Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19918 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19918

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23671/2015 proposto da:

ESTATES IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEGLI ORTI

GIANICOLENSI, 15, presso SOGEST SRL, rappresentata e difesa

dall’avvocato DANILO CONSORTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2 presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PIROCCHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIULIO DE CAROLIS;

– contraticorrente –

avverso la sentenza n. 991/2014 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata

l’11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Estates Immobiliare Srl ricorre per la cassazione della sentenza numero 991 del 2014 con cui il Tribunale di Teramo ha dichiarato inefficaci nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. gli atti di pubblici per notaio C. di (OMISSIS) 2 gennaio 2004 repertorio numero 41622 e 8 gennaio 2004 repertorio numero 41627, atteso che la Corte d’appello dell’Aquila, con ordinanza numero 5931 del 2015, ha dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. il gravame interposto.

Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

Il primo motivo di ricorso è volto a denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, irrilevanza, ai fini della revocatoria del subacquisto, della scientia decoctionis del terzo subacquirente.

Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza in riferimento agli indizi avvocati dal giudicante e loro incoerenza rispetto al quod erat demonstrandum (malafede del subacquirente), lamentando il cattivo esercizio della valutazione dei criteri della prova presuntiva.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

infondato il primo motivo.

L’azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare nei confronti dei terzi aventi causa dal primo acquirente del fallito, pur presupponendo l’esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell’atto dispositivo posto in essere dal fallito che è all’origine della catena dei trasferimenti e la conseguente dichiarazione di inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento presuppone l’accertamento della malafede del subacquirente consistente nella consapevolezza della revocabilità, ai sensi della L. Fall., art. 67, del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa e il debitore fallito (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27230; Cass. 6 agosto 2010, n. 18370).

La sentenza del tribunale impugnata ha individuato alle pagine 12 e 13 gli elementi di fatto da cui ha presuntivamente tratto la prova della malafede dell’odierna ricorrente, in ciò correttamente applicando il citato principio di diritto. In particolare il Tribunale (che ha richiamato Cass. n. 11.083 del 2004) ha avuto ben presente il profilo su cui il motivo di ricorso fa leva, ossia l’esigenza della dimostrazione, per i fini dell’accoglimento della spiegata revocatoria ordinaria, della conoscenza, in capo al subacquirente, della sussistenza delle condizioni di revocabilità del primo atto, ivi compresa la scientia decoctionis da parte del dante causa del subacquirente.

Dopodichè il giudice di merito ha posto l’accento sulla vicinanza temporale tra i due atti di acquisto nonchè sull’identità del prezzo e del notaio rogante, evidenziando che acquirente e subacquirente avevano condiviso l’intera operazione negoziale, e che tanto al primo quanto al secondo atto d’acquisto era allegato (e pertanto conosciuto sia dalla dante causa di Estates Immobiliare Srl che da quest’ultima) un verbale del consiglio d’amministrazione della società poi fallita da cui emergeva la situazione di notevole difficoltà economica della medesima.

Il secondo motivo è inammissibile. Difatti, sotto l’apparente contestazione della violazione dei criteri di valutazione della prova presuntiva, esso si risolve in realtà in una contestazione e alla coerenza della motivazione adottata, come tale, va ricondotto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, incorrendo tuttavia la declaratoria di inammissibilità prevista dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, posta l’equivalenza dell’accertamento di merito effettuato dai giudici abruzzesi sul punto (Cass. 10 marzo 2014, numero 5528).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore del Fallimento controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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