Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19917 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 23/09/2020), n.19917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10458-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.M. DEI FRATELLI MONTICELLI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

D’ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato FERRAROTTI PICCONE

PIETRO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAISTO

GUGLIELMO, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2011 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 04/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato LOVOTTI per delega

dell’Avvocato MAISTO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società L.M. dei Fratelli Monticelli s.r.l., esercente l’attività di pressofusione e fabbricazione di accessori per ferramenti, un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 1997, rilevando quanto segue: la società verificata stipulava con la Fiduciaria Banknord spa corrente in Milano un contratto di mutuo avente per oggetto la cessione di azioni pari al 90% del capitale della società olandese Ratafia N. V., con obbligo a carico della società mutuataria di corrispondere alla società mutuante (Fiduciaria Banknord) un compenso fisso all’atto della stipula del contratto, nonchè un compenso straordinario, in caso di distribuzione di dividendi, pari all’importo dei dividendi stessi percepiti dalla società olandese; si stabiliva che il contratto di “prestito titoli” avesse durata dal 31.12.1996 al 30.6.1998; nell’anno 1997 la società L.M. dei Fratelli Monticelli percepiva dalla Ratafia NV dividendi esteri per l’importo di lire 2.052.601.236 e pertanto corrispondeva un compenso di uguale importo alla mutuante Fiduciaria Banknord; i dividendi esteri concorrevano alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5%, stante l’esenzione dalle imposte del 95% dell’utile prevista dall’art. 96-bis TUIR, comma 1, vigente, ratione temporis; il compenso straordinario di lire

2.052.601.236 veniva detratto quale costo integralmente deducibile. Secondo l’Ufficio la deduzione del costo costituito dal compenso straordinario corrisposto dalla società Fratelli M. alla società mutuante, per l’importo corrispondente alla quota esente dei dividendi (95% di lire 2.052.601.236 pari a lire 1.979.935) era avvenuto in violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 96-bis, comma 5, il quale stabiliva la indeducibilità delle minusvalenze per la quota corrispondente alla distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito, dovendosi adottare -secondo l’Ufficio- una interpretazione ampia del termine “minusvalenza”, idoneo a comprendervi qualunque onere finanziario imputabile alla partecipazione azionaria produttiva di dividendi esenti dalla tassazione; seguiva la contestazione di riprese minori. Pertanto con l’atto impositivo l’Ufficio, previo disconoscimento del costo di Euro 1.979.935, richiedeva il pagamento delle maggiori imposte Irpeg ed Ilor pari a lire 1.000.565.007, oltre interessi e sanzioni.

Contro l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ancona che lo accoglieva con sentenza n. 262 del 2006.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello con riferimento alla ripresa principale relativa all’operazione di prestito titoli. La Commissione tributaria regionale delle Marche con sentenza n. 22 del 4.3.2011 rigettava l’appello. Il giudice di appello riteneva che l’Ufficio fosse incorso nel divieto di doppia presunzione; che il contratto di prestito titoli non era equiparabile ad un contratto di pronti contro termini come affermato, tra le altre contestazioni, dall’Ufficio; che si era in presenza di un contratto, lecito, di prestito titoli riconducibile al mutuo oneroso, il cui “costo straordinario” non poteva essere recuperato a tassazione.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per cassazione.

La società L.M. Dei Fratelli M. s.r.l. resiste con controricorso. Deposita memoria con la quale eccepisce il giudicato esterno costituito dalla sentenza della C.T.R. n. 121/del 2007 confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16408/2015, relativa all’anno di imposta 1996.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La preliminarmente eccezione di giudicato esterno, sollevata dalla controricorrente, è infondata. Circa i limiti della efficacia esterna del giudicato, con riferimento ad annualità diverse della medesima imposta, questa Corte ha stabilito che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli. (Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 30/09/2011); analogamente si è affermato che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità, ancorchè, siano coinvolti tratti storici comuni. (Sez. 5, Sentenza n. 1837 del 29/01/2014). Nel caso in esame, dalla sentenza di merito della Commissione tributaria regionale n. 121 del 2007, che ha deciso in senso favorevole alla società con riguardo all’anno di imposta 1996, e dalla sentenza della Corte di cassazione n. 16408 del 2015 che, rigettando il ricorso della Agenzia delle Entrate, ha decretato il passaggio in giudicato della sentenza della C.T.R., risulta che l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente era basato su una circostanza di fatto eminentemente mutevole, relativa al mancato assolvimento, in quel determinato processo, dell’onere della prova gravante sull’Ufficio circa l’esistenza di una condotta di tipo abusivo.

1. Il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 96-bis, in relazione all’art. 75 TUIR, comma 5, dell’art. 4 n. 2 della Direttiva 90/435 CEE, nonchè del D.Lgs. 6 marzo 1993, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella parte in cui la C.T.R. non ha ritenuto che nella nozione di “minusvalenze indeducibili” di cui all’art. 96-bis TUIR, comma 5, vigente ratione temporis, debba essere ricompreso anche il compenso straordinario, pari all’importo dei dividendi esteri ricevuti, corrisposto dalla società contribuente alla società fiduciaria Banknord spa per il prestito dei titoli della società olandese.

Il motivo è infondato. In punto di fatto, la sentenza impugnata afferma che ” nella realtà si è accertato che alla scadenza contrattuale la società ha acquistato le azioni oggetto del prestito, e non è avvenuta la presunta retrovendita dalla quale l’Ufficio ha fatto scaturire la presunta minusvalenza”. Pertanto, in assenza di una cessione delle azioni da parte della società L.M. dei Fratelli M. s.r.l., produttiva di un differenziale negativo tra il valore di realizzo ed il costo fiscalmente riconosciuto dei titoli azionari in oggetto, non sussiste tecnicamente la minusvalenza di cui l’Ufficio assume l’indeducibilità. Ciò a prescindere dalla forzatura interpretativa con la quale l’Ufficio ha preteso di ricomprendere nella nozione di “minusvalenza indeducibile”, di cui al citato art. 96-bis TUIR, comma 5, il compenso corrisposto dalla società L.M. Fratelli M. alla società Banknord spa, compenso contrattualmente previsto per il “prestito di titoli” intercorso tra mutuante e società mutuataria, in quanto tale estraneo alla disciplina prevista dalla Direttiva del Consiglio 90/435 CEE sulla detassazione degli utili distribuiti tra società infragruppo aventi sede in Stati membri diversi della Comunità economica Europea (ora UE), mentre detto compenso costituisce costo inerente e certo agli effetti della deducibilità D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 75 (ora 109).

Z Al secondo motivo denuncia:”Violazione e falsa applicazione della VI Direttiva n. 77/388/CEE, dell’art. 53 Cost.e principi in materia di abuso del diritto, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, anche in relazione all’art. 68-bis TUIR nonchè dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″ nella parte in cui non ha considerato la natura abusiva della operazione in elusione di imposta posta in essere dalla contribuente.

3.11 terzo motivo denuncia: “Motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Il giudice di appello, con motivazione priva dei denunciati vizi di insufficienza o contraddittorietà, ha ritenuto, operando una valutazione dei datti fattuali insindacabile in questa sede, che l’operazione di acquisto a titolo provvisorio, con contratto di prestito, dei titoli azionari della società olandese era giustificato da valide ragioni economiche, individuate nell’intento della società italiana di espandere la propria attività su mercati esteri senza assumere immediatamente il rischio di acquisizione definitiva dei titoli; ha congruamente motivato sulla infondatezza della tesi dell’Ufficio secondo cui il contratto di prestito di titoli era equivalente ad un contratto di “pronto contro termini”; ha motivatamente ritenuto la inidoneità degli elementi addotti dall’Ufficio a sostegno della tesi secondo cui la condotta in oggetto rientrava nella fattispecie generale di abuso del diritto.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese in favore della società controricorrente, liquidate in Euro 9.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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