Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19918 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 23/09/2020), n.19918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4264/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Bresaole Pini Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Canepa,

con domicilio eletto presso l’Avv. Beatrice Aureli in Roma via Romeo

Romei, n. 27, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 34/10/11, depositata il 28 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Bresaole Pini Srl impugnava quattro avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane in relazione all’importazione di carni bovine congelate di origine brasiliana con dazi ridotti in base a titolo AGRIM.

L’Ufficio affermava non dovuti i dazi agevolati, riconoscibili solo in caso di merce congelata sin dall’origine, mentre il contribuente aveva acquistato carne bovina refrigerata, che, introdotta in deposito doganale per la vendita (solo in parte andata a buon fine), era stata successivamente congelata su autorizzazione, rilasciata irregolarmente, alla trasformazione sotto controllo doganale.

I ricorsi erano accolti dalla CTP di Genova.

La CTR, riunite le impugnazioni avverso le distinte decisioni, confermava le statuizioni del giudice di primo grado.

L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del Reg. n. 716/2005/CE, art. 1, in riferimento al Reg. n. 936/1997/CE, nonchè degli artt. 551 e 552 DAC.

1.1. L’Agenzia delle dogane lamenta in particolare:

(a) l’applicazione della riduzione daziaria a merce non congelata sin dall’origine;

(b) l’inapplicabilità del regime di trasformazione sotto controllo doganale (TCD), consentito, ai sensi dell’art. 551 DAC, solo alle merci “per le quali i prodotti ottenuti abbiano un dazio inferiore alle materie prime”, mentre nella specie il regime ordinario della carne congelata prevedeva un dazio superiore a quello per la carne refrigerata;

(c) l’illegittimità dell’autorizzazione concessa dalla circoscrizione doganale di Genova ad accedere al TCD, trattandosi di merce sottoposta a regime agricolo, con conseguente competenza, ex art. 552 DAC, del Comitato del codice doganale.

2. Il motivo è infondato.

3. Va premesso che, nella vicenda in giudizio, costituiscono fatti incontroversi che:

– le partite di carne bovina (refrigerata) erano stata introdotte nel territorio doganale unionale per la successiva vendita e, in relazione a ciò, erano state collocate in deposito doganale;

– effettuata solo una parte della vendita, la carne non ceduta era rimasta nel deposito doganale;

– la contribuente, quindi, aveva chiesto, senza dismettere il deposito, l’autorizzazione al passaggio al regime di trasformazione sotto controllo doganale per il congelamento della carne stessa;

– solamente in esito a tale ultima operazione la merce era stata importata ed immessa in consumo dalla contribuente, che, quindi, aveva provveduto alla definitiva trasformazione.

4. Orbene, con riferimento al profilo sub a, si deve escludere che, ai sensi del Reg. n. 716/2005/CE, la carne bovina dovesse essere congelata ab origine o, comunque, sin dal momento dell’introduzione della stessa nel territorio unionale.

Tutte le disposizioni del citato Regolamento, infatti, si limitano a parlare di “importazione di carne bovine congelate” (artt. 1, 3 e 6)

e la stessa rubrica del regolamento è in tal senso (“recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1 luglio 2005 al 30 giugno 2006)”.

Nè diversa indicazione si ricava dal Reg. n. 1254/1999/CE, art. 32, (relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine), avente carattere generale del settore ed espressamente richiamato dal Reg. n. 716/2005/CE.

Non è, per contro, rilevante l’indicazione, invocata dall’Agenzia delle dogane, di cui al Reg. n. 936/97/CE.

Va evidenziato, in primo luogo, che quest’ultimo Regolamento è diretto a disciplinare un diverso e specifico oggetto, ossia, come prevede la rubrica della normativa, i “contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata”, ossia carni bovine caratterizzate da particolari requisiti di “alta qualità”.

Inoltre, il cit. Reg. n. 936, è chiaro nel precisare che la nozione di carne congelata ivi prevista dall’art. 2, è fornita ai fini di quel regolamento (“Ai fini del presente regolamento, si intende per “carne congelata” la carne che, all’atto dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 C”) e, dunque, non ha portata generale.

Va, del resto, osservato che una simile disposizione è riprodotta solo in alcuni dei regolamenti successivi, in ispecie relativi a “carne bovina di alta qualità” (v. da ultimo, ad es., Reg. n. 593/2013/UE), mentre è in genere assente quando venga in rilievo carne bovina congelata destinata alla trasformazione senza particolari qualificazioni (ossia non di alta qualità) (v. ad es. Reg. n. 1146/2003/CE, e Reg. n. 412/2008/CE).

Se ne deriva che tale specificazione è applicabile solo ove espressamente prevista.

5. In ordine ai punti sub b e sub c, da esaminare unitariamente, va osservato (al di là dei profili di inammissibilità della questione sulla competenza, che la CTR afferma abbandonata senza che su tale punto sia stata sollevata alcuna censura) che in via generale il passaggio al TCD è previsto dagli artt. 130-136 CDC, nel testo ratione temporis applicabile, nonchè dagli artt. 551-552 DAC, nel testo ratione temporis applicabile.

5.1. L’art. 130 CDC, in particolare, prevede che “Il regime della trasformazione sotto controllo doganale consente di utilizzare nel territorio doganale della Comunità merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato senza che queste siano soggette ai dazi all’importazione e alle misure di politica commerciale e di immettere in libera pratica, dietro pagamento dei relativi dazi all’importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni. Questi prodotti sono denominati prodotti trasformati”.

L’art. 551 DAC, comma 1, a sua volta, dispone “1. Il regime di trasformazione sotto controllo doganale si applica alle merci la cui trasformazione consente di ottenere prodotti soggetti a dazi all’importazione il cui importo è inferiore a quello da applicare alle merci. Tale regime si applica anche alle merci che devono subire operazioni destinate a garantire la loro conformità con le norme tecniche previste per la loro immissione in libera pratica”.

L’art. 552 DAC, infine, dispone “1. Per i tipi di merci e le operazioni elencate all’allegato 76, parte A, le condizioni economiche si considerano osservate. Per gli altri tipi di merci e le altre operazioni, deve essere eseguito l’esame delle condizioni economiche.

2. Per i tipi di merci ed operazioni di cui all’allegato 76, parte B, non ricompresi nella parte A, il comitato procede all’esame delle condizioni economiche. Si applica l’art. 504, paragrafi 3 e 4.”

5.2. Orbene, va esclusa, in primo luogo, la violazione dell’art. 551 DAC, comma 1.

Nella vicenda in esame, invero, il prodotto trasformato era soggetto ad un dazio inferiore a quello previsto prima della trasformazione perchè la carne bovina “congelata” rientrava in un contingente tariffario – quello regolato dal Reg. n. 716/2005/CE, con dazio agevolato (e di cui la contribuente aveva regolare titolo AGRIM) – mentre la carne bovina “refrigerata” non riceveva, nulla avendo dedotto o contestato sul punto l’Agenzia delle dogane, un analogo trattamento.

La circostanza appare dirimente anche con riguardo all’ulteriore profilo sollevato dall’Ufficio, ossia che le merci erano sottoposte a misure agricole.

In realtà, era il prodotto trasformato che rientrava in questo ambito (e fruiva del relativo regime di favore), non anche il prodotto prima della trasformazione.

5.4. Per meglio chiarire la questione va del resto ricordato che il legislatore unionale ha stabilito, con l’art. 136 CDC, che “1. Se nel momento in cui sono state vincolate al regime di trasformazione sotto controllo doganale le merci d’importazione soddisfacevano alle condizioni stabilite per fruire di un trattamento tariffario preferenziale e lo stesso trattamento si applica a prodotti identici ai prodotti trasformati immessi in libera pratica, i dazi all’importazione cui sono soggetti i prodotti trasformati sono calcolati in base all’aliquota di dazio applicabile nel quadro di detto trattamento tariffario.

2. Se il trattamento tariffario preferenziale stabilito al paragrafo 1 per le merci d’importazione è previsto nel quadro di contingenti tariffari o di massimali tariffari, l’applicazione del dazio di cui al paragrafo 1 ai prodotti trasformati è subordinata anche alla condizione che il trattamento tariffario preferenziale in questione si applichi alle merci d’importazione al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. In questo caso la quantità di merci d’importazione effettivamente utilizzata nella lavorazione dei prodotti trasformati immessi in libera pratica è imputata ai contingenti tariffari o ai massimali tariffari in vigore al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica e non si procede all’imputazione dei contingenti tariffari o dei massimali tariffari aperti per i prodotti identici ai prodotti trasformati”.

Tale disposizione regola, in altri termini, l’ipotesi che la merce prima della trasformazione – fruisca di un trattamento tariffario preferenziale e consente che il medesimo beneficio si applichi al prodotto – dopo la trasformazione – se esso fruisca del medesimo regime e semprechè (ove si inserisca nel quadro di contingenti o massimali tariffari) esso sia applicabile al momento dell’immissione in libera pratica.

La fattispecie in giudizio è invece diversa: il prodotto dopo la trasformazione rientrava nel contingente tariffario, non anche prima.

5.5. Tali considerazioni influiscono ai fini dell’inquadramento della trasformazione attuata in relazione all’allegato 76 del DAC, relativo alle “Condizioni economiche nell’ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale”.

La parte A indica le ipotesi – merci ed operazioni – per le quali “Le condizioni economiche si considerano soddisfatte”, mentre la parte B quelle, non menzionate nella parte A, per le quali “le condizioni economiche dovranno essere valutate dal comitato”.

5.6. La parte B individua un’unica generale categoria e precisamente “Tutte le merci sottoposte a misure agricole o soggette a dazi antidumping o a dazi di compensazione provvisori o definitivi” per le quali rileva “ogni tipo di trasformazione”.

Il riferimento “ad ogni tipo di trasformazione” bene chiarisce che le merci cui si riferisce la tabella sono quelle esistenti prima della trasformazione e non il prodotto trasformato.

Resta esclusa, dunque, la riconducibilità dell’operazione di trasformazione alla parte B poichè solo il prodotto trasformato (la carne congelata) rientrava nel contingente con necessità del rilascio di un titolo AGRIM.

5.7. Per contro, in relazione alla natura del prodotto, L’operazione andava ricondotta sicuramente alla parte A: il punto 7 (“merci di qualsiasi specie”) individua, quali trasformazioni consentite, le “Manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali o nelle zone franche”, nozione che trova la sua definizione nell’Allegato 72.

Il punto 8 dell’Allegato 72, in particolare, prevede “Qualsiasi trattamento: – mediante aumento della temperatura, senza trattamenti ulteriori nè processi di distillazione, – mediante semplice diminuzione della temperatura, anche se darà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre”.

Il congelamento, dunque, integra una manipolazione usuale per la quale, in forza dell’art. 552 DAC, comma 1, primo periodo, le condizioni economiche si considerano osservate, dovendosi ritenere sufficiente (e legittima) l’autorizzazione al TCD espressa dalla Circoscrizione doganale.

6. In conclusione, la merce, per fruire del trattamento daziario contingentato (ed in base a regolare titolo AGRIM), poteva essere congelata in regime di trasformazione sotto controllo doganale, legittimamente autorizzato, attesa la natura del prodotto prima della trasformazione e la tipologia di modificazione, dalla locale circoscrizione doganale.

7. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 1 e 2, artt. 4,201,202 e 220 CDC.

7.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Il rigetto del primo motivo, da cui l’infondatezza della pretesa fiscale, comporta l’irrilevanza della questione, che la CTR, del resto, ha solo rilevato incidentalmente (e in rapporto anche all’affermata insussistenza dell’abuso di diritto).

8. Le spese, attesa la peculiarità della questione e l’assenza di precedenti di legittimità, vanno compensate.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, nei confronti dell’Agenzia delle dogane in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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