346, 1418 e 1421 c.c.; L. n. 604 del 1966, art. 4 e L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18; violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 42, 47 e 48; dell’art. 1421 c.c., oltre che dell’art. 112 c.p.c., lamentando il mancato esame delle altre causa di nullità del licenziamento.

6.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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