Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19918 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19918 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 16192-2017 proposto da:
DE IORIS HELIA, considerata ex lege domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROSSELLA LEONIO;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 14/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 9/01/2017;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 5/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Il Ministero della Salute propose appello avverso la sentenza

proposta nei confronti del detto Ministero, volta ad ottenere il
risarcimento dei danni subiti dall’attrice per aver la stessa contratto il
virus dell’epatite C a seguito di trasfusioni con sangue infetto presso
l’ospedale di Pescina in occasione del parto, aveva condannato il
Ministero al ristoro dei danni, rigettando l’eccezione di compensazione
del credito risarcitorio con l’indennizzo di cui alla legge 210/1992 / sul
rilievo che non era stata fornita prova dell’avvenuta concessione
dell’indennizzo.
L’appellata chiese il rigetto del gravame.
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata il 9
gennaio 2017, ritenne parzialmente fondata la censura relativa al
rigetto dell’eccezione di compensazione della somma dovuta a titolo
di ristoro del danno con l’indennizzo di cui alla legge 210/1992, per
aver il Ministero allegato, all’atto di gravame, la delibera regionale
dalla quale risultava la concessione del detto indennizzo alla De Ioris
e la relativa nota di trasmissione, disattendendo al riguardo
l’eccezione di inammissibilità ex art. 345 cod proc. civ., in quanto il
giudizio era iniziato nel 2011 e si trattava di documenti indispensabili,
sicché, in base alla norma ratione temporis applicabile, la produzione
degli stessi in secondo grado era ammissibile; la predetta Corte
accolse, quindi, l’appello nei limiti di cui alla motivazione di quel
provvedimento, compensò le spese del doppio grado in ragione di 2/3
e condannò il Ministero al pagamento delle spese di c.t.u. e della
quota residua delle spese di lite.

Ric. 2017 n. 16192 sez. M3 – ud. 05-07-2018
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emessa del Tribunale di l’Aquila che, pronunciando sulla domanda

Avverso la sentenza della Corte di merito la De Ioris ha proposto
ricorso per cassazione basato su tre motivi, cui ha resistito il
Ministero della Salute con controricorso.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Con il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
del terzo comma dell’art. 345 cod. proc. civ., la ricorrente censura il
rigetto dell’eccezione di inammissibilità della produzione documentale
in appello e sostiene che, comunque, per poter esserne ammessa la
produzione, i documenti devono essere indispensabili e la valutazione
della indispensabilità deve essere motivata laddove, invece, la Corte
di merito non avrebbe motivato al riguardo e che, comunque, il
documento che le parti avrebbero potuto produrre in primo grado e
non prodotto per negligenza non potrebbe mai essere considerato
indispensabile, pur se in possesso di tale carattere. Deduce altresì la
ricorrente che il documento sarebbe peraltro «generico e non esatto
nell’indicazione della somma versata che doveva essere calcolata fino
alla data di definizione del giudizio di primo grado».
2.1. Il motivo è infondato.
Va anzitutto evidenziato che la ricorrente non ha in alcun modo
censurato la sentenza impugnata in questa sede nella parte in cui ha
affermato che «il presente giudizio è iniziato, in primo grado, nel
settembre 2011, e quindi prima che (ai sensi dell’art. 54 del d.l.
8372012, convertito nella I. 134/2012) dall’ultimo comma dell’art.
345 c.p.c. fossero espunte le parole “salvo che il collegio non li
ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”», ed ha
applicato la norma in parola nella sua formulazione precedente alla
Ric. 2017 n. 16192 sez. M3 – ud. 05-07-2018
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consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

novella ricordata, ritenendo ammissibile la produzione dei documenti
in questione in quanto considerati indispensabili.
Ed invero la De Ioris, che nel motivo all’esame ha riportato tale
affermazione della Corte, si è limitata a censurare la ritenuta
indispensabilità dei documenti in parola proprio alla luce della norma

Corte territoriale, sicché non può essere rimessa in discussione, in
questa sede, la questione relativa alla norma

ratione temporis

applicabile nella specie (si evidenzia che al riguardo nella
giurisprudenza di legittimità si sta di recente affermando un
orientamento di segno diverso, v. Cass. 14/03/2017, n. 6590 e Cass.
9.11.2017, n. 26522).
Tanto precisato, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte,
con la sentenza n. 10790 del 4/05/2017, hanno affermato il principio
secondo cui, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova
indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., nel
testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012,
conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad
eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale
accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza
lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto
indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo
che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra
causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
Quanto alla contestata, perché non motivata, indispensabilità della
documentazione prodotta, va evidenziato che la Corte di merito ha
sostanzialmente sul punto motivato, evidenziando la non sufficienza
della pendenza del procedimento amministrativo volto alla
concessione dell’indennizzo già emergente dagli atti in primo grado,
contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, e la necessità
della prova relativa alla positiva conclusione e, quindi, alla
Ric. 2017 n. 16192 sez. M3 – ud. 05-07-2018
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nella sua formulazione ritenuta applicabile ratione temporis dalla

concessione dell’indennizzo, prova fornita proprio con la delibera
regionale dalla quale risulta la concessione dell’indennizzo alla De
Ioris e la relativa nota di trasmissione prodotte in allegato all’atto di
gravame.
Trattasi di valutazione – quella relativa all’indispensabilità dei

Va, inoltre, evidenziato che, comunque, il motivo in scrutinio,
tende pure ad una inammissibile, in questa sede, rivalutazione della
documentazione e risulta apodittico nel resto.
3. Con il secondo motivo, deducendo «Violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 comma 1 legge 10/1992 in relazione all’art.
360 cpc», la ricorrente sostiene che l’operata compensatio lucri cum
damno sarebbe contraria alla previsione – di cui alla norma richiamata
in rubrica – di cumulabilità dell’indennizzo in parola con ogni altro
emolumento a qualsiasi titolo percepito.
3.1. Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di
affermare che il diritto al risarcimento del danno conseguente al
contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con
sangue infetto ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria
regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio
promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle
dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al
danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme
liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum
damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato
arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto
(il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al
medesimo fatto lesivo (Cass., sez. un., 11/01/2008 n. 584). Tale
principio è stato più volte confermato successivamente (Cass.
14/03/2013 n. 6573, Cass. 24/09/2014, n. 20111) ed è stato
Ric. 2017 n. 16192 sez. M3 – ud. 05-07-2018
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documenti in parola – di merito non sindacabile in sede di legittimità.

nuovamente ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite con la recente
sentenza del 22/05/2018, n. 12566 (v., in motivazione, § 4.3).
4.

Con il terzo motivo, lamentando «Violazione e falsa

applicazione degli artt. 88 e 91 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc», si
deduce che la Corte di merito avrebbe compensato le spese

«per non aver confermato la circostanza» della concessione
dell’indennizzo, mentre avrebbe dovuto sanzionare la negligenza della
controparte, che avrebbe determinato la necessità, per il Ministero, di
proporre appello.
4.1. Il motivo è infondato.
Deve al riguardo farsi applicazione del principio secondo cui, in
tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è
limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il
quale le spese non possono essere poste a carico della parte
totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato, e rientra nel
potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione
dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò
sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso
di gravi ed eccezionali ragioni (Cass., ord., 31/03/2017, n. 8421, in
motivazione); né le ragioni, indicate esplicitamente nella motivazione
della sentenza impugnata per giustificare la compensazione parziale,
risultano essere illogiche o erronee (Cass., ord., 9/03/2017, n. 6059;
Cass., ord., 31/05/2016, n. 11222).
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
7.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
Ric. 2017 n. 16192 sez. M3 – ud. 05-07-2018
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processuali dei due gradi di merito per 2/3, “punendo” la ricorrente

importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento,
in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di

forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00
ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2018.

legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese

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