Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19918 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 20/09/2010), n.19918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Brofferio n.

6, presso lo studio degli avv.ti CAMERINI Francesco e Adriano Rossi,

che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sez. 1^, n. 80, depositata il 7.11.2006.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per il ricorrente, l’avv. Adriano Rossi;

udito, per il P.M., il Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI

Maurizio, che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate è stata eseguita a mezzo posta, sensi dell’art. 149 c.p.c., e che, tuttavia, l’avviso di ricevimento, attestante l’avvenuta acquisizione del plico postale da parte del destinatario, non risulta allegato al ricorso nè successivamente versato in atti o prodotto in sede di adunanza in camera di consiglio a cura del ricorrente, che peraltro, in tale sede, neppure ha rappresentato la mancata restituzione di detto avviso da parte dell’Ufficio postale e l’inutile tempestiva richiesta di duplicato;

rilevato:

che, in assenza di costituzione in giudizio dell’intimata Agenzia delle Entrate, deve prioritariamente riscontrarsi la situazione che, secondo il criterio sancito dalle SS.UU. di questa Corte (v. Cass. s.u. 627/08), comporta l’inammissibilità del ricorso;

ritenuto:

che, pertanto, s’impone la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso (nonostante il diverso tenore della relazione: cfr. Cass. 7433/09, 5464/09);

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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